CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 18447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: Motivazione semplificata SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 13/11/2020 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella sua qualità di amministratore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel corso del 2011.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi. Con i primi due deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto per la configurabilità del reato contestato. In proposito il ricorrente lamenta la sostanziale apoditticità della motivazione con la quale la Corte ha ritenuto none esaustiva la documentazione prodotta dalla difesa e le dichiarazioni dell'imputato in merito al finanziamento ed alle garanzie personali prestate da parte di quest'ultimo al fine di evitare il dissesto della società, finalità da intendersi incompatibile con l'atteggiamento psicologico tipico del "bancarottiere". In definitiva il giudice dell'appello avrebbe illegittimamente tratto la prova del dolo specifico esclusivamente da quella dell'elemento materiale del reato, omettendo di motivare sulla mancata derubricazione del fatto nel meno grave reato di bancarotta semplice documentale. Con il terzo motivo vengono dedotti ulteriori vizi di motivazione in merito alla manc:ata commisurazione della pena nei minimi edittali ed alla denegata concessione del beneficio di cui all'art.175 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati e generici. La Corte ha ritenuto la prospettazione difensiva in merito ai finanziamenti e alle garanzie prestate dall'imputato meramente assertiva e non documentata, giudicandola sostanzialmente generica. Con tale motivazione il ricorrente non si è invero confrontato, limitandosi ad evocare in maniera altrettanto generica l'esistenza di documentazione a sostegno di quanto eccepito, senza però specificare quale sarebbe e quando sarebbe stata prodotta. Non di meno l'argomentazione difensiva è comunque manifestamente infondata, atteso che anche laddove la circostanza risultasse provata non si comprende per quale motivo la eventuale dimostrazione del tentativo esperito dall'imputato di garantire la sopravvivenza della società dovrebbe ritenersi incompatibile con la finalità di recare pregiudizio ai creditori che caratterizza il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, posto che la sottrazione agli organi fallimentari della contabilità societaria è condotta posta in essere successivamente al fallimento del menzionato tentativo. Manifestamente infondata è altresì l'obiezione per cui la Corte non avrebbe motivato sulla sussistenza del citato dolo specifico e sulla eventuale derubricazione del fatto in bancarotta semplice, limitandosi a desumerlo dalla prova dell'elemento materiale del reato. In realtà la sentenza ha specificamente argomentato sul punto, ma con tale apparato argomentativo il ricorrente non si è confrontato.3. Inammissibile è anche il secondo motivo. Quanto alla commisurazione della pena era manifestamente infondato già il relativo motivo d'appello, posto c:he la stessa è stata irrogata in misura corrispondente al minimo edittale. Quanto invece alla censura sul denegato riconoscimento del beneficio della non menzione deve rilevarsi che lo stesso non aveva costituito oggetto di specifica richiesta con i motivi d'appello o in sede di discussione nel giudizio di secondo grado, talchè la Corte territoriale non aveva alcun dovere di motivare il mancato esercizio del potere discrezionale, conferitogli dall'art.597 quinto comma c.p.p., di applicare d'ufficio il beneficio, nè tale mancato esercizio può costituire motivo di ricorso per cassazione (ex multis Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206175). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/3/2022 Il resid t [OSCURATO:PERSONA] LCORTE-GI-V SEZ