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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2017

ECLI:EU:T:2017:692
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 5 ottobre 2017 ( * ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACCINO – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009» Nella causa T‑337/16,

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentata inizialmente da F. Caricato, in seguito da M. Cartella e B. Cartella, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Francetti, avvocato, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1172/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da

I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, P. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: E. Coulon visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2016, visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2016, visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2016, visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 20, 21 e 22 giugno 2017, visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Il 4 luglio 2013 la [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo: 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientravano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «[OSCURATO:PERSONA] per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleur; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulard; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere; comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali». 4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 158/2013, del 22 agosto 2013. 5 Il 19 novembre 2013 la [OSCURATO:SOCIETA], interveniente, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto

3. 6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori: – il marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA], depositato il 18 maggio 2000, registrato il 10 settembre 2001 e rinnovato fino al 18 maggio 2020 col numero 1665439, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»; – il marchio dell’Unione europea figurativo depositato l’11 febbraio 2000, registrato il 13 marzo 2001 e rinnovato fino all’11 febbraio 2020 col numero 1504703, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «abbigliamento per uomo, donna e bambino, cioè cinture, giacche, impermeabili, gilé, camicette e pullovers, giubbotti, pantaloni, gonne, vestiti, completi, magliette e camicie, T-shirt, maglioni, biancheria intima, calzini e calze, guanti, cravatte, sciarpe, cappelli e copricapo, stivali, scarpe e pantofole», come in seguito riprodotto: – il marchio dell’Unione europea verbale [OSCURATO:PERSONA], depositato il 24 settembre 2001, registrato il 24 ottobre 2002 e rinnovato fino al 24 settembre 2021 col numero 2389013, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo»; – il marchio dell’Unione europea verbale [OSCURATO:PERSONA], depositato il 24 settembre 2001, registrato il 24 ottobre 2002 e rinnovato fino al 24 settembre 2021 col numero 2388551, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo». 7 Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 8 Su istanza della ricorrente, richiedente la registrazione del marchio richiesto, l’interveniente è stato invitato, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ad addurre la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori nell’Unione europea, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, vale a dire tra il 22 agosto 2008 ed il 21 agosto 2013, per i prodotti per i quali tali marchi erano stati registrati. 9 Con lettera del 26 settembre 2014 l’interveniente ha prodotto fatture, dati sulle spese promozionali e copie di cataloghi o di documenti attinenti a campagne pubblicitarie (piani pubblicitari) per dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori. 10 Il 22 aprile 2015 la divisione d’opposizione accoglieva integralmente l’opposizione, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, basandosi, da un lato e per motivi di economia procedurale, sul solo marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, sui prodotti per i quali sarebbe stata fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, vale a dire gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe».

Essa ha respinto la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti rientranti nella classe 25 di cui al precedente punto

3. 11 Il 19 giugno 2015 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione d’opposizione. 12 Con decisione del 6 aprile 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha dichiarato che il ricorso era ricevibile ma che doveva essere respinto in quanto privo di fondamento. 13 Rilevando che la ricorrente aveva contestato l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore per gli «articoli di abbigliamento» e per le «scarpe» di cui alla classe 25, la commissione di ricorso ha esaminato tale questione e confermato un simile uso, in seguito al riesame degli elementi di prova allegati alla lettera del 26 settembre 2014. 14 Nell’ambito dell’esame del rischio di confusione, anzitutto, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione d’opposizione, non contestata dalla ricorrente, secondo la quale il pubblico di riferimento era il grande pubblico, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. 15 Del resto, essa ha considerato ragionevole la scelta della divisione d’opposizione di circoscrivere l’analisi di tale rischio alla porzione del territorio dell’Unione dove il conflitto si manifestava con maggiore evidenza, vale a dire la parte italofona di tale territorio, che corrisponde all’Italia. 16 In seguito, per quanto riguarda il confronto dei prodotti in causa, che rientrano tutti nella classe 25, la commissione di ricorso ha constatato che quelli di cui al punto 3 supra erano identici, per inclusione, agli «articoli di abbigliamento» di cui al marchio anteriore, eccetto i «cappelli», considerati nondimeno, unitamente agli «articoli di abbigliamento» di cui al marchio anteriore, molto simili. 17 Inoltre, per quanto riguarda il confronto tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha constatato che essi erano mediamente simili dal punto di vista visivo, molto simili dal punto di vista fonetico e, dal punto di vista concettuale, quasi identici, in ragione della presenza negli stessi della sequenza di lettere «versac», che costituiva la maggior parte degli elementi denominativi «versace» e «versaccino».

A tale riguardo, essa ha osservato che, anche se nel marchio richiesto i gruppi di lettere «versa» e «ino» erano connessi da un elemento figurativo che rappresenta, secondo la ricorrente, lecca-lecca o un cono gelato con due palline, un consumatore ragionevolmente attento e avveduto interpreterebbe tale elemento come una doppia lettera «c», di modo che leggerebbe «versaccino».

Del resto, essa ha indicato che l’elemento denominativo «versaccino» era dominante nel marchio richiesto, l’elemento figurativo infatti serviva solo a raffigurare in maniera umoristica la doppia lettera «c» dell’elemento denominativo. 18 Sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che numerosi consumatori italiani comprenderebbero l’elemento denominativo «versace», che compone il marchio anteriore, come un nome di origine calabrese e l’elemento denominativo «versaccino», contenuto nel marchio richiesto, come la combinazione di tale nome e del diminutivo «ino», e quindi quest’ultimo marchio come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]». 19 Infine, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso, in forza dell’identità o della somiglianza molto forte dei prodotti in discussione, del fatto che il pubblico di riferimento era mediamente attento e avveduto, del carattere distintivo medio del marchio anteriore e della circostanza che, nel loro insieme, i marchi in conflitto erano molto simili, ha tratto la conclusione che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Conclusioni delle parti 20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – registrare il marchio richiesto per l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra; – condannare l’EUIPO alle spese. 21 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare la ricorrente alle spese.

In diritto Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della ricorrente 22 L’EUIPO chiede il rigetto, in quanto irricevibile, del secondo capo della domanda della ricorrente, con il quale quest’ultima chiede sostanzialmente al Tribunale di ordinargli di registrare il marchio richiesto per l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra, in quanto emerge da una giurisprudenza costante che non spetta al Tribunale rivolgergli ingiunzioni. 23 Nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la ricorrente ha precisato che la stessa, nell’ambito del presente ricorso, intendeva esclusivamente ottenere l’annullamento della decisione impugnata, e che il secondo capo della domanda costituiva una pura clausola di stile, senza nessuna portata giuridica. 24 Le osservazioni in risposta della ricorrente devono essere interpretate come una rinuncia al secondo capo della domanda. 25 Pertanto, non si deve statuire né sulla ricevibilità né sul merito del suddetto capo della domanda.

Nel merito 26 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce in giudizio due motivi, tratti, il primo, da un insufficiente esame da parte della commissione di ricorso, nella decisione impugnata, delle prove dell’uso del marchio anteriore e, il secondo, da un’erronea interpretazione da parte della suddetta commissione, nella medesima decisione, dell’esistenza di un rischio di confusione, alla luce di tutti i fattori pertinenti del caso di specie.

In sostanza, la ricorrente invoca pertanto due motivi, relativi, il primo, ad una violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 27 Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente addebita in sostanza alla commissione di ricorso di aver erroneamente dichiarato, ai punti da 15 a 31 della decisione impugnata e sulla base delle prove dell’uso che l’interveniente ha allegato alla lettera del 26 settembre 2014, che il marchio anteriore poteva essere considerato come utilizzato e, pertanto, registrato solo per gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe» di cui alla classe

25. Il sub-allegato A.1 della lettera del 26 settembre 2014 sarebbe costituito da una tabella incomprensibile, probabilmente ad uso interno, da cui non si potrebbe dedurre un uso del marchio anteriore per la commercializzazione di «articoli di abbigliamento» o di «scarpe».

Tale sub-allegato non avrebbe dovuto essere ammesso in quanto inconferente e privo di affidabilità.

Il sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014 sarebbe costituito da fatture relative a vendite effettuate in differenti Stati membri (Italia, Francia, Germania, Grecia, [OSCURATO:PERSONA]) tra il 2008 e il 2013, nelle quali il segno [OSCURATO:PERSONA] sarebbe utilizzato, nell’intestazione, come denominazione sociale e non in relazione ai prodotti, elencati in modo vago e generico e che non corrisponderebbero sempre a «articoli di abbigliamento» o a «scarpe».

In alcuni casi, come nella fattura n. 2008 C 5042 del 15 luglio 2008, i prodotti contemplati sarebbero del «pellame da confezionare» e, quindi, tessuti grezzi nella classe

24. In altri casi, le fatture riguarderebbero «calzature» o «borse» in classe 18 e non 25.

Peraltro, alcune fatture sarebbero redatte in inglese e non sarebbero state tradotte nella lingua della procedura di opposizione, vale a dire l’italiano.

La ricorrente sostiene quindi che non debbano essere prese in considerazione, a norma delle regole 16, 17 e 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

L’allegato B della lettera del 26 settembre 2014 sarebbe costituito da documenti relativi a campagne pubblicitarie che risultano non affidabili in quanto privi di data certa, difficilmente verificabili in quanto stampati interni, e che non dimostrano l’uso del marchio anteriore nel commercio e non corroborati da brochures commerciali attestanti che il suddetto marchio è stato utilizzato nella forma in cui è stato registrato.

In ogni caso, la documentazione contenuta nell’allegato B non coprirebbe il complesso del periodo rilevante.

Pure l’allegato C della lettera del 26 settembre 2014 conterrebbe documenti sprovvisti di valenza probatoria perché privi di date certe o limitati ad uso interno e non commerciale o troppo imprecisi.

Affinché il Tribunale statuisca sul presente motivo, la ricorrente invita quest’ultimo a consultare il fascicolo del procedimento dinanzi l’EUIPO sul sito Internet di quest’ultimo. 28 L’EUIPO e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente e chiedono il rigetto del presente motivo. 29 In limine e nei limiti in cui la ricorrente invita il Tribunale a consultare il fascicolo del procedimento amministrativo sul sito Internet dell’EUIPO, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale e che il Tribunale può quindi consultarlo. 30 Per quanto riguarda le censure della ricorrente tratte da un’erronea considerazione o dall’assenza di valenza probatoria, di affidabilità e pertinenza delle prove dell’uso versate agli atti nel fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, si deve, anzitutto, rilevare che sono inconferenti, laddove riguardano i dati inseriti nella tabella presente nel sub-allegato A.1 della lettera del 26 settembre 2014.

Infatti, emerge dai punti 20 e da 26 a 30 della decisione impugnata che la commissione di ricorso non si è basata su tale tabella bensì sulle fatture di cui al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014.

In ogni caso, la tabella di cui al sub-allegato A.1, come indica la sua intestazione, si limita a ricapitolare, in modo analitico, tutte le fatture prodotte, classificate per paese e con l’indicazione, anno per anno tra il 2008 e il 2013, degli importi interessati.

Pertanto, la valenza probatoria di tale sub-allegato non può essere analizzata autonomamente rispetto a quella delle fatture di cui al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014. 31 Nella parte in cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver erroneamente tenuto conto, nella decisione impugnata, delle fatture redatte in inglese, occorre osservare che tale questione è disciplinata dalla regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, nella versione in vigore al momento in cui la lettera del 26 settembre 2014 è stata depositata dinanzi all’EUIPO, che disponeva che «[s]e le prove fornite dall’opponente non [erano] redatte nella lingua della procedura di opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] p[oteva] richiedere all’opponente di presentare una traduzione di tali prove in questa lingua entro un periodo specificato dall’[OSCURATO:PERSONA]». 32 Emerge da tale disposizione che spettava all’EUIPO decidere, dopo aver proceduto al bilanciamento degli interessi delle differenti parti nella controversia, se l’opponente dovesse fornire una traduzione delle prove dell’uso nella lingua del procedimento di opposizione [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2010, Epcos/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (EPCOS), T‑132/09, non pubblicata, EU:T:2010:518, punti da 51 a 53]. 33 Quindi, solo nell’ipotesi in cui l’EUIPO avesse domandato all’opponente di produrre, entro un certo termine, la traduzione delle prove dell’uso nella lingua del procedimento di opposizione e laddove l’opponente non avesse adempiuto a tale domanda nel termine impartito, l’EUIPO non avrebbe dovuto tenere in considerazione tali prove nell’ambito del suo esame. 34 Nel caso di specie, al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che, anche se «le fatture dirette a clienti italiani, peraltro numerose, [erano], com’è naturale, redatte in italiano», «quelle destinate ad acquirenti stranieri [erano] scritte in inglese», in quanto lingua del commercio internazionale, ma «bene ha fatto la divisione Opposizione a non richiedere traduzioni» in quanto «il contenuto necessario a valutare i criteri di cui alla regola 22 del [regolamento n. 2868/95 era] immediatamente comprensibile», dato che «[l]e parole di uso comune come “jacket”, “dress”, “sandals”, “sweaters”, “jeans”, consentono di capire che la merce riguarda[va] indumenti e calzature» e «il resto delle informazioni di interesse (destinatario, data, quantità e valore della merce) non richied[eva]no alcuna traduzione». 35 La ricorrente non solleva nessun argomento che rimetta in discussione la fondatezza di tali valutazione della commissione di ricorso.

Essa non ha contestato né che le parole inglesi che designano i prodotti sulle fatture fossero di uso comune per designare alcuni tipi di abbigliamento o di calzature né che le altre informazioni pertinenti fossero nomi propri o dati numerici che non necessitano di alcuna traduzione. 36 In tali circostanze, occorre considerare che l’assenza di traduzione delle fatture redatte in inglese non ha inficiato il diritto della ricorrente ad essere informata circa il contenuto delle prove prodotte per poter difendere i suoi interessi nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO. 37 Conseguentemente, occorre rigettare, in quanto non fondata, la censura tratta dall’erronea considerazione, da parte della commissione di ricorso, delle fatture redatte in inglese. 38 Per quanto riguarda la censura secondo la quale la commissione di ricorso avrebbe erroneamente riconosciuto che le fatture riproducevano il marchio anteriore, mentre il segno [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe stato riprodotto solo in quanto denominazione sociale, occorre rammentare che quest’ultima è stata respinta, al punto 29 della decisione impugnata, in quanto «non [è] esatt[a]», poiché «[l’]intestazione di tutte le fatture distingue[va] chiaramente il marchio [anteriore] dalla denominazione sociale», il primo «figura in grande dimensione, in alto a sinistra, oltretutto nella tipica grafia che si nota[va] anche sui cataloghi e nella pubblicità», mentre «la denominazione sociale dell’[interveni]ente ([OSCURATO:SOCIETA].) compar[iva], in lettere di minori dimensioni, in un riquadro separato, oltretutto accompagnata dalla sede sociale, dalla partita IVA e dalle altre indicazioni di legge». 39 La ricorrente non adduce nessun argomento che rimetta in discussione la fondatezza di tali valutazioni della commissione di ricorso, mentre, come ha rilevato correttamente la suddetta commissione al punto 26 della decisione impugnata «[t]utte le fatture riporta[va]no in bell’evidenza il marchio anteriore, nella grafia con cui è usato sulla merce, e indica[va]no come fornitore la società [OSCURATO:SOCIETA].», di modo che l’uso del segno [OSCURATO:PERSONA] in quanto marchio, nelle stesse fatture, non poteva essere confuso con l’uso del medesimo segno in quanto elemento della denominazione sociale dell’interveniente, come pretende la ricorrente. 40 Infatti, emerge dalle fatture di cui al sub-allegato A.2 accluso alla lettera del 26 settembre 2014 che, nella loro intestazione, il segno [OSCURATO:PERSONA] è riprodotto separatamente dalla denominazione sociale dell’interveniente, che contiene anche il nome di battesimo Giovanni nonché il tipo sociale di quest’ultima, seguita dall’indirizzo dell’interveniente, dai suoi numeri di telefono e fax nonché dal suo numero di iscrizione nel registro delle società.

Inoltre, il segno [OSCURATO:PERSONA] vi è riprodotto con la medesima forma con la quale il marchio anteriore è rappresentato nelle copie dei cataloghi e nei piani pubblicitari figuranti agli allegati C e B della lettera del 26 settembre 2014. 41 Per tali motivi, si deve considerare, analogamente alla commissione di ricorso nella decisione impugnata, che l’uso del segno [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione delle fatture corrisponde ad un uso di tale segno in quanto marchio e non in quanto denominazione sociale dell’interveniente. 42 Conseguentemente, si deve respingere, in quanto non fondata, la censura tratta da un’erronea considerazione, nelle fatture, dell’uso del segno [OSCURATO:PERSONA] in quanto marchio piuttosto che in quanto denominazione sociale. 43 Per quanto riguarda l’argomento in subordine tratto dalla circostanza che, nelle fatture, il segno [OSCURATO:PERSONA] non figurerebbe accanto alla descrizione dei prodotti venduti, cosicché tali fatture non possano provare l’uso del marchio anteriore per tali prodotti, si deve ricordare che il solo fatto che le fatture non contemplino il marchio anteriore vicino al nome di ciascuno dei prodotti non è sufficiente a privarle di ogni rilevanza.

Infatti, le fatture sono destinate a riprodurre la lista dei prodotti venduti, sicché, in sostanza, devono figurarvi la denominazione dell’articolo interessato, accompagnata eventualmente da un riferimento [sentenze del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑418/03, non pubblicata, EU:T:2007:299, punto 66, e del 16 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]-Hesperia ([OSCURATO:PERSONA]), T‑200/10, non pubblicata, EU:T:2013:467, punto 43]. 44 Nondimeno, affinché simili fatture possano costituire elementi di prova pertinenti dell’uso del marchio anteriore con riferimento ai prodotti per i quali è stato registrato, è necessario che riguardino effettivamente tali prodotti e che sia stabilito che questi ultimi erano rivestiti del marchio anteriore o, perlomeno, che quest’ultimo era utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale, pubblicamente e verso l’esterno, in relazione alla vendita dei detti prodotti ai consumatori [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑504/09, EU:T:2011:739, punto 97]. 45 A tale riguardo, anzitutto, occorre rilevare, come ha indicato la commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, che le numerose fatture presenti al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014, che risalgono al periodo di riferimento e concernono vendite effettuate in differenti Stati membri (Italia, Francia, Germania, Grecia, [OSCURATO:PERSONA]), concernono «quasi esclusivamente», o, perlomeno, in gran parte e per un importo di alcune centinaia di migliaia di euro, «articoli di abbigliamento» e «calzature», vale a dire prodotti, di cui alla classe 25, per i quali il marchio anteriore può essere considerato come registrato, visto che le «calzature», così come gli «articoli di abbigliamento», rientrano nella classe 25 e non, come asserisce la ricorrente, nella classe

18. 46 Laddove la ricorrente eccepisce il caso di una fattura che non riguarderebbe «articoli di abbigliamento» o «calzature» bensì «pellame da confezionare» o di fatture riguardanti altresì «borse», i suoi argomenti sono privi di pertinenza in quanto la decisione impugnata non si basa sulla constatazione che tutte le fatture figuranti al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014 riguardavano esclusivamente «articoli di abbigliamento» o «scarpe».

In ogni caso, tale argomento è privo di fondamento poiché emerge dall’elenco dei prodotti di cui alla fattura n. 2008 C 5042 del 15 luglio 2008 e da tutte le altre fatture prodotte dall’interveniente che queste riguardavano, in gran parte, «articoli di abbigliamento» o «scarpe».

In tale contesto, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 30 della decisione impugnata, che il fatto che «alcune fatture (...) mostra[va]no articoli appartenenti ad altre classi [era] del tutto irrilevante ai fini della valutazione complessiva circa la serietà e l’effettività dell’uso». 47 Del resto, occorre ricordare che, per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva, e non separata, di tutti i fattori pertinenti del caso di specie [sentenza del 17 febbraio 2011, J & F Participações/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Friboi), T‑324/09, non pubblicata, EU:T:2011:47, punti 27 e 31].

Ne consegue che la valenza probatoria delle fatture presenti al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014 deve essere valutata alla luce delle altre prove accluse alla medesima lettera. 48 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 22 della decisione impugnata, che «[i] cataloghi e le inserzioni pubblicitarie [presenti all’allegato C e all’allegato B della lettera del 26 settembre 2014] [erano] datati all’interno del periodo di riferimento e serv[iva]no a documentare la maniera in cui [era] usato il marchio [anteriore] per contraddistinguere la merce» e che da questi emergeva che «[i]l nome [OSCURATO:PERSONA] [era] usato in lettere stampatello e adempi[va] manifestamente una funzione distintiva, poiché indica[va] al pubblico che legge[va] i cataloghi e osserva[va] le inserzioni pubblicitarie che la merce (abbigliamento e calzature) [era] di marca [OSCURATO:PERSONA]». 49 Laddove la ricorrente mette in discussione la valenza probatoria di tali copie di cataloghi e di tali piani pubblicitari, poiché a suo avviso non contengono date «certe», si deve constatare che il periodo coperto da ciascuna delle collezioni figura nelle prime pagine dei cataloghi e che i piani pubblicitari hanno la forma di calendari delle campagne pubblicitarie con l’indicazione dei mesi o dei giorni delle pubblicazioni nelle riviste interessate.

Come ha correttamente constatato la commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, la ricorrente «non [ha fornito] alcun indizio che faccia pensare ad un errore di datazione o, peggio, a una falsificazione» dei documenti così prodotti dall’interveniente.

In tali circostanze, si deve respingere, in quanto infondato, l’argomento della ricorrente tratto dalla mancanza di data «certa» delle copie dei cataloghi e dei piani pubblicitari figuranti agli allegati B e C della lettera del 26 settembre 2014. 50 In seguito, la ricorrente non può legittimamente sostenere che i documenti figuranti agli allegati B e C della lettera del 26 settembre 2014 sono documenti interni che non consentono di dimostrare un uso del marchio anteriore pubblicamente e verso l’esterno.

Da un lato, i cataloghi non possono essere qualificati documenti interni nella misura in cui, per il loro contenuto, sono diretti a presentare al pubblico i prodotti delle collezioni del marchio anteriore commercializzati nei negozi dell’interveniente, le cui coordinate sono allegate, accompagnate, eventualmente, da quelle del suo sito Internet o del suo servizio clienti.

Dall’altro lato, se i piani pubblicitari sono, in quanto tali, documenti ad uso interno, essi attestano che l’interveniente ha acquistato numerose pagine di pubblicità in riviste specializzate, notoriamente conosciute, di cui date e numeri di pubblicazione sono precisi, al fine di promuovere i suoi prodotti pubblicamente e verso l’esterno. 51 Infine, l’argomento della ricorrente secondo il quale i documenti che figurano nell’allegato B della lettera del 26 settembre 2014 non coprivano l’intero periodo rilevante è privo di pertinenza in quanto il testo dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non richiede affatto un uso continuato ed ininterrotto durante il periodo rilevante, ma esclusivamente un uso effettivo durante tale periodo [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Hussain ([OSCURATO:PERSONA]), T‑824/14, non pubblicata, EU:T:2016:614, punto 42; v. altresì, per analogia, sentenza del 4 ottobre 2006, Monte di Massima/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Valle della Luna), T‑96/05, non pubblicata, EU:T:2006:293, punto 26], uso che si valuta, come emerge dalla giurisprudenza già citata al punto 47 supra, alla luce di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e quindi, segnatamente, dell’insieme delle prove dell’uso prodotte. 52 Ai fini di tale valutazione globale, in circostanze come quelle del caso di specie, si deve ricordare che il Tribunale ha già avuto occasione di dichiarare che il ricorso ad una riproduzione del marchio contestato nella pubblicità effettuata mediante la stampa specializzata poteva attestare che lo stesso era stato utilizzato verso l’esterno nell’accezione di tale giurisprudenza (v. sentenza del 7 luglio 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 54 e giurisprudenza ivi citata].

Emerge parimenti dalla giurisprudenza che l’apposizione di un marchio su un catalogo è in via di principio suscettibile di costituire un «valido uso del segno» in quanto marchio, per i prodotti e i servizi designati da tale marchio, se il tenore di tali pubblicazioni conferma l’uso del segno per i prodotti o i servizi coperti dal marchio in causa (v. sentenza del 7 luglio 2016, FRUIT, T‑431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 53 Nel caso di specie, emerge dai piani pubblicitari prodotti dall’interveniente che, nelle campagne pubblicitarie pubblicate in riviste specializzate, notoriamente conosciute, durante il periodo rilevante, il marchio anteriore era regolarmente riprodotto in relazione ad «articoli di abbigliamento» o «scarpe».

Allo stesso modo, nei cataloghi, gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe» erano presentati come facenti parte di collezioni del marchio anteriore, che appariva sulla copertina o nelle prime pagine dei cataloghi e, talvolta, era anche direttamente apposto su alcuni prodotti presenti in tali cataloghi, in particolare su «calzature». 54 La commissione di ricorso ha quindi correttamente rilevato, ai punti 22 e 24 della decisione impugnata che «[i] cataloghi e le inserzioni pubblicitarie (...) serv[ivano] a documentare la maniera in cui [era] usato il marchio per contraddistinguere la merce (...) (articoli di abbigliamento e calzature)» e che «[l]e inserzioni pubblicitarie mostra[va]no che gli articoli di abbigliamento e le scarpe a marchio [OSCURATO:PERSONA] [erano] stati reclamizzati su riviste specializzate (...) universalmente note». 55 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errori, ai punti 19 e 31 della decisione impugnata, concludendo che, valutati globalmente, i documenti forniti dall’interveniente erano sufficienti a provare, per gli «articoli di abbigliamento» e per le «scarpe», l’uso effettivo e serio del marchio anteriore sul territorio dell’Unione durante il periodo pertinente. 56 Pertanto, occorre respingere il primo motivo.

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 57 Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente addebita in sostanza alla commissione di ricorso di aver constatato erroneamente, ai punti da 32 a 51 della decisione impugnata, l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 58 Per quanto riguarda il confronto dei prodotti in causa, la ricorrente sembra imputare, in sostanza, alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, al punto 38 della decisione impugnata, del fatto che il marchio anteriore era utilizzato per commercializzare abbigliamento di lusso per adulti, in negozi monomarca, mentre il marchio richiesto sarebbe destinato ad essere utilizzato per commercializzare abbigliamento per bambini, in negozi specializzati. 59 Per quanto riguarda il confronto dei marchi in conflitto, la ricorrente contesta la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso svolta al punto 42 della decisione impugnata, secondo la quale l’elemento dominante del marchio richiesto sarebbe l’elemento denominativo «versaccino» e non l’elemento figurativo a forma di lecca-lecca o di gelato, che servirebbe solo a raffigurare in maniera umoristica la doppia lettera «c».

Essa sostiene, in sostanza, che, tenendo conto del fatto che il marchio richiesto si rivolge ai bambini e che gli stessi non leggono prima dei sei anni di età, l’elemento figurativo deve essere considerato come l’elemento dominante nel marchio richiesto. 60 Inoltre, la ricorrente contesta la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso, svolta al punto 44 della decisione impugnata, secondo la quale l’elemento denominativo «versaccino» sarebbe percepito dal consumatore italiano, mediamente attento e avveduto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», per la presenza del suffisso diminutivo «ino», mentre il termine «versace» stesso sarebbe compreso come un cognome di origine calabrese.

Secondo la stessa, la terminazione «ino» non sarebbe percepita, nel caso di specie, come un suffisso diminutivo poiché, in italiano, tale suffisso non comporta, tranne in particolari casi, un raddoppio della consonante che lo precede.

L’elemento denominativo «versaccino» sarebbe compreso dal consumatore italiano come un neologismo derivante dalla combinazione della parola «verso», che significa una «boccaccia» o una «smorfia», del suffisso dispregiativo «accio» e del suffisso diminutivo «ino» e, pertanto, come un termine di fantasia che rinvia all’idea di un «brutto gesto» o di una «brutta smorfia», vale a dire un gesto direttamente associato all’universo infantile. 61 Secondo la ricorrente, un’adeguata considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie avrebbe dovuto condurre la commissione di ricorso a constatare l’assenza di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore nonché tra il marchio richiesto e gli altri marchi dedotti dall’interveniente a sostegno dell’opposizione. 62 L’EUIPO e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente e chiedono il rigetto del presente motivo. 63 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o della somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 64 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi in causa [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata]. 65 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano.

Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. – Sul territorio e sul pubblico di riferimento 66 Al punto 35 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato, in via di principio, che il territorio di riferimento era quello dell’Unione, ma ha scelto di circoscrivere l’analisi del rischio di confusione al territorio nel quale riteneva che un tale rischio fosse più probabile, vale a dire il territorio italiano.

Del resto, ai punti 34 e 48 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che, nei limiti in cui i prodotti in causa, vale a dire gli «articoli di abbigliamento», erano beni di consumo corrente, il pubblico di riferimento era il grande pubblico, mediamente attento e avveduto. 67 La ricorrente non ha sollevato alcuna censura che sia direttamente rivolta contro la definizione data dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata circa il territorio e il pubblico pertinente nonché circa il livello di attenzione di quest’ultimo. 68 Tuttavia, dal momento che, nell’ambito del suo ricorso, la ricorrente ha contestato la valutazione della commissione di ricorso dell’EUIPO riguardante il rischio di confusione, in base al principio dell’interdipendenza tra i fattori che rientrano nel quadro di una simile valutazione il Tribunale dispone della competenza ad esaminare la fondatezza delle valutazioni effettuate dalla suddetta commissione su ciascuno di tali fattori (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 47).

Infatti, quando è chiamato a valutare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale non può essere vincolato da un’erronea valutazione dei fatti ad opera di tale commissione, laddove detta valutazione faccia parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi allo stesso (sentenza del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 48). 69 Nel caso di specie, la definizione della commissione di ricorso sia del territorio rilevante sia del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione è giustificata. 70 Infatti, per quanto riguarda la definizione del territorio rilevante, emerge dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 che la sussistenza di un rischio di confusione a causa della somiglianza, da un canto, tra il marchio di cui si chiede la registrazione ed un marchio anteriore e, dall’altro, tra i prodotti o servizi designati da tali marchi deve essere valutata con riferimento al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato (sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 51, e del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punto 60).

Orbene, nel caso di specie, il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea tutelato nell’interezza di tale territorio. 71 Del resto, la commissione di ricorso poteva decidere, per ragioni di economia procedurale, di limitare la sua analisi al territorio italiano, nel quale riteneva che il rischio di confusione fosse più probabile, poiché, qualora, in un procedimento di opposizione proposto contro la registrazione di un marchio dell’Unione europea in forza dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, il marchio anteriore sia un marchio dell’Unione europea e il territorio rilevante per l’analisi del rischio di confusione sia pertanto costituito dall’insieme del territorio dell’Unione, la registrazione deve essere rifiutata, tenuto conto del carattere unitario del marchio, anche se l’impedimento relativo alla registrazione esiste solo in una parte dell’Unione [v. sentenza del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – DSB (IC4), T‑274/09, non pubblicata, EU:T:2011:451, punto 99 e giurisprudenza ivi citata]. 72 Per quanto riguarda la definizione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il pubblico di riferimento, per valutare l’esistenza di un rischio di confusione, è composto solo da consumatori che possano utilizzare sia prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore sia quelli designati dal marchio per cui la registrazione è richiesta [v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non pubblicata, EU:T:2008:238, punto 23, e del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA [OSCURATO:PERSONA] (medidata), T‑270/09, non pubblicata, EU:T:2010:419, punto 28]. 73 Inoltre, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in causa, che viene considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. 74 Infine, è generalmente ammesso che il livello di attenzione del consumatore sia medio o normale per l’acquisto di beni di consumo corrente [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non pubblicata, EU:T:2014:5, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 ottobre 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – YTL Hotels & Properties ([OSCURATO:SOCIETA]), T‑625/15, non pubblicata, EU:T:2016:631, punto 28]. 75 Nel caso di specie, i prodotti coperti dal marchio anteriore e quelli designati dal marchio richiesto sono gli articoli di abbigliamento o le calzature in generale o alcuni tipi particolari di articoli di abbigliamento o di calzature.

Si tratta di beni di consumo corrente, destinati al grande pubblico, e per l’acquisto dei quali il consumatore mostra generalmente un livello di attenzione medio o normale. 76 Alla luce dell’insieme delle valutazioni che precedono, occorre avallare la definizione data dalla commissione di ricorso, nella decisione impugnata, del territorio e del pubblico pertinente, vale a dire il grande pubblico in Italia, il cui livello di attenzione sarà medio o normale. – Sul confronto dei prodotti in causa 77 Per quanto riguarda il confronto dei prodotti in causa, nella parte in cui la ricorrente sembra addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che gli «articoli di abbigliamento» commercializzati dall’interveniente erano articoli di abbigliamento di lusso per adulti, distribuiti in negozi monomarca, mentre quelli che la stessa commercializzerebbe sarebbero articoli di abbigliamento per bambini, distribuiti in negozi specializzati, da un lato, occorre rammentare che il confronto dei prodotti richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve riferirsi alla descrizione dei prodotti o dei servizi designati dal marchio anteriore, così come figura nell’atto di registrazione, e non dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è effettivamente utilizzato, a meno che, in seguito ad un’istanza per la prova dell’uso serio del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, tale prova sia riferita solo ad una parte dei prodotti o dei servizi per cui il marchio anteriore è registrato [v. sentenza del 24 gennaio 2013, Yordanov/UAMI – Distribuidora comercial del frio ([OSCURATO:PERSONA]), T‑189/11, non pubblicata, EU:T:2013:34, punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. 78 Nel caso di specie, l’interveniente ha chiesto e ottenuto la registrazione del marchio anteriore per i prodotti di cui alla classe 25, elencati al punto 6, primo trattino, supra, ed è già stato constatato, al punto 55 supra, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori statuendo che la prova di un uso serio del marchio anteriore era stata apportata dinanzi alla stessa per gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe». 79 Dall’altro lato, occorre rammentare che, nell’ambito del procedimento di opposizione, l’EUIPO può unicamente considerare l’elenco di prodotti o di servizi come figura nella domanda di marchio, fatta salva l’unica eccezione riguardante eventuali limitazioni di quest’ultima, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 24 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], T‑189/11, non pubblicata, EU:T:2013:34, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 15 marzo 2016, Nezi/UAMI – Etam (E), T‑645/13, non pubblicata, EU:T:2016:145, punto 77]. 80 Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato la registrazione del marchio richiesto per il complesso dei prodotti di cui al punto 3 supra e non ha succesivamente limitato l’elenco di tali prodotti, che includeva, oltre all’«abbigliamento per ragazzi», l’«abbigliamento per uomo [e per] donna» nonché alcuni tipi di abbigliamento, come i «reggiseni», che non sono destinati a bambini. 81 Pertanto, correttamente, ai punti 32 e 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, ai fini del confronto tra i prodotti interessati, l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra, sui quali verteva la domanda di registrazione del marchio richiesto, e gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe» di cui alla classe 25, per i quali il marchio anteriore poteva essere considerato registrato. 82 Tenuto conto del fatto che i prodotti di cui al punto 3 supra, sui quali si basa la domanda di registrazione del marchio richiesto, sono, per quanto riguarda i cappelli, molto simili, o, per quanto riguarda altri prodotti, identici, per inclusione, agli «articoli di abbigliamento» e alle «scarpe» di cui alla classe 25, per i quali il marchio anteriore può essere considerato come registrato, occorre confermare le valutazioni della commissione di ricorso, svolte al punto 38 della decisione impugnata, secondo cui i prodotti in causa sono identici o molto simili. – Sul confronto tra i marchi in conflitto 83 Per quanto riguarda il confronto tra marchi in conflitto e nella misura in cui la ricorrente asserisce di confrontare il marchio richiesto e gli altri marchi dedotti dall’interveniente a sostegno dell’opposizione, occorre rammentare che il controllo esercitato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento suddetto (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 71). 84 Pertanto, qualora una questione non sia stata esaminata nel merito da una commissione di ricorso, non spetta al Tribunale svolgere tale esame per la prima volta, nell’ambito del suo controllo di legittimità della decisione emessa dalla commissione stessa (v. sentenza del 14 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], T‑504/09, EU:T:2011:739, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 85 Nel caso di specie, come indicato al punto 10 supra, la divisione d’opposizione e, in seguito, la commissione di ricorso si sono limitate, per motivi di economia procedurale, a comparare il marchio richiesto ed il marchio anteriore.

Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non si è quindi pronunciata sulla questione della somiglianza del marchio richiesto e degli altri marchi dedotti dall’interveniente a sostegno dell’opposizione. 86 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti scritti del Tribunale e come sostengono l’EUIPO e l’interveniente nelle loro risposte ai medesimi quesiti, il Tribunale non è dunque competente a conoscere tale questione nell’ambito della presente controversia. 87 Per quanto riguarda il confronto del marchio richiesto e del marchio anteriore, si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio.

A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 88 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio.

Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in conflitto considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione svolta dalla commissione di ricorso al punto 41 della decisione impugnata, secondo la quale il consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, interpreterà l’elemento figurativo del marchio richiesto come una doppia lettera «c» e, pertanto, leggerà il suddetto elemento «versaccino».

Tale valutazione è fondata e può essere avallata dal Tribunale. 90 Quando la ricorrente sostiene che l’elemento dominante del marchio richiesto non è l’elemento denominativo «versaccino» ma l’elemento figurativo a forma di caramella o gelato, poiché il suddetto marchio si rivolge ai bambini e gli stessi non leggono prima dei sei anni di età, si deve ricordare che, al punto 42 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha analizzato l’importanza relativa dei vari elementi che compongono il marchio richiesto richiamandosi al pubblico di riferimento come definito in via preliminare ai punti da 33 a 35 della medesima decisione, vale a dire il grande pubblico. 91 Nel caso di specie, è già stato constatato, ai punti 80 e 81 supra, che la commissione di ricorso ha correttamente considerato, ai punti 32 e 38 della decisione impugnata, l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra, i quali non si limitavano all’«abbigliamento per ragazzi» ma comprendevano parimenti l’«abbigliamento per uomo [e per] donna». 92 In ogni caso, la mera circostanza che i consumatori finali dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio la cui registrazione è richiesta possano essere bambini piccoli non significa che questi ultimi costituiscano il pubblico di riferimento in relazione al quale occorre valutare l’esistenza del rischio di confusione [v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2015, BH Stores/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑657/13, EU:T:2015:449, punti 50, 52, 59 e 76].

Infatti, posto che i bambini piccoli non acquistano autonomamente i prodotti o i servizi che consumano, il pubblico di riferimento è composto dall’insieme delle persone che li acquistano per il loro uso e, in particolare, dai loro genitori [v. sentenze del 24 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (SAFETY 1ST ), T‑88/06, non pubblicata, EU:T:2008:15, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 e T‑123/13, non pubblicata, EU:T:2014:863, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. 93 Come è stato già osservato ai punti 69 e da 72 a 76 supra, la commissione di ricorso ha correttamente stimato, al punto 34 della decisione impugnata, che, essendo gli indumenti beni di consumo corrente, nel caso di specie si doveva prendere in considerazione il grande pubblico. 94 La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori facendo riferimento al grande pubblico per dichiarare, al punto 42 della decisione impugnata, che l’elemento dominante del marchio richiesto era l’elemento denominativo «versaccino» e non l’elemento figurativo a forma di lecca-lecca o di gelato, che raffigura in maniera umoristica la doppia lettera «c» dell’elemento denominativo.

Tale valutazione dell’importanza relativa degli elementi che compongono il marchio richiesto è fondata e può essere avallata dal Tribunale. 95 La valutazione della commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, secondo la quale i marchi in conflitto sono, dal punto di vista visuale, mediamente simili, e dal punto di vista fonetico, molto simili, è fondata e può essere confermata dal Tribunale per i medesimi motivi esposti ai punti 42 e 43 della decisione impugnata basati sulla presenza, nei marchi in conflitto, del gruppo di lettere «versac» che gli stessi hanno in comune (v. punto 17 supra). 96 Per quanto riguarda la somiglianza dei marchi in conflitto dal punto di vista concettuale, la ricorrente imputa alla commissione di ricorso di aver ritenuto, al punto 44 della decisione impugnata, che l’elemento denominativo «versaccino» sarebbe compreso dal consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», e il termine «versace» sarebbe compreso come un cognome di origine calabrese.

Secondo la stessa, a causa del raddoppiamento della lettera «c» nell’elemento denominativo «versaccino» e per ragioni di tipo grammaticale, il marchio richiesto non potrà essere percepito dal grande pubblico italiano come una combinazione del nome [OSCURATO:PERSONA] e del suffisso diminutivo «ino» e, pertanto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», ma esclusivamente come un neologismo che combina il termine «verso», che significa «boccaccia» o «smorfia», il suffisso peggiorativo «accio» e il suffisso diminutivo «ino». 97 A tale riguardo, occorre rammentare che se il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13 febbraio 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 57). 98 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta né che [OSCURATO:PERSONA] sia un nome di origine calabrese né che la terminazione «ino» sia un suffisso diminutivo italiano.

Pertanto, e conformemente alla giurisprudenza citata al punto 97 supra, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che il grande pubblico italiano potrebbe identificare gli elementi «versac» e «ino» del marchio richiesto come elementi semantici la cui combinazione significa in italiano «piccolo [OSCURATO:PERSONA]». 99 Per quanto riguarda la struttura grammaticalmente scorretta del segno in causa, giacché «piccolo [OSCURATO:PERSONA]» dovrebbe scriversi in italiano «Versacino» e non «Versaccino», si deve rilevare che una simile circostanza non è idonea a rimettere in discussione la conclusione tratta al punto 98 supra. 100 Infatti, non vi è alcuna ragione per concludere che il raddoppiamento della lettera «c» nell’elemento denominativo «versaccino» osti a che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 97 supra, il consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, percepisca lo stesso come una combinazione del cognome [OSCURATO:PERSONA] e del suffisso diminutivo «ino». 101 Neppure il significato alternativo proposto dalla ricorrente è idoneo a rimettere in discussione la conclusione tratta al punto 98 supra.

Infatti, tale significato non è il più evidente, dato che non corrisponde ad una parola che esiste in lingua italiana bensì ad un neologismo e che impone uno sforzo di analisi e di riflessione poco compatibile con il livello di attenzione medio di cui il pubblico di riferimento darà prova nel caso di specie. 102 Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori, al punto 44 della decisione impugnata, stimando che l’elemento denominativo del marchio richiesto sia interpretato dal consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», e che il termine «versace» sia a sua volta inteso come un cognome di origine calabrese. 103 Le valutazioni della commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, secondo le quali i marchi in conflitto sono quasi identici dal punto di vista concettuale sono quindi fondate e possono essere avallate dal Tribunale. 104 Conseguentemente, si deve confermare il complesso delle valutazione della commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, secondo le quali i marchi in conflitto sono, dal punto di vista visuale, mediamente simili, dal punto di vista fonetico molto simili e dal punto di vista concettuale quasi identici. – Sul rischio di confusione 105 In virtù della valutazione globale di tutti i fattori pertinenti esaminati, nel caso di specie si constata l’esistenza di un rischio di confusione, dato che, tenuto conto della somiglianza o dell’identità dei prodotti in causa e dei marchi in conflitto (punti 82 e 104 supra) e del livello di attenzione medio o normale del pubblico di riferimento (punto 76 supra), quest’ultimo potrebbe essere indotto a pensare che i prodotti in causa commercializzati con tali marchi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente connesse. 106 Le valutazioni della commissione di ricorso che, ai punti 50 e 51 della decisione impugnata, vanno nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione nelle circostanze del caso di specie sono quindi fondate e possono essere confermate dal Tribunale. 107 Per il complesso delle ragioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo, tratto da una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e, pertanto, il presente ricorso nel suo complesso.

Sulle spese 108 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle domande di questi ultimi.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] 19.69 [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2017.

Il cancelliere Il presidente E. Coulon

I. [OSCURATO:PERSONA]

* Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione) 5 ottobre 2017 ( * ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACCINO – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009» Nella causa T‑337/16, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Italia), rappresentata inizialmente da F. Caricato, in seguito da M. Cartella e B. Cartella, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente, convenuto, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Francetti, avvocato, avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1172/2015-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], IL TRIBUNALE (Prima Sezione), composto da I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, P. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: E. Coulon visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2016, visto il controricorso dell’EUIPO, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 ottobre 2016, visto il controricorso dell’interveniente, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 ottobre 2016, visti i quesiti scritti del Tribunale alle parti e le loro risposte a tali quesiti depositate presso la cancelleria del Tribunale il 20, 21 e 22 giugno 2017, visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti 1 Il 4 luglio 2013 la [OSCURATO:SOCIETA], ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1). 2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo: 3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientravano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondevano alla seguente descrizione: «[OSCURATO:PERSONA] per uomo, donna e ragazzi in genere, comprendente: abiti in pelle; camicie; camicette; gonne; tailleur; giacche; pantaloni; pantaloncini; maglie; magliette; pigiami; calze; canottiere; busti; reggicalze; mutande; reggiseni; sottovesti; cappelli; foulard; cravatte; impermeabili; soprabiti; cappotti; costumi da bagno; tute sportive; giacche a vento; pantaloni da sci; cinture; pellicce; sciarpe; guanti; vestaglie; calzature in genere; comprendenti: pantofole, scarpe, scarpe sportive, stivali e sandali». 4 La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 158/2013, del 22 agosto 2013. 5 Il 19 novembre 2013 la [OSCURATO:SOCIETA], interveniente, ha presentato opposizione, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3. 6 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori: –        il marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA], depositato il 18 maggio 2000, registrato il 10 settembre 2001 e rinnovato fino al 18 maggio 2020 col numero 1665439, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»; –        il marchio dell’Unione europea figurativo depositato l’11 febbraio 2000, registrato il 13 marzo 2001 e rinnovato fino all’11 febbraio 2020 col numero 1504703, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «abbigliamento per uomo, donna e bambino, cioè cinture, giacche, impermeabili, gilé, camicette e pullovers, giubbotti, pantaloni, gonne, vestiti, completi, magliette e camicie, T-shirt, maglioni, biancheria intima, calzini e calze, guanti, cravatte, sciarpe, cappelli e copricapo, stivali, scarpe e pantofole», come in seguito riprodotto: –        il marchio dell’Unione europea verbale [OSCURATO:PERSONA], depositato il 24 settembre 2001, registrato il 24 ottobre 2002 e rinnovato fino al 24 settembre 2021 col numero 2389013, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo»; –        il marchio dell’Unione europea verbale [OSCURATO:PERSONA], depositato il 24 settembre 2001, registrato il 24 ottobre 2002 e rinnovato fino al 24 settembre 2021 col numero 2388551, che designa i prodotti di cui alla classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «articoli di abbigliamento, scarpe, copricapo». 7 Gli impedimenti dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 8 Su istanza della ricorrente, richiedente la registrazione del marchio richiesto, l’interveniente è stato invitato, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, ad addurre la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori nell’Unione europea, nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio richiesto, vale a dire tra il 22 agosto 2008 ed il 21 agosto 2013, per i prodotti per i quali tali marchi erano stati registrati. 9 Con lettera del 26 settembre 2014 l’interveniente ha prodotto fatture, dati sulle spese promozionali e copie di cataloghi o di documenti attinenti a campagne pubblicitarie (piani pubblicitari) per dimostrare l’uso effettivo dei marchi anteriori. 10 Il 22 aprile 2015 la divisione d’opposizione accoglieva integralmente l’opposizione, sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, basandosi, da un lato e per motivi di economia procedurale, sul solo marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro lato, sui prodotti per i quali sarebbe stata fornita la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore, vale a dire gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe». Essa ha respinto la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti rientranti nella classe 25 di cui al precedente punto 3. 11 Il 19 giugno 2015 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione d’opposizione. 12 Con decisione del 6 aprile 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha dichiarato che il ricorso era ricevibile ma che doveva essere respinto in quanto privo di fondamento. 13 Rilevando che la ricorrente aveva contestato l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore per gli «articoli di abbigliamento» e per le «scarpe» di cui alla classe 25, la commissione di ricorso ha esaminato tale questione e confermato un simile uso, in seguito al riesame degli elementi di prova allegati alla lettera del 26 settembre 2014. 14 Nell’ambito dell’esame del rischio di confusione, anzitutto, la commissione di ricorso ha confermato la valutazione della divisione d’opposizione, non contestata dalla ricorrente, secondo la quale il pubblico di riferimento era il grande pubblico, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. 15 Del resto, essa ha considerato ragionevole la scelta della divisione d’opposizione di circoscrivere l’analisi di tale rischio alla porzione del territorio dell’Unione dove il conflitto si manifestava con maggiore evidenza, vale a dire la parte italofona di tale territorio, che corrisponde all’Italia. 16 In seguito, per quanto riguarda il confronto dei prodotti in causa, che rientrano tutti nella classe 25, la commissione di ricorso ha constatato che quelli di cui al punto 3 supra erano identici, per inclusione, agli «articoli di abbigliamento» di cui al marchio anteriore, eccetto i «cappelli», considerati nondimeno, unitamente agli «articoli di abbigliamento» di cui al marchio anteriore, molto simili. 17 Inoltre, per quanto riguarda il confronto tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha constatato che essi erano mediamente simili dal punto di vista visivo, molto simili dal punto di vista fonetico e, dal punto di vista concettuale, quasi identici, in ragione della presenza negli stessi della sequenza di lettere «versac», che costituiva la maggior parte degli elementi denominativi «versace» e «versaccino». A tale riguardo, essa ha osservato che, anche se nel marchio richiesto i gruppi di lettere «versa» e «ino» erano connessi da un elemento figurativo che rappresenta, secondo la ricorrente, lecca-lecca o un cono gelato con due palline, un consumatore ragionevolmente attento e avveduto interpreterebbe tale elemento come una doppia lettera «c», di modo che leggerebbe «versaccino». Del resto, essa ha indicato che l’elemento denominativo «versaccino» era dominante nel marchio richiesto, l’elemento figurativo infatti serviva solo a raffigurare in maniera umoristica la doppia lettera «c» dell’elemento denominativo. 18 Sotto il profilo concettuale, la commissione di ricorso ha ritenuto che numerosi consumatori italiani comprenderebbero l’elemento denominativo «versace», che compone il marchio anteriore, come un nome di origine calabrese e l’elemento denominativo «versaccino», contenuto nel marchio richiesto, come la combinazione di tale nome e del diminutivo «ino», e quindi quest’ultimo marchio come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]». 19 Infine, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, la commissione di ricorso, in forza dell’identità o della somiglianza molto forte dei prodotti in discussione, del fatto che il pubblico di riferimento era mediamente attento e avveduto, del carattere distintivo medio del marchio anteriore e della circostanza che, nel loro insieme, i marchi in conflitto erano molto simili, ha tratto la conclusione che esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Conclusioni delle parti 20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: –        annullare la decisione impugnata; –        registrare il marchio richiesto per l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra; –        condannare l’EUIPO alle spese. 21 L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso; –        condannare la ricorrente alle spese. In diritto Sulla ricevibilità del secondo capo della domanda della ricorrente 22 L’EUIPO chiede il rigetto, in quanto irricevibile, del secondo capo della domanda della ricorrente, con il quale quest’ultima chiede sostanzialmente al Tribunale di ordinargli di registrare il marchio richiesto per l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra, in quanto emerge da una giurisprudenza costante che non spetta al Tribunale rivolgergli ingiunzioni. 23 Nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, la ricorrente ha precisato che la stessa, nell’ambito del presente ricorso, intendeva esclusivamente ottenere l’annullamento della decisione impugnata, e che il secondo capo della domanda costituiva una pura clausola di stile, senza nessuna portata giuridica. 24 Le osservazioni in risposta della ricorrente devono essere interpretate come una rinuncia al secondo capo della domanda. 25 Pertanto, non si deve statuire né sulla ricevibilità né sul merito del suddetto capo della domanda. Nel merito 26 A sostegno del presente ricorso, la ricorrente deduce in giudizio due motivi, tratti, il primo, da un insufficiente esame da parte della commissione di ricorso, nella decisione impugnata, delle prove dell’uso del marchio anteriore e, il secondo, da un’erronea interpretazione da parte della suddetta commissione, nella medesima decisione, dell’esistenza di un rischio di confusione, alla luce di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. In sostanza, la ricorrente invoca pertanto due motivi, relativi, il primo, ad una violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 27 Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente addebita in sostanza alla commissione di ricorso di aver erroneamente dichiarato, ai punti da 15 a 31 della decisione impugnata e sulla base delle prove dell’uso che l’interveniente ha allegato alla lettera del 26 settembre 2014, che il marchio anteriore poteva essere considerato come utilizzato e, pertanto, registrato solo per gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe» di cui alla classe 25. Il sub-allegato A.1 della lettera del 26 settembre 2014 sarebbe costituito da una tabella incomprensibile, probabilmente ad uso interno, da cui non si potrebbe dedurre un uso del marchio anteriore per la commercializzazione di «articoli di abbigliamento» o di «scarpe». Tale sub-allegato non avrebbe dovuto essere ammesso in quanto inconferente e privo di affidabilità. Il sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014 sarebbe costituito da fatture relative a vendite effettuate in differenti Stati membri (Italia, Francia, Germania, Grecia, [OSCURATO:PERSONA]) tra il 2008 e il 2013, nelle quali il segno [OSCURATO:PERSONA] sarebbe utilizzato, nell’intestazione, come denominazione sociale e non in relazione ai prodotti, elencati in modo vago e generico e che non corrisponderebbero sempre a «articoli di abbigliamento» o a «scarpe». In alcuni casi, come nella fattura n. 2008 C 5042 del 15 luglio 2008, i prodotti contemplati sarebbero del «pellame da confezionare» e, quindi, tessuti grezzi nella classe 24. In altri casi, le fatture riguarderebbero «calzature» o «borse» in classe 18 e non 25. Peraltro, alcune fatture sarebbero redatte in inglese e non sarebbero state tradotte nella lingua della procedura di opposizione, vale a dire l’italiano. La ricorrente sostiene quindi che non debbano essere prese in considerazione, a norma delle regole 16, 17 e 22 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1). L’allegato B della lettera del 26 settembre 2014 sarebbe costituito da documenti relativi a campagne pubblicitarie che risultano non affidabili in quanto privi di data certa, difficilmente verificabili in quanto stampati interni, e che non dimostrano l’uso del marchio anteriore nel commercio e non corroborati da brochures commerciali attestanti che il suddetto marchio è stato utilizzato nella forma in cui è stato registrato. In ogni caso, la documentazione contenuta nell’allegato B non coprirebbe il complesso del periodo rilevante. Pure l’allegato C della lettera del 26 settembre 2014 conterrebbe documenti sprovvisti di valenza probatoria perché privi di date certe o limitati ad uso interno e non commerciale o troppo imprecisi. Affinché il Tribunale statuisca sul presente motivo, la ricorrente invita quest’ultimo a consultare il fascicolo del procedimento dinanzi l’EUIPO sul sito Internet di quest’ultimo. 28 L’EUIPO e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente e chiedono il rigetto del presente motivo. 29 In limine e nei limiti in cui la ricorrente invita il Tribunale a consultare il fascicolo del procedimento amministrativo sul sito Internet dell’EUIPO, occorre rammentare che, conformemente all’articolo 178, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso è stato trasmesso alla cancelleria del Tribunale e che il Tribunale può quindi consultarlo. 30 Per quanto riguarda le censure della ricorrente tratte da un’erronea considerazione o dall’assenza di valenza probatoria, di affidabilità e pertinenza delle prove dell’uso versate agli atti nel fascicolo del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, si deve, anzitutto, rilevare che sono inconferenti, laddove riguardano i dati inseriti nella tabella presente nel sub-allegato A.1 della lettera del 26 settembre 2014. Infatti, emerge dai punti 20 e da 26 a 30 della decisione impugnata che la commissione di ricorso non si è basata su tale tabella bensì sulle fatture di cui al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014. In ogni caso, la tabella di cui al sub-allegato A.1, come indica la sua intestazione, si limita a ricapitolare, in modo analitico, tutte le fatture prodotte, classificate per paese e con l’indicazione, anno per anno tra il 2008 e il 2013, degli importi interessati. Pertanto, la valenza probatoria di tale sub-allegato non può essere analizzata autonomamente rispetto a quella delle fatture di cui al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014. 31 Nella parte in cui la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver erroneamente tenuto conto, nella decisione impugnata, delle fatture redatte in inglese, occorre osservare che tale questione è disciplinata dalla regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95, nella versione in vigore al momento in cui la lettera del 26 settembre 2014 è stata depositata dinanzi all’EUIPO, che disponeva che «[s]e le prove fornite dall’opponente non [erano] redatte nella lingua della procedura di opposizione, l’[OSCURATO:PERSONA] p[oteva] richiedere all’opponente di presentare una traduzione di tali prove in questa lingua entro un periodo specificato dall’[OSCURATO:PERSONA]». 32 Emerge da tale disposizione che spettava all’EUIPO decidere, dopo aver proceduto al bilanciamento degli interessi delle differenti parti nella controversia, se l’opponente dovesse fornire una traduzione delle prove dell’uso nella lingua del procedimento di opposizione [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2010, Epcos/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (EPCOS), T‑132/09, non pubblicata, EU:T:2010:518, punti da 51 a 53]. 33 Quindi, solo nell’ipotesi in cui l’EUIPO avesse domandato all’opponente di produrre, entro un certo termine, la traduzione delle prove dell’uso nella lingua del procedimento di opposizione e laddove l’opponente non avesse adempiuto a tale domanda nel termine impartito, l’EUIPO non avrebbe dovuto tenere in considerazione tali prove nell’ambito del suo esame. 34 Nel caso di specie, al punto 28 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha osservato che, anche se «le fatture dirette a clienti italiani, peraltro numerose, [erano], com’è naturale, redatte in italiano», «quelle destinate ad acquirenti stranieri [erano] scritte in inglese», in quanto lingua del commercio internazionale, ma «bene ha fatto la divisione Opposizione a non richiedere traduzioni» in quanto «il contenuto necessario a valutare i criteri di cui alla regola 22 del [regolamento n. 2868/95 era] immediatamente comprensibile», dato che «[l]e parole di uso comune come “jacket”, “dress”, “sandals”, “sweaters”, “jeans”, consentono di capire che la merce riguarda[va] indumenti e calzature» e «il resto delle informazioni di interesse (destinatario, data, quantità e valore della merce) non richied[eva]no alcuna traduzione». 35 La ricorrente non solleva nessun argomento che rimetta in discussione la fondatezza di tali valutazione della commissione di ricorso. Essa non ha contestato né che le parole inglesi che designano i prodotti sulle fatture fossero di uso comune per designare alcuni tipi di abbigliamento o di calzature né che le altre informazioni pertinenti fossero nomi propri o dati numerici che non necessitano di alcuna traduzione. 36 In tali circostanze, occorre considerare che l’assenza di traduzione delle fatture redatte in inglese non ha inficiato il diritto della ricorrente ad essere informata circa il contenuto delle prove prodotte per poter difendere i suoi interessi nell’ambito del procedimento dinanzi all’EUIPO. 37 Conseguentemente, occorre rigettare, in quanto non fondata, la censura tratta dall’erronea considerazione, da parte della commissione di ricorso, delle fatture redatte in inglese. 38 Per quanto riguarda la censura secondo la quale la commissione di ricorso avrebbe erroneamente riconosciuto che le fatture riproducevano il marchio anteriore, mentre il segno [OSCURATO:PERSONA] vi sarebbe stato riprodotto solo in quanto denominazione sociale, occorre rammentare che quest’ultima è stata respinta, al punto 29 della decisione impugnata, in quanto «non [è] esatt[a]», poiché «[l’]intestazione di tutte le fatture distingue[va] chiaramente il marchio [anteriore] dalla denominazione sociale», il primo «figura in grande dimensione, in alto a sinistra, oltretutto nella tipica grafia che si nota[va] anche sui cataloghi e nella pubblicità», mentre «la denominazione sociale dell’[interveni]ente ([OSCURATO:SOCIETA].) compar[iva], in lettere di minori dimensioni, in un riquadro separato, oltretutto accompagnata dalla sede sociale, dalla partita IVA e dalle altre indicazioni di legge». 39 La ricorrente non adduce nessun argomento che rimetta in discussione la fondatezza di tali valutazioni della commissione di ricorso, mentre, come ha rilevato correttamente la suddetta commissione al punto 26 della decisione impugnata «[t]utte le fatture riporta[va]no in bell’evidenza il marchio anteriore, nella grafia con cui è usato sulla merce, e indica[va]no come fornitore la società [OSCURATO:SOCIETA].», di modo che l’uso del segno [OSCURATO:PERSONA] in quanto marchio, nelle stesse fatture, non poteva essere confuso con l’uso del medesimo segno in quanto elemento della denominazione sociale dell’interveniente, come pretende la ricorrente. 40 Infatti, emerge dalle fatture di cui al sub-allegato A.2 accluso alla lettera del 26 settembre 2014 che, nella loro intestazione, il segno [OSCURATO:PERSONA] è riprodotto separatamente dalla denominazione sociale dell’interveniente, che contiene anche il nome di battesimo Giovanni nonché il tipo sociale di quest’ultima, seguita dall’indirizzo dell’interveniente, dai suoi numeri di telefono e fax nonché dal suo numero di iscrizione nel registro delle società. Inoltre, il segno [OSCURATO:PERSONA] vi è riprodotto con la medesima forma con la quale il marchio anteriore è rappresentato nelle copie dei cataloghi e nei piani pubblicitari figuranti agli allegati C e B della lettera del 26 settembre 2014. 41 Per tali motivi, si deve considerare, analogamente alla commissione di ricorso nella decisione impugnata, che l’uso del segno [OSCURATO:PERSONA] nell’intestazione delle fatture corrisponde ad un uso di tale segno in quanto marchio e non in quanto denominazione sociale dell’interveniente. 42 Conseguentemente, si deve respingere, in quanto non fondata, la censura tratta da un’erronea considerazione, nelle fatture, dell’uso del segno [OSCURATO:PERSONA] in quanto marchio piuttosto che in quanto denominazione sociale. 43 Per quanto riguarda l’argomento in subordine tratto dalla circostanza che, nelle fatture, il segno [OSCURATO:PERSONA] non figurerebbe accanto alla descrizione dei prodotti venduti, cosicché tali fatture non possano provare l’uso del marchio anteriore per tali prodotti, si deve ricordare che il solo fatto che le fatture non contemplino il marchio anteriore vicino al nome di ciascuno dei prodotti non è sufficiente a privarle di ogni rilevanza. Infatti, le fatture sono destinate a riprodurre la lista dei prodotti venduti, sicché, in sostanza, devono figurarvi la denominazione dell’articolo interessato, accompagnata eventualmente da un riferimento [sentenze del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑418/03, non pubblicata, EU:T:2007:299, punto 66, e del 16 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA]-Hesperia ([OSCURATO:PERSONA]), T‑200/10, non pubblicata, EU:T:2013:467, punto 43]. 44 Nondimeno, affinché simili fatture possano costituire elementi di prova pertinenti dell’uso del marchio anteriore con riferimento ai prodotti per i quali è stato registrato, è necessario che riguardino effettivamente tali prodotti e che sia stabilito che questi ultimi erano rivestiti del marchio anteriore o, perlomeno, che quest’ultimo era utilizzato, conformemente alla sua funzione essenziale, pubblicamente e verso l’esterno, in relazione alla vendita dei detti prodotti ai consumatori [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑504/09, EU:T:2011:739, punto 97]. 45 A tale riguardo, anzitutto, occorre rilevare, come ha indicato la commissione di ricorso al punto 26 della decisione impugnata, che le numerose fatture presenti al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014, che risalgono al periodo di riferimento e concernono vendite effettuate in differenti Stati membri (Italia, Francia, Germania, Grecia, [OSCURATO:PERSONA]), concernono «quasi esclusivamente», o, perlomeno, in gran parte e per un importo di alcune centinaia di migliaia di euro, «articoli di abbigliamento» e «calzature», vale a dire prodotti, di cui alla classe 25, per i quali il marchio anteriore può essere considerato come registrato, visto che le «calzature», così come gli «articoli di abbigliamento», rientrano nella classe 25 e non, come asserisce la ricorrente, nella classe 18. 46 Laddove la ricorrente eccepisce il caso di una fattura che non riguarderebbe «articoli di abbigliamento» o «calzature» bensì «pellame da confezionare» o di fatture riguardanti altresì «borse», i suoi argomenti sono privi di pertinenza in quanto la decisione impugnata non si basa sulla constatazione che tutte le fatture figuranti al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014 riguardavano esclusivamente «articoli di abbigliamento» o «scarpe». In ogni caso, tale argomento è privo di fondamento poiché emerge dall’elenco dei prodotti di cui alla fattura n. 2008 C 5042 del 15 luglio 2008 e da tutte le altre fatture prodotte dall’interveniente che queste riguardavano, in gran parte, «articoli di abbigliamento» o «scarpe». In tale contesto, la commissione di ricorso ha correttamente rilevato, al punto 30 della decisione impugnata, che il fatto che «alcune fatture (...) mostra[va]no articoli appartenenti ad altre classi [era] del tutto irrilevante ai fini della valutazione complessiva circa la serietà e l’effettività dell’uso». 47 Del resto, occorre ricordare che, per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva, e non separata, di tutti i fattori pertinenti del caso di specie [sentenza del 17 febbraio 2011, J & F Participações/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Friboi), T‑324/09, non pubblicata, EU:T:2011:47, punti 27 e 31]. Ne consegue che la valenza probatoria delle fatture presenti al sub-allegato A.2 della lettera del 26 settembre 2014 deve essere valutata alla luce delle altre prove accluse alla medesima lettera. 48 A tale riguardo, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 22 della decisione impugnata, che «[i] cataloghi e le inserzioni pubblicitarie [presenti all’allegato C e all’allegato B della lettera del 26 settembre 2014] [erano] datati all’interno del periodo di riferimento e serv[iva]no a documentare la maniera in cui [era] usato il marchio [anteriore] per contraddistinguere la merce» e che da questi emergeva che «[i]l nome [OSCURATO:PERSONA] [era] usato in lettere stampatello e adempi[va] manifestamente una funzione distintiva, poiché indica[va] al pubblico che legge[va] i cataloghi e osserva[va] le inserzioni pubblicitarie che la merce (abbigliamento e calzature) [era] di marca [OSCURATO:PERSONA]». 49 Laddove la ricorrente mette in discussione la valenza probatoria di tali copie di cataloghi e di tali piani pubblicitari, poiché a suo avviso non contengono date «certe», si deve constatare che il periodo coperto da ciascuna delle collezioni figura nelle prime pagine dei cataloghi e che i piani pubblicitari hanno la forma di calendari delle campagne pubblicitarie con l’indicazione dei mesi o dei giorni delle pubblicazioni nelle riviste interessate. Come ha correttamente constatato la commissione di ricorso al punto 23 della decisione impugnata, la ricorrente «non [ha fornito] alcun indizio che faccia pensare ad un errore di datazione o, peggio, a una falsificazione» dei documenti così prodotti dall’interveniente. In tali circostanze, si deve respingere, in quanto infondato, l’argomento della ricorrente tratto dalla mancanza di data «certa» delle copie dei cataloghi e dei piani pubblicitari figuranti agli allegati B e C della lettera del 26 settembre 2014. 50 In seguito, la ricorrente non può legittimamente sostenere che i documenti figuranti agli allegati B e C della lettera del 26 settembre 2014 sono documenti interni che non consentono di dimostrare un uso del marchio anteriore pubblicamente e verso l’esterno. Da un lato, i cataloghi non possono essere qualificati documenti interni nella misura in cui, per il loro contenuto, sono diretti a presentare al pubblico i prodotti delle collezioni del marchio anteriore commercializzati nei negozi dell’interveniente, le cui coordinate sono allegate, accompagnate, eventualmente, da quelle del suo sito Internet o del suo servizio clienti. Dall’altro lato, se i piani pubblicitari sono, in quanto tali, documenti ad uso interno, essi attestano che l’interveniente ha acquistato numerose pagine di pubblicità in riviste specializzate, notoriamente conosciute, di cui date e numeri di pubblicazione sono precisi, al fine di promuovere i suoi prodotti pubblicamente e verso l’esterno. 51 Infine, l’argomento della ricorrente secondo il quale i documenti che figurano nell’allegato B della lettera del 26 settembre 2014 non coprivano l’intero periodo rilevante è privo di pertinenza in quanto il testo dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 non richiede affatto un uso continuato ed ininterrotto durante il periodo rilevante, ma esclusivamente un uso effettivo durante tale periodo [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – Hussain ([OSCURATO:PERSONA]), T‑824/14, non pubblicata, EU:T:2016:614, punto 42; v. altresì, per analogia, sentenza del 4 ottobre 2006, Monte di Massima/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Valle della Luna), T‑96/05, non pubblicata, EU:T:2006:293, punto 26], uso che si valuta, come emerge dalla giurisprudenza già citata al punto 47 supra, alla luce di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e quindi, segnatamente, dell’insieme delle prove dell’uso prodotte. 52 Ai fini di tale valutazione globale, in circostanze come quelle del caso di specie, si deve ricordare che il Tribunale ha già avuto occasione di dichiarare che il ricorso ad una riproduzione del marchio contestato nella pubblicità effettuata mediante la stampa specializzata poteva attestare che lo stesso era stato utilizzato verso l’esterno nell’accezione di tale giurisprudenza (v. sentenza del 7 luglio 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 54 e giurisprudenza ivi citata]. Emerge parimenti dalla giurisprudenza che l’apposizione di un marchio su un catalogo è in via di principio suscettibile di costituire un «valido uso del segno» in quanto marchio, per i prodotti e i servizi designati da tale marchio, se il tenore di tali pubblicazioni conferma l’uso del segno per i prodotti o i servizi coperti dal marchio in causa (v. sentenza del 7 luglio 2016, FRUIT, T‑431/15, non pubblicata, EU:T:2016:395, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 53 Nel caso di specie, emerge dai piani pubblicitari prodotti dall’interveniente che, nelle campagne pubblicitarie pubblicate in riviste specializzate, notoriamente conosciute, durante il periodo rilevante, il marchio anteriore era regolarmente riprodotto in relazione ad «articoli di abbigliamento» o «scarpe». Allo stesso modo, nei cataloghi, gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe» erano presentati come facenti parte di collezioni del marchio anteriore, che appariva sulla copertina o nelle prime pagine dei cataloghi e, talvolta, era anche direttamente apposto su alcuni prodotti presenti in tali cataloghi, in particolare su «calzature». 54 La commissione di ricorso ha quindi correttamente rilevato, ai punti 22 e 24 della decisione impugnata che «[i] cataloghi e le inserzioni pubblicitarie (...) serv[ivano] a documentare la maniera in cui [era] usato il marchio per contraddistinguere la merce (...) (articoli di abbigliamento e calzature)» e che «[l]e inserzioni pubblicitarie mostra[va]no che gli articoli di abbigliamento e le scarpe a marchio [OSCURATO:PERSONA] [erano] stati reclamizzati su riviste specializzate (...) universalmente note». 55 Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errori, ai punti 19 e 31 della decisione impugnata, concludendo che, valutati globalmente, i documenti forniti dall’interveniente erano sufficienti a provare, per gli «articoli di abbigliamento» e per le «scarpe», l’uso effettivo e serio del marchio anteriore sul territorio dell’Unione durante il periodo pertinente. 56 Pertanto, occorre respingere il primo motivo. Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 57 Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente addebita in sostanza alla commissione di ricorso di aver constatato erroneamente, ai punti da 32 a 51 della decisione impugnata, l’esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. 58 Per quanto riguarda il confronto dei prodotti in causa, la ricorrente sembra imputare, in sostanza, alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, al punto 38 della decisione impugnata, del fatto che il marchio anteriore era utilizzato per commercializzare abbigliamento di lusso per adulti, in negozi monomarca, mentre il marchio richiesto sarebbe destinato ad essere utilizzato per commercializzare abbigliamento per bambini, in negozi specializzati. 59 Per quanto riguarda il confronto dei marchi in conflitto, la ricorrente contesta la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso svolta al punto 42 della decisione impugnata, secondo la quale l’elemento dominante del marchio richiesto sarebbe l’elemento denominativo «versaccino» e non l’elemento figurativo a forma di lecca-lecca o di gelato, che servirebbe solo a raffigurare in maniera umoristica la doppia lettera «c». Essa sostiene, in sostanza, che, tenendo conto del fatto che il marchio richiesto si rivolge ai bambini e che gli stessi non leggono prima dei sei anni di età, l’elemento figurativo deve essere considerato come l’elemento dominante nel marchio richiesto. 60 Inoltre, la ricorrente contesta la fondatezza della valutazione della commissione di ricorso, svolta al punto 44 della decisione impugnata, secondo la quale l’elemento denominativo «versaccino» sarebbe percepito dal consumatore italiano, mediamente attento e avveduto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», per la presenza del suffisso diminutivo «ino», mentre il termine «versace» stesso sarebbe compreso come un cognome di origine calabrese. Secondo la stessa, la terminazione «ino» non sarebbe percepita, nel caso di specie, come un suffisso diminutivo poiché, in italiano, tale suffisso non comporta, tranne in particolari casi, un raddoppio della consonante che lo precede. L’elemento denominativo «versaccino» sarebbe compreso dal consumatore italiano come un neologismo derivante dalla combinazione della parola «verso», che significa una «boccaccia» o una «smorfia», del suffisso dispregiativo «accio» e del suffisso diminutivo «ino» e, pertanto, come un termine di fantasia che rinvia all’idea di un «brutto gesto» o di una «brutta smorfia», vale a dire un gesto direttamente associato all’universo infantile. 61 Secondo la ricorrente, un’adeguata considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie avrebbe dovuto condurre la commissione di ricorso a constatare l’assenza di somiglianza tra il marchio richiesto e il marchio anteriore nonché tra il marchio richiesto e gli altri marchi dedotti dall’interveniente a sostegno dell’opposizione. 62 L’EUIPO e l’interveniente si oppongono agli argomenti della ricorrente e chiedono il rigetto del presente motivo. 63 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell’identità o della somiglianza dei prodotti o servizi che i due marchi designano, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 64 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o dei servizi in causa [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata]. 65 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. – Sul territorio e sul pubblico di riferimento 66 Al punto 35 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato, in via di principio, che il territorio di riferimento era quello dell’Unione, ma ha scelto di circoscrivere l’analisi del rischio di confusione al territorio nel quale riteneva che un tale rischio fosse più probabile, vale a dire il territorio italiano. Del resto, ai punti 34 e 48 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che, nei limiti in cui i prodotti in causa, vale a dire gli «articoli di abbigliamento», erano beni di consumo corrente, il pubblico di riferimento era il grande pubblico, mediamente attento e avveduto. 67 La ricorrente non ha sollevato alcuna censura che sia direttamente rivolta contro la definizione data dalla commissione di ricorso nella decisione impugnata circa il territorio e il pubblico pertinente nonché circa il livello di attenzione di quest’ultimo. 68 Tuttavia, dal momento che, nell’ambito del suo ricorso, la ricorrente ha contestato la valutazione della commissione di ricorso dell’EUIPO riguardante il rischio di confusione, in base al principio dell’interdipendenza tra i fattori che rientrano nel quadro di una simile valutazione il Tribunale dispone della competenza ad esaminare la fondatezza delle valutazioni effettuate dalla suddetta commissione su ciascuno di tali fattori (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 47). Infatti, quando è chiamato a valutare la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso, il Tribunale non può essere vincolato da un’erronea valutazione dei fatti ad opera di tale commissione, laddove detta valutazione faccia parte delle conclusioni la cui legittimità è contestata dinanzi allo stesso (sentenza del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 48). 69 Nel caso di specie, la definizione della commissione di ricorso sia del territorio rilevante sia del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione è giustificata. 70 Infatti, per quanto riguarda la definizione del territorio rilevante, emerge dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 che la sussistenza di un rischio di confusione a causa della somiglianza, da un canto, tra il marchio di cui si chiede la registrazione ed un marchio anteriore e, dall’altro, tra i prodotti o servizi designati da tali marchi deve essere valutata con riferimento al pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato (sentenze del 26 aprile 2007, Alcon/UAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, punto 51, e del 13 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punto 60). Orbene, nel caso di specie, il marchio anteriore è un marchio dell’Unione europea tutelato nell’interezza di tale territorio. 71 Del resto, la commissione di ricorso poteva decidere, per ragioni di economia procedurale, di limitare la sua analisi al territorio italiano, nel quale riteneva che il rischio di confusione fosse più probabile, poiché, qualora, in un procedimento di opposizione proposto contro la registrazione di un marchio dell’Unione europea in forza dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, il marchio anteriore sia un marchio dell’Unione europea e il territorio rilevante per l’analisi del rischio di confusione sia pertanto costituito dall’insieme del territorio dell’Unione, la registrazione deve essere rifiutata, tenuto conto del carattere unitario del marchio, anche se l’impedimento relativo alla registrazione esiste solo in una parte dell’Unione [v. sentenza del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – DSB (IC4), T‑274/09, non pubblicata, EU:T:2011:451, punto 99 e giurisprudenza ivi citata]. 72 Per quanto riguarda la definizione del pubblico di riferimento e del suo livello di attenzione, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il pubblico di riferimento, per valutare l’esistenza di un rischio di confusione, è composto solo da consumatori che possano utilizzare sia prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore sia quelli designati dal marchio per cui la registrazione è richiesta [v., in tal senso, sentenze del 1° luglio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, non pubblicata, EU:T:2008:238, punto 23, e del 30 settembre 2010, PVS/UAMI – MeDiTA [OSCURATO:PERSONA] (medidata), T‑270/09, non pubblicata, EU:T:2010:419, punto 28]. 73 Inoltre, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in causa, che viene considerato normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. 74 Infine, è generalmente ammesso che il livello di attenzione del consumatore sia medio o normale per l’acquisto di beni di consumo corrente [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Absacker (ABSACKER of Germany), T‑304/12, non pubblicata, EU:T:2014:5, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, e del 27 ottobre 2016, [OSCURATO:SOCIETA]/EUIPO – YTL Hotels & Properties ([OSCURATO:SOCIETA]), T‑625/15, non pubblicata, EU:T:2016:631, punto 28]. 75 Nel caso di specie, i prodotti coperti dal marchio anteriore e quelli designati dal marchio richiesto sono gli articoli di abbigliamento o le calzature in generale o alcuni tipi particolari di articoli di abbigliamento o di calzature. Si tratta di beni di consumo corrente, destinati al grande pubblico, e per l’acquisto dei quali il consumatore mostra generalmente un livello di attenzione medio o normale. 76 Alla luce dell’insieme delle valutazioni che precedono, occorre avallare la definizione data dalla commissione di ricorso, nella decisione impugnata, del territorio e del pubblico pertinente, vale a dire il grande pubblico in Italia, il cui livello di attenzione sarà medio o normale. – Sul confronto dei prodotti in causa 77 Per quanto riguarda il confronto dei prodotti in causa, nella parte in cui la ricorrente sembra addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto del fatto che gli «articoli di abbigliamento» commercializzati dall’interveniente erano articoli di abbigliamento di lusso per adulti, distribuiti in negozi monomarca, mentre quelli che la stessa commercializzerebbe sarebbero articoli di abbigliamento per bambini, distribuiti in negozi specializzati, da un lato, occorre rammentare che il confronto dei prodotti richiesto dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 deve riferirsi alla descrizione dei prodotti o dei servizi designati dal marchio anteriore, così come figura nell’atto di registrazione, e non dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è effettivamente utilizzato, a meno che, in seguito ad un’istanza per la prova dell’uso serio del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, tale prova sia riferita solo ad una parte dei prodotti o dei servizi per cui il marchio anteriore è registrato [v. sentenza del 24 gennaio 2013, Yordanov/UAMI – Distribuidora comercial del frio ([OSCURATO:PERSONA]), T‑189/11, non pubblicata, EU:T:2013:34, punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. 78 Nel caso di specie, l’interveniente ha chiesto e ottenuto la registrazione del marchio anteriore per i prodotti di cui alla classe 25, elencati al punto 6, primo trattino, supra, ed è già stato constatato, al punto 55 supra, che la commissione di ricorso non aveva commesso errori statuendo che la prova di un uso serio del marchio anteriore era stata apportata dinanzi alla stessa per gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe». 79 Dall’altro lato, occorre rammentare che, nell’ambito del procedimento di opposizione, l’EUIPO può unicamente considerare l’elenco di prodotti o di servizi come figura nella domanda di marchio, fatta salva l’unica eccezione riguardante eventuali limitazioni di quest’ultima, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [v. sentenza del 24 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA], T‑189/11, non pubblicata, EU:T:2013:34, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 15 marzo 2016, Nezi/UAMI – Etam (E), T‑645/13, non pubblicata, EU:T:2016:145, punto 77]. 80 Nel caso di specie, la ricorrente ha domandato la registrazione del marchio richiesto per il complesso dei prodotti di cui al punto 3 supra e non ha succesivamente limitato l’elenco di tali prodotti, che includeva, oltre all’«abbigliamento per ragazzi», l’«abbigliamento per uomo [e per] donna» nonché alcuni tipi di abbigliamento, come i «reggiseni», che non sono destinati a bambini. 81 Pertanto, correttamente, ai punti 32 e 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha preso in considerazione, ai fini del confronto tra i prodotti interessati, l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra, sui quali verteva la domanda di registrazione del marchio richiesto, e gli «articoli di abbigliamento» e le «scarpe» di cui alla classe 25, per i quali il marchio anteriore poteva essere considerato registrato. 82 Tenuto conto del fatto che i prodotti di cui al punto 3 supra, sui quali si basa la domanda di registrazione del marchio richiesto, sono, per quanto riguarda i cappelli, molto simili, o, per quanto riguarda altri prodotti, identici, per inclusione, agli «articoli di abbigliamento» e alle «scarpe» di cui alla classe 25, per i quali il marchio anteriore può essere considerato come registrato, occorre confermare le valutazioni della commissione di ricorso, svolte al punto 38 della decisione impugnata, secondo cui i prodotti in causa sono identici o molto simili. – Sul confronto tra i marchi in conflitto 83 Per quanto riguarda il confronto tra marchi in conflitto e nella misura in cui la ricorrente asserisce di confrontare il marchio richiesto e gli altri marchi dedotti dall’interveniente a sostegno dell’opposizione, occorre rammentare che il controllo esercitato dal Tribunale ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, consiste in un controllo della legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO e che esso può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno dei motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento suddetto (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 71). 84 Pertanto, qualora una questione non sia stata esaminata nel merito da una commissione di ricorso, non spetta al Tribunale svolgere tale esame per la prima volta, nell’ambito del suo controllo di legittimità della decisione emessa dalla commissione stessa (v. sentenza del 14 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA], T‑504/09, EU:T:2011:739, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 85 Nel caso di specie, come indicato al punto 10 supra, la divisione d’opposizione e, in seguito, la commissione di ricorso si sono limitate, per motivi di economia procedurale, a comparare il marchio richiesto ed il marchio anteriore. Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso non si è quindi pronunciata sulla questione della somiglianza del marchio richiesto e degli altri marchi dedotti dall’interveniente a sostegno dell’opposizione. 86 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nelle sue osservazioni in risposta ai quesiti scritti del Tribunale e come sostengono l’EUIPO e l’interveniente nelle loro risposte ai medesimi quesiti, il Tribunale non è dunque competente a conoscere tale questione nell’ambito della presente controversia. 87 Per quanto riguarda il confronto del marchio richiesto e del marchio anteriore, si deve ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che ha il consumatore medio dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). 88 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi in conflitto considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 89 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta la valutazione svolta dalla commissione di ricorso al punto 41 della decisione impugnata, secondo la quale il consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, interpreterà l’elemento figurativo del marchio richiesto come una doppia lettera «c» e, pertanto, leggerà il suddetto elemento «versaccino». Tale valutazione è fondata e può essere avallata dal Tribunale. 90 Quando la ricorrente sostiene che l’elemento dominante del marchio richiesto non è l’elemento denominativo «versaccino» ma l’elemento figurativo a forma di caramella o gelato, poiché il suddetto marchio si rivolge ai bambini e gli stessi non leggono prima dei sei anni di età, si deve ricordare che, al punto 42 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha analizzato l’importanza relativa dei vari elementi che compongono il marchio richiesto richiamandosi al pubblico di riferimento come definito in via preliminare ai punti da 33 a 35 della medesima decisione, vale a dire il grande pubblico. 91 Nel caso di specie, è già stato constatato, ai punti 80 e 81 supra, che la commissione di ricorso ha correttamente considerato, ai punti 32 e 38 della decisione impugnata, l’insieme dei prodotti di cui al punto 3 supra, i quali non si limitavano all’«abbigliamento per ragazzi» ma comprendevano parimenti l’«abbigliamento per uomo [e per] donna». 92 In ogni caso, la mera circostanza che i consumatori finali dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio la cui registrazione è richiesta possano essere bambini piccoli non significa che questi ultimi costituiscano il pubblico di riferimento in relazione al quale occorre valutare l’esistenza del rischio di confusione [v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2015, BH Stores/UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), T‑657/13, EU:T:2015:449, punti 50, 52, 59 e 76]. Infatti, posto che i bambini piccoli non acquistano autonomamente i prodotti o i servizi che consumano, il pubblico di riferimento è composto dall’insieme delle persone che li acquistano per il loro uso e, in particolare, dai loro genitori [v. sentenze del 24 gennaio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (SAFETY 1ST ), T‑88/06, non pubblicata, EU:T:2008:15, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, e dell’8 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 e T‑123/13, non pubblicata, EU:T:2014:863, punto 25 e giurisprudenza ivi citata]. 93 Come è stato già osservato ai punti 69 e da 72 a 76 supra, la commissione di ricorso ha correttamente stimato, al punto 34 della decisione impugnata, che, essendo gli indumenti beni di consumo corrente, nel caso di specie si doveva prendere in considerazione il grande pubblico. 94 La commissione di ricorso non ha quindi commesso errori facendo riferimento al grande pubblico per dichiarare, al punto 42 della decisione impugnata, che l’elemento dominante del marchio richiesto era l’elemento denominativo «versaccino» e non l’elemento figurativo a forma di lecca-lecca o di gelato, che raffigura in maniera umoristica la doppia lettera «c» dell’elemento denominativo. Tale valutazione dell’importanza relativa degli elementi che compongono il marchio richiesto è fondata e può essere avallata dal Tribunale. 95 La valutazione della commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, secondo la quale i marchi in conflitto sono, dal punto di vista visuale, mediamente simili, e dal punto di vista fonetico, molto simili, è fondata e può essere confermata dal Tribunale per i medesimi motivi esposti ai punti 42 e 43 della decisione impugnata basati sulla presenza, nei marchi in conflitto, del gruppo di lettere «versac» che gli stessi hanno in comune (v. punto 17 supra). 96 Per quanto riguarda la somiglianza dei marchi in conflitto dal punto di vista concettuale, la ricorrente imputa alla commissione di ricorso di aver ritenuto, al punto 44 della decisione impugnata, che l’elemento denominativo «versaccino» sarebbe compreso dal consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», e il termine «versace» sarebbe compreso come un cognome di origine calabrese. Secondo la stessa, a causa del raddoppiamento della lettera «c» nell’elemento denominativo «versaccino» e per ragioni di tipo grammaticale, il marchio richiesto non potrà essere percepito dal grande pubblico italiano come una combinazione del nome [OSCURATO:PERSONA] e del suffisso diminutivo «ino» e, pertanto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», ma esclusivamente come un neologismo che combina il termine «verso», che significa «boccaccia» o «smorfia», il suffisso peggiorativo «accio» e il suffisso diminutivo «ino». 97 A tale riguardo, occorre rammentare che se il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno denominativo, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13 febbraio 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 57). 98 Nel caso di specie, la ricorrente non contesta né che [OSCURATO:PERSONA] sia un nome di origine calabrese né che la terminazione «ino» sia un suffisso diminutivo italiano. Pertanto, e conformemente alla giurisprudenza citata al punto 97 supra, la commissione di ricorso ha correttamente constatato che il grande pubblico italiano potrebbe identificare gli elementi «versac» e «ino» del marchio richiesto come elementi semantici la cui combinazione significa in italiano «piccolo [OSCURATO:PERSONA]». 99 Per quanto riguarda la struttura grammaticalmente scorretta del segno in causa, giacché «piccolo [OSCURATO:PERSONA]» dovrebbe scriversi in italiano «Versacino» e non «Versaccino», si deve rilevare che una simile circostanza non è idonea a rimettere in discussione la conclusione tratta al punto 98 supra. 100 Infatti, non vi è alcuna ragione per concludere che il raddoppiamento della lettera «c» nell’elemento denominativo «versaccino» osti a che, come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 97 supra, il consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, percepisca lo stesso come una combinazione del cognome [OSCURATO:PERSONA] e del suffisso diminutivo «ino». 101 Neppure il significato alternativo proposto dalla ricorrente è idoneo a rimettere in discussione la conclusione tratta al punto 98 supra. Infatti, tale significato non è il più evidente, dato che non corrisponde ad una parola che esiste in lingua italiana bensì ad un neologismo e che impone uno sforzo di analisi e di riflessione poco compatibile con il livello di attenzione medio di cui il pubblico di riferimento darà prova nel caso di specie. 102 Pertanto, si deve concludere che la commissione di ricorso non ha commesso errori, al punto 44 della decisione impugnata, stimando che l’elemento denominativo del marchio richiesto sia interpretato dal consumatore italiano medio di abbigliamento, ragionevolmente attento e avveduto, come «piccolo [OSCURATO:PERSONA]», e che il termine «versace» sia a sua volta inteso come un cognome di origine calabrese. 103 Le valutazioni della commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, secondo le quali i marchi in conflitto sono quasi identici dal punto di vista concettuale sono quindi fondate e possono essere avallate dal Tribunale. 104 Conseguentemente, si deve confermare il complesso delle valutazione della commissione di ricorso, al punto 45 della decisione impugnata, secondo le quali i marchi in conflitto sono, dal punto di vista visuale, mediamente simili, dal punto di vista fonetico molto simili e dal punto di vista concettuale quasi identici. – Sul rischio di confusione 105 In virtù della valutazione globale di tutti i fattori pertinenti esaminati, nel caso di specie si constata l’esistenza di un rischio di confusione, dato che, tenuto conto della somiglianza o dell’identità dei prodotti in causa e dei marchi in conflitto (punti 82 e 104 supra) e del livello di attenzione medio o normale del pubblico di riferimento (punto 76 supra), quest’ultimo potrebbe essere indotto a pensare che i prodotti in causa commercializzati con tali marchi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente connesse. 106 Le valutazioni della commissione di ricorso che, ai punti 50 e 51 della decisione impugnata, vanno nel senso dell’esistenza di un rischio di confusione nelle circostanze del caso di specie sono quindi fondate e possono essere confermate dal Tribunale. 107 Per il complesso delle ragioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo, tratto da una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, e, pertanto, il presente ricorso nel suo complesso. Sulle spese 108 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle domande di questi ultimi. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] 19.69 [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 ottobre 2017. Il cancelliere Il presidente E. Coulon I. [OSCURATO:PERSONA] * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 207/2017 — Fons Iuris — Fons Iuris