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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 21800/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna, a seguito di annullamento senza rinvio della pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia, avvenuto con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 180 del 28 novembre 2017, dep. 2018, per ragioni processuali, in parziale riforma della sentenza di condanna Tribunale di Rimini del 15 dicembre 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni a favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisionale di 3000 euro in favore di ciascuna di queste.

2. Avverso tale sentenza • ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto il danno civile, in assenza di criteri di quantificazione, era stato accertato sulla base del mero richiamo alla motivazione della sentenza penale di primo grado e ad un generico danno morale, dunque, senza applicazione delle regole probatorie proprie dell'illecito aquiliano, ex art. 2043 cod. civ., in contrasto con i principi sanciti dalle Sezioni unite (sentenze nn. 22065 del 2021 e 36208 del 2024) e dalla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale.

Ne consegue che nella specie, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ., non solo non potevano essere utilizzate le testimonianze delle persone offese e andava applicato il canone probatorio civilistico del «più probabile che non», ma era stata svalutata la dichiarazione del testimone della difesa Costanzi.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, per come prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

2. In un recente arresto giurisprudenziale le Sezioni Unite hanno affrontato la questione interpretativa riguardante il sindacato del giudice dell'appello nel caso di impugnazione avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni e dell'intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01).

In detta pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che l'unico vincolo nascente dalla pronuncia del Giudice delle leggi è che la Corte di appello, in presenza della prescrizione del reato, non possa limitarsi a prenderne atto, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuta, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito e, in tal caso, revocando le statuizioni civili.

Dunque, la declaratoria di prescrizione del reato non equivale, sia pure incidenter tantum, ad affermazione di responsabilità penale.

Fatta questa premessa, va rilevato che nel caso in esame la sentenza impugnata nel pronunciarsi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ha correttamente applicato i principi enunciati in quanto non si è limitata a constatare l'avvenuta prescrizione del delitto di calunnia, da ciò facendone conseguire automaticamente la sussistenza del danno civile, ma, sia pure sinteticamente, ha esaminato in modo completo i motivi di appello escludendo che sussistessero i presupposti per l'assoluzione dell'imputato.

Infatti, la sentenza impugnata, anche con rinvio agli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, a pag. 2 ha operato una completa valutazione delle concordi testimonianze delle persone offese, per come ulteriormente corroborate sia dal teste Savoia che dalla richiesta di ausilio di altra pattuglia, spiegando perché il quadro probatorio non risultasse scalfito dalla deposizione del teste della difesa Costanzi e dalla chiamata operata dall'imputato al numero 112 senza che venisse segnalato l'uso di armi da parte dei militari, così da rendere accertato, in tutti i suoi elementi, il reato contestato all'imputato.

Il tema posto dal ricorso circa l'obbligo della Corte di merito penale di utilizzare le sole regole probatorie e valutative del processo civile, ai fini della condanna alle relative statuizioni risarcitorie a seguito della declaratoria di prescrizione, è del tutto fuori asse in quanto, nel caso di specie, la loro quantificazione è stata rimessa alla separata sede civile che è tenuta a provvedere secondo le regole probatorie che gli sono proprie.

3. In ordine alla censura relativi alla quantificazione della provvisionale si richiama l'ultima pagina della sentenza impugnata in cui vi è specifica e congrua motivazione sul punto - con valutazione dell'essere le parti civili carabinieri in servizio indagati a seguito della calunniosa denuncia dell'imputato - che consente di confermare l'orientamento di questa Corte, citato puntualmente dalla requisitoria del Procuratore generale, secondo il quale il motivo si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità trattandosi di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria (da ultimo, Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 10/01/2024, Rv. 285723), rientrando nell'ambito del danno prevedibile.

4. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, a seguito di annullamento senza rinvio della pronuncia di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di calunnia, avvenuto con sentenza della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 180 del 28 novembre 2017, dep. 2018, per ragioni processuali, in parziale riforma della sentenza di condanna Tribunale di Rimini del 15 dicembre 2011, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni a favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo una provvisionale di 3000 euro in favore di ciascuna di queste. 2. Avverso tale sentenza • ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, in quanto il danno civile, in assenza di criteri di quantificazione, era stato accertato sulla base del mero richiamo alla motivazione della sentenza penale di primo grado e ad un generico danno morale, dunque, senza applicazione delle regole probatorie proprie dell'illecito aquiliano, ex art. 2043 cod. civ., in contrasto con i principi sanciti dalle Sezioni unite (sentenze nn. 22065 del 2021 e 36208 del 2024) e dalla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale. Ne consegue che nella specie, ai sensi dell'art. 246 cod.proc.civ., non solo non potevano essere utilizzate le testimonianze delle persone offese e andava applicato il canone probatorio civilistico del «più probabile che non», ma era stata svalutata la dichiarazione del testimone della difesa Costanzi. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, per come prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. In un recente arresto giurisprudenziale le Sezioni Unite hanno affrontato la questione interpretativa riguardante il sindacato del giudice dell'appello nel caso di impugnazione avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni e dell'intervenuta prescrizione del reato nelle more del giudizio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01). In detta pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che l'unico vincolo nascente dalla pronuncia del Giudice delle leggi è che la Corte di appello, in presenza della prescrizione del reato, non possa limitarsi a prenderne atto, adottando le conseguenti statuizioni civili, ma è comunque tenuta, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito e, in tal caso, revocando le statuizioni civili. Dunque, la declaratoria di prescrizione del reato non equivale, sia pure incidenter tantum, ad affermazione di responsabilità penale. Fatta questa premessa, va rilevato che nel caso in esame la sentenza impugnata nel pronunciarsi sulle statuizioni civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ha correttamente applicato i principi enunciati in quanto non si è limitata a constatare l'avvenuta prescrizione del delitto di calunnia, da ciò facendone conseguire automaticamente la sussistenza del danno civile, ma, sia pure sinteticamente, ha esaminato in modo completo i motivi di appello escludendo che sussistessero i presupposti per l'assoluzione dell'imputato. Infatti, la sentenza impugnata, anche con rinvio agli argomenti sviluppati dal giudice di primo grado, a pag. 2 ha operato una completa valutazione delle concordi testimonianze delle persone offese, per come ulteriormente corroborate sia dal teste Savoia che dalla richiesta di ausilio di altra pattuglia, spiegando perché il quadro probatorio non risultasse scalfito dalla deposizione del teste della difesa Costanzi e dalla chiamata operata dall'imputato al numero 112 senza che venisse segnalato l'uso di armi da parte dei militari, così da rendere accertato, in tutti i suoi elementi, il reato contestato all'imputato. Il tema posto dal ricorso circa l'obbligo della Corte di merito penale di utilizzare le sole regole probatorie e valutative del processo civile, ai fini della condanna alle relative statuizioni risarcitorie a seguito della declaratoria di prescrizione, è del tutto fuori asse in quanto, nel caso di specie, la loro quantificazione è stata rimessa alla separata sede civile che è tenuta a provvedere secondo le regole probatorie che gli sono proprie. 3. In ordine alla censura relativi alla quantificazione della provvisionale si richiama l'ultima pagina della sentenza impugnata in cui vi è specifica e congrua motivazione sul punto - con valutazione dell'essere le parti civili carabinieri in servizio indagati a seguito della calunniosa denuncia dell'imputato - che consente di confermare l'orientamento di questa Corte, citato puntualmente dalla requisitoria del Procuratore generale, secondo il quale il motivo si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità trattandosi di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria (da ultimo, Sez. 2, n. 904 del 05/12/2023, dep. 10/01/2024, Rv. 285723), rientrando nell'ambito del danno prevedibile. 4. Dagli argomenti che precedono consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali. Così deciso
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