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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 41268/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k RG 13854/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso vede una contraddizione interna che ne pregiudica l'intellegibilità, in quanto il ricorrente fa più volte riferimento alla omessa risposta della Corte di appello circa la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2) cod. pen. — che attiene alla provocazione — mentre poi, nella parte discorsiva, pur invocando sempre la concessione di un'attenuante, si riferisce alla condotta successiva alla consumazione del reato, che elida o attenui le conseguenze della condotta illecita; Considerato, dunque, che il motivo di ricorso è confuso, così come lo era anche il corrispondente motivo di appello che si assume pretermesso, sicché l'impugnativa di legittimità è inammissibile per una duplice ragione: sia, appunto, per indeterminatezza e genericità del motivo di ricorso, sia per analogo limite del motivo di appello, limite che va rilevato anche oggi perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

Rilevato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente evidenzia che il delitto contestato si è estinto anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - è manifestamente infondato poiché, tenuto conto delle sospensioni, la prescrizione è maturata in data 5 aprile 2023, quindi successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro pronunciata in data 21 febbraio 2023; Considerato, infatti, che — ancorché la recidiva non sia stata espressamente riconosciuta e benché, di conseguenza, essa non possa essere considerata nel calcolo del termine prescrizionale — va tenuto conto, oltre che del termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, anche di 395 giorni di sospensione, legati al rinvii dall'Il ottobre 2016 al 12 gennaio 2017 (legittimo impedimento difensore, per 60 giorni), dal 12 gennaio 2017 al 11 aprile 2017 (per analogo motivo e durata), dall'Il aprile 2017 all'8 giugno 2017 (per adesione del difensore dell'imputato all'astensione), dal 14 giugno 2018 al 19 luglio 2018 (per impedimento difensore non considerato legittimo), dal 19 luglio 2018 al 13 settembre 2018 (per causa analoga alla precedente), dal 21 giugno 2022 al 25 ottobre 2022 (rinvio di cortesia su richiesta della difesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; k RG 13854/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri di condanna per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo di ricorso vede una contraddizione interna che ne pregiudica l'intellegibilità, in quanto il ricorrente fa più volte riferimento alla omessa risposta della Corte di appello circa la negazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2) cod. pen. — che attiene alla provocazione — mentre poi, nella parte discorsiva, pur invocando sempre la concessione di un'attenuante, si riferisce alla condotta successiva alla consumazione del reato, che elida o attenui le conseguenze della condotta illecita; Considerato, dunque, che il motivo di ricorso è confuso, così come lo era anche il corrispondente motivo di appello che si assume pretermesso, sicché l'impugnativa di legittimità è inammissibile per una duplice ragione: sia, appunto, per indeterminatezza e genericità del motivo di ricorso, sia per analogo limite del motivo di appello, limite che va rilevato anche oggi perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Rilevato che la censura di cui al secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente evidenzia che il delitto contestato si è estinto anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello - è manifestamente infondato poiché, tenuto conto delle sospensioni, la prescrizione è maturata in data 5 aprile 2023, quindi successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro pronunciata in data 21 febbraio 2023; Considerato, infatti, che — ancorché la recidiva non sia stata espressamente riconosciuta e benché, di conseguenza, essa non possa essere considerata nel calcolo del termine prescrizionale — va tenuto conto, oltre che del termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, anche di 395 giorni di sospensione, legati al rinvii dall'Il ottobre 2016 al 12 gennaio 2017 (legittimo impedimento difensore, per 60 giorni), dal 12 gennaio 2017 al 11 aprile 2017 (per analogo motivo e durata), dall'Il aprile 2017 all'8 giugno 2017 (per adesione del difensore dell'imputato all'astensione), dal 14 giugno 2018 al 19 luglio 2018 (per impedimento difensore non considerato legittimo), dal 19 luglio 2018 al 13 settembre 2018 (per causa analoga alla precedente), dal 21 giugno 2022 al 25 ottobre 2022 (rinvio di cortesia su richiesta della difesa); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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