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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:232
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0428_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE (causa T‑428/21) «Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Danno materiale – Nesso di causalità – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Requisiti minimi – Assenza, nel ricorso, della quantificazione del danno subito e di una giustificazione di tale omissione – Irricevibilità manifesta [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 86] (v. punti 16‑20)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso di causalità – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 3, TFUE) (v. punti 24‑27, 31, 34, 40, 41) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone giuridiche i cui nomi figurano in allegato si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0428_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 23 marzo 2026 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / BCE (causa T‑428/21) «Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza affidati alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Danno materiale – Nesso di causalità – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni cagionati da un’istituzione dell’Unione – Requisiti minimi – Assenza, nel ricorso, della quantificazione del danno subito e di una giustificazione di tale omissione – Irricevibilità manifesta [Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, d), e 86] (v. punti 16‑20) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso di causalità – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 3, TFUE) (v. punti 24‑27, 31, 34, 40, 41) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone giuridiche i cui nomi figurano in allegato si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.
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