CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46356/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Potenza aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e violazione della misura di prevenzione consistente nel divieto di ritorno nel Comune di Venosa per anni tre, disposta con provvedimento del Questore di Potenza del 23.5.2013 e, con le ritenute circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva, operato l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 200 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in cui favore aveva liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva e le spese; 2. la Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il fatto di cui al capo B) per essere il reato estinto per prescrizione ed ha ridotto la pena pecuniaria ad Euro 150 di multa confermando nel resto la decisione impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore dell'Albano lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione degli indizi nonché vizio di motivazione: rileva che la responsabilità dell'Albano per il reato di truffa è stata affermata sulla scorta di una non condivisibile valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; segnala che la Corte tace su profili di incongruità emersi dall'esame dei testi finendo per fondare la sua decisione su indizi non idonei a superare ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, infatti, prendendo in considerazione le doglianze difensive, ha specificamente ripercorso le modalità con cui era stato eseguito il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte della Belluscio e della teste [OSCURATO:PERSONA] e ribadito come le dichiarazioni della persona offesa fossero state confermate dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Per contro il ricorso non considera minimamente le argomentazioni sviluppate dai giudici anconetani per replicare al motivo di appello risultando perciò formulato in termini assolutamente ed in ammissibilmente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA]