Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03454/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12225/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MOLISE n. 177/01/16 depositata il 07/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 177/01/16 del 07/04/2016, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 04/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito GS) avverso tre avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) l’onere di provare la falsità delle fatture spettava all’Amministrazione finanziaria, che tale onere non aveva assolto, non avendo dedotto elementi indiziari chiari, precisi e concordanti; b) in particolare, non era stata provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, nonché il mancato versamento dell’IVA da parte della cedente; c) la società contribuente aveva acquistato solo 22 automobili in un triennio dalla società cartiera a fronte delle 700/800 vendute e aveva provato la regolarità degli acquisiti e dei pagamenti.

Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

GS non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR, a fronte delle presunzioni offerte dall’Ufficio, erroneamente ripartito l’onere probatorio, ritenendo che AE non abbia fornito la prova sulla stessa spettante. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 1.3.Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria ha fornito elementi presuntivi idonei a ritenere che il cedente sia una cartiera e che GS conoscesse ovvero avrebbe dovuto conoscere l’esistenza della frode. 1.4.Invero, dal processo verbale di constatazione, debitamente trascritto, si evince che [OSCURATO:PERSONA] presentava tutte le caratteristiche della cartiera (ingenti volumi di acquisti intracomunitari; mancata dichiarazione e versamento dell’IVA; mancanza di struttura organizzativa; sede legale coincidente con l’abitazione del legale rappresentante; omessa tenuta della contabilità successivamente a giugno 2004); inoltre, come risulta dalle stesse dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle fatture emesse veniva corrisposto unicamente l’imponibile e un compenso aggiuntivo di euro 500,00, mentre le somme corrisposte a titolo di IVA a mezzo assegno bancario erano state retrocesse a GS. 1.5.In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha fornito valide presunzioni in ordine all’emissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; e ciò con riferimento non solo all’inesistenza del fornitore, ma anche alla conoscenza della frode in capo a GS. 1.6.La valutazione della CTR in ordine alle presunzioni offerte da AE e alla prova contraria dedotta dalla società contribuente è erronea in diritto, dando prevalenza ad elementi notoriamente inidonei a comprovare l’inesistenza della frode (esistenza delle fatture e regolarità dei pagamenti) e non spiegando debitamente le ragioni per le quali non siano state valorizzate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], sicuramente coinvolgenti anche GS. 1.7.Invero, le modalità con le quali venivano effettuate le vendite senza effettivo pagamento dell’IVA erano all’evidenza idonee a far presumere quanto meno la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di sec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12225/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 177/01/16 depositata il 07/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 177/01/16 del 07/04/2016, la Commissione tributaria regionale del Molise (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 04/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito GS) avverso tre avvisi di accertamento per IVA relativa agli anni d’imposta 2003, 2004 e 2005. 1.1.Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in ragione della utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, per quanto ancora interessa, che: a) l’onere di provare la falsità delle fatture spettava all’Amministrazione finanziaria, che tale onere non aveva assolto, non avendo dedotto elementi indiziari chiari, precisi e concordanti; b) in particolare, non era stata provata la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, nonché il mancato versamento dell’IVA da parte della cedente; c) la società contribuente aveva acquistato solo 22 automobili in un triennio dalla società cartiera a fronte delle 700/800 vendute e aveva provato la regolarità degli acquisiti e dei pagamenti. Avverso la sentenza di appello AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. GS non resisteva in giudizio, restando, pertanto, intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19 e 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., per avere la CTR, a fronte delle presunzioni offerte dall’Ufficio, erroneamente ripartito l’onere probatorio, ritenendo che AE non abbia fornito la prova sulla stessa spettante. 1.1.Il motivo è fondato. 1.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). 1.3.Nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria ha fornito elementi presuntivi idonei a ritenere che il cedente sia una cartiera e che GS conoscesse ovvero avrebbe dovuto conoscere l’esistenza della frode. 1.4.Invero, dal processo verbale di constatazione, debitamente trascritto, si evince che [OSCURATO:PERSONA] presentava tutte le caratteristiche della cartiera (ingenti volumi di acquisti intracomunitari; mancata dichiarazione e versamento dell’IVA; mancanza di struttura organizzativa; sede legale coincidente con l’abitazione del legale rappresentante; omessa tenuta della contabilità successivamente a giugno 2004); inoltre, come risulta dalle stesse dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle fatture emesse veniva corrisposto unicamente l’imponibile e un compenso aggiuntivo di euro 500,00, mentre le somme corrisposte a titolo di IVA a mezzo assegno bancario erano state retrocesse a GS. 1.5.In buona sostanza, l’Amministrazione finanziaria ha fornito valide presunzioni in ordine all’emissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; e ciò con riferimento non solo all’inesistenza del fornitore, ma anche alla conoscenza della frode in capo a GS. 1.6.La valutazione della CTR in ordine alle presunzioni offerte da AE e alla prova contraria dedotta dalla società contribuente è erronea in diritto, dando prevalenza ad elementi notoriamente inidonei a comprovare l’inesistenza della frode (esistenza delle fatture e regolarità dei pagamenti) e non spiegando debitamente le ragioni per le quali non siano state valorizzate le dichiarazioni rese dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], sicuramente coinvolgenti anche GS. 1.7.Invero, le modalità con le quali venivano effettuate le vendite senza effettivo pagamento dell’IVA erano all’evidenza idonee a far presumere quanto meno la conoscibilità della frode in capo alla società contribuente. 2.In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di sec