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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24830/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9441/25 Maffia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la configurabilità del reato contestato per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio, è aspecifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che il provvedimento impugnato sottolinea correttamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pp. 2-3); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e all'erronea valutazione della prova in relazione alle testimonianze dibattimentali rese dai carabinieri, è privo di specificità poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 9441/25 Maffia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la configurabilità del reato contestato per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio, è aspecifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che il provvedimento impugnato sottolinea correttamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pp. 2-3); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e all'erronea valutazione della prova in relazione alle testimonianze dibattimentali rese dai carabinieri, è privo di specificità poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 24830/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris