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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24897/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29751/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio della cessata Ex t reme di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat o e difes o da ll’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Pisa, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, è elettivamente domiciliat o , gi usta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Toscanan. 544/08/2019, depositata il 25.03.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Diniego di rimborso credito IVA - La CTP di Grosseto accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di ex legale rappresentante della Extreme di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ( cancellata dal registro delle imprese in data 10.10.2011), avverso il diniego di rimborso del credito IVA, emesso in data 29.11.2011, relativo all’anno 2003, pari ad € 14.574,00, riconoscendo detto credito nella misura di € 14.093,00, poiché il residuo importo di € 141,00 era stato utilizzato in compensazione; - la CTR della Toscana ri gettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 26149 del 2016, ha annullato l’intero procedimento per la non integrità originaria del contraddittorio processuale, non essendo stato parte del giudizio anche l’altro socio della società estinta, e ha rinviato alla CTP di Grosseto; -a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal Piazzi e notificato anche al socio [OSCURATO:PERSONA], che non si costituiva , la CTP di Grosseto accoglieva il ricorso; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che il ricorso originario era inammissibile, in quanto presentato dal solo Piazzi, in qualità di ex legale rappresentante della società estinta, mentre andava presentato da entrambi i soci personalmente; - tale carenza originaria di legittimazione attiva non poteva essere sanata dal fatto che il ricorso in riassunzione era stato proposto dal Piazzi, in qualità di socio, e notificato all’altro socio; - in ogni caso il diritto al rimborso non avrebbe potuto riferirsi all’intera somma richiesta, ma solo alla metà, nei limiti della quota di partecipazione alla società estinta;- [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio della cessata Extreme di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Nel premettere che nella sentenza impugnata la società Extreme era stata indicata erroneamente come una s.a.s., mentre era in realtà una s.n.c., e che entrambi i soci ne erano stati legali rappresentanti, disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, con il primomotivo, il ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per essersi la CTR pronunciata ultra petita , in quanto, nel ritenere inammissibile il ricorso introduttivo proposto da uno solo dei due soci, nella qualità di ex legale rappresentante, ha rilevato un nuovo presunto vizio di legittimità, non evidenziato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio, richiamando la figura dell’ex liquidatore, non assimilabile a quella dell’ex socio, seppure quest’ultimo fosse a nche ex legale rappresentante della società estinta; -con il secondo motivo, lamenta l’infondatezza del preteso obbligo di presentazione del ricorso da parte di entrambi i soci personalmente, precisando che si tratta di un motivo “difficilmente inquadrabile fra quelli elencati nell’art. 360 c.p.c. perché non è una violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma è, più banalmente, l’introduzione di una norma non esistente nello ius positum”, non essendo ipotizzabile un obbligo per l’altro socio di partecipare al giudizio, fermo restando che la sentenza produrrà i suoi effetti nei confronti di entrambi, nella misura a ciascuno spettante; - i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono fondati nei limitidi seguito indicati;- nell’annullare l’intero procedimento per la non integrità originaria del contraddittorio processuale, non essendo stato parte del giudizio anche l’altro socio, questa Corte si è implicitamente pronunciata sulla legittimazione del Piazzi, in qualità di socio, ritenendola sussistente; - occorre, pertanto, rilevare d’ufficio la formazione del giudicato interno sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA]; - il ricorso va, dunque, accolto nei limiti di cui in motivazione, non potendo più essere rimessa in discussione detta legittimazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29751/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio della cessata Ex t reme di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat o e difes o da ll’ a vvocat o [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Pisa, via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, è elettivamente domiciliat o , gi usta procura speciale in calceal ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Toscanan. 544/08/2019, depositata il 25.03.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Diniego di rimborso credito IVA - La CTP di Grosseto accoglieva parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di ex legale rappresentante della Extreme di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ( cancellata dal registro delle imprese in data 10.10.2011), avverso il diniego di rimborso del credito IVA, emesso in data 29.11.2011, relativo all’anno 2003, pari ad € 14.574,00, riconoscendo detto credito nella misura di € 14.093,00, poiché il residuo importo di € 141,00 era stato utilizzato in compensazione; - la CTR della Toscana ri gettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate; - proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle Entrate, questa Corte, con ordinanza n. 26149 del 2016, ha annullato l’intero procedimento per la non integrità originaria del contraddittorio processuale, non essendo stato parte del giudizio anche l’altro socio della società estinta, e ha rinviato alla CTP di Grosseto; -a seguito del ricorso in riassunzione, proposto dal Piazzi e notificato anche al socio [OSCURATO:PERSONA], che non si costituiva , la CTP di Grosseto accoglieva il ricorso; - con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, rilevando che il ricorso originario era inammissibile, in quanto presentato dal solo Piazzi, in qualità di ex legale rappresentante della società estinta, mentre andava presentato da entrambi i soci personalmente; - tale carenza originaria di legittimazione attiva non poteva essere sanata dal fatto che il ricorso in riassunzione era stato proposto dal Piazzi, in qualità di socio, e notificato all’altro socio; - in ogni caso il diritto al rimborso non avrebbe potuto riferirsi all’intera somma richiesta, ma solo alla metà, nei limiti della quota di partecipazione alla società estinta;- [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di socio della cessata Extreme di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi , illustrati con memoria; -l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] -Nel premettere che nella sentenza impugnata la società Extreme era stata indicata erroneamente come una s.a.s., mentre era in realtà una s.n.c., e che entrambi i soci ne erano stati legali rappresentanti, disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione, con il primomotivo, il ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per essersi la CTR pronunciata ultra petita , in quanto, nel ritenere inammissibile il ricorso introduttivo proposto da uno solo dei due soci, nella qualità di ex legale rappresentante, ha rilevato un nuovo presunto vizio di legittimità, non evidenziato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza di rinvio, richiamando la figura dell’ex liquidatore, non assimilabile a quella dell’ex socio, seppure quest’ultimo fosse a nche ex legale rappresentante della società estinta; -con il secondo motivo, lamenta l’infondatezza del preteso obbligo di presentazione del ricorso da parte di entrambi i soci personalmente, precisando che si tratta di un motivo “difficilmente inquadrabile fra quelli elencati nell’art. 360 c.p.c. perché non è una violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma è, più banalmente, l’introduzione di una norma non esistente nello ius positum”, non essendo ipotizzabile un obbligo per l’altro socio di partecipare al giudizio, fermo restando che la sentenza produrrà i suoi effetti nei confronti di entrambi, nella misura a ciascuno spettante; - i predetti motivi, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono fondati nei limitidi seguito indicati;- nell’annullare l’intero procedimento per la non integrità originaria del contraddittorio processuale, non essendo stato parte del giudizio anche l’altro socio, questa Corte si è implicitamente pronunciata sulla legittimazione del Piazzi, in qualità di socio, ritenendola sussistente; - occorre, pertanto, rilevare d’ufficio la formazione del giudicato interno sulla legittimazione di [OSCURATO:PERSONA]; - il ricorso va, dunque, accolto nei limiti di cui in motivazione, non potendo più essere rimessa in discussione detta legittimazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente proce
Sentenza Cassazione n. 24897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris