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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 40814/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 27/09/2022 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (riconosciuta l'ipotesi attenuata), escludendo la contestata recidiva. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nel corso della discussione innanzi alla Corte di appello era stata invocata la causa di non punibilità di cui all'art. art. 131-bis cod. pen., ma la richiesta era stata del tutto ignorata.

1.2. Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva errato nella determinazione della pena, avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto la pena pecuniaria era stata applicata oltre il massimo previsto dalla citata norma [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto quanto al secondo motivo di ricorso. 1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che dal verbale dell'udienza del 23 settembre 2022 tenutasi in Corte di appello risulta che il difensore aveva chiesto "l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine l'applicazione di cause di proscioglimento", formula generica nella quale non può ritenersi compresa anche la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen; non essendovi altra specificazione, era in quella sede che il difensore avrebbe dovuto puntualizzare, in modo che risultasse dal verbale, la specifica richiesta.

Pertanto, non risultando che alla Corte di appello sia stata proposta una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il motivo è inammissibile in quanto, alla luce dell'art.609, comma 2, cod. proc .pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.).

Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame o, nel caso in esame, fino al momento delle conclusioni. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, posto che nella formulazione dell'art. 648 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, la pena pecuniaria era prevista nel massimo in C 516,00: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett.

I) cod. proc. pen., con rideternninazione della pena pecuniaria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 100,00 di multa Dichiara inammissibile nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 27/09/2022 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione (riconosciuta l'ipotesi attenuata), escludendo la contestata recidiva. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che nel corso della discussione innanzi alla Corte di appello era stata invocata la causa di non punibilità di cui all'art. art. 131-bis cod. pen., ma la richiesta era stata del tutto ignorata. 1.2. Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva errato nella determinazione della pena, avendo riconosciuto l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., in quanto la pena pecuniaria era stata applicata oltre il massimo previsto dalla citata norma [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato soltanto quanto al secondo motivo di ricorso. 1.1 Infatti, quanto al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che dal verbale dell'udienza del 23 settembre 2022 tenutasi in Corte di appello risulta che il difensore aveva chiesto "l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine l'applicazione di cause di proscioglimento", formula generica nella quale non può ritenersi compresa anche la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen; non essendovi altra specificazione, era in quella sede che il difensore avrebbe dovuto puntualizzare, in modo che risultasse dal verbale, la specifica richiesta. Pertanto, non risultando che alla Corte di appello sia stata proposta una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., il motivo è inammissibile in quanto, alla luce dell'art.609, comma 2, cod. proc .pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame o, nel caso in esame, fino al momento delle conclusioni. 1.2 Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, posto che nella formulazione dell'art. 648 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti, la pena pecuniaria era prevista nel massimo in C 516,00: la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con rideternninazione della pena pecuniaria. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, che ridetermina in euro 100,00 di multa Dichiara inammissibile nel
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