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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16137/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, letteistptUe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per I4inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di diniego dell'aggravamento della misura degli arresti donniciliari adott dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha accolto la richiesta e ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di evasione, avendo escluso la lieve entità della condotta trasgressiva.

2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. dolendosi il ricorrente che il Tribunale distrettuale di Napoli avrebbe omesso di considerare che l'indagato si era ripetutamente allontanato dal domicilio coatto per ragioni di salute, recandosi presso il locale nosocomio, come accertato dagli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.La censura di violazione dell'art. 51 cod. pen., per non avere il Giudice a quo considerato le ragioni dell'allontanamento dal domicilio coatto, è in primo luogo, priva di autosufficienza, contenendo un generico riferimento agli accertamenti dei verbalizzanti; inoltre, risulta anche manifestamente infondato. 2.Nell'accogliere l'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale della cautela riteneva - contrariamente al primo giudice - che l'accertato e incontestato allontanamento del Barometro dall'abitazione presso la quale si trovava agli arresti domiciliari, in orario notturno e - per quanto dichiarato dalla madre - per prendere un gelato, non fosse un fatto di lieve entità, sia in considerazione dell'orario, sia perché l'indagato, al suo rientro, non aveva fornito alcuna giustificazione, sia perché, durante il periodo di allontanamento dal domicilio, si era reso irreperibile.

3. La motivazione del Tribunale, che ha escluso sulla base delle modalità della condotta, che la violazione della misura presentasse i connotati della "lieve entità", risulta sorretta da una congrua e razionale argomentazione, tanto più che l'indagato risultava essere stato già denunciato molte volte per evasione. 4.A fronte di tale specifica argomentazione, il ricorso non censura la motivazione del provvedimento impugnato o l'errata applicazione dell'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., ma lamenta la violazione dell'art. 51 cod. pen., in relazione - tuttavia - a precedenti "evasioni' che, secondo la Difesa, sarebbero state giustificate dall'esigenza di recarsi in ospedale (sul punto, il ricorso è del tutto privo del requisito dell'autosufficienza), con deduzione del tutto decontestualizzata rispetto alle circostanze della specifica evasione che ha condotto all'aggravamento della misura.

5. In tal modo, il ricorso risulta viziato da genericità, che, unitamente a quanto altro osservato, ne comporta la declaratoria di inammissibilità, alla quale segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, addì 08 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];, letteistptUe le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per I4inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza di diniego dell'aggravamento della misura degli arresti donniciliari adott dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli, ha accolto la richiesta e ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di evasione, avendo escluso la lieve entità della condotta trasgressiva. 2. Il ricorso per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], è affidato a un unico motivo, con il quale è denunciata erronea applicazione dell'art. 51 cod. pen. dolendosi il ricorrente che il Tribunale distrettuale di Napoli avrebbe omesso di considerare che l'indagato si era ripetutamente allontanato dal domicilio coatto per ragioni di salute, recandosi presso il locale nosocomio, come accertato dagli inquirenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1.La censura di violazione dell'art. 51 cod. pen., per non avere il Giudice a quo considerato le ragioni dell'allontanamento dal domicilio coatto, è in primo luogo, priva di autosufficienza, contenendo un generico riferimento agli accertamenti dei verbalizzanti; inoltre, risulta anche manifestamente infondato. 2.Nell'accogliere l'appello del Pubblico Ministero, il Tribunale della cautela riteneva - contrariamente al primo giudice - che l'accertato e incontestato allontanamento del Barometro dall'abitazione presso la quale si trovava agli arresti domiciliari, in orario notturno e - per quanto dichiarato dalla madre - per prendere un gelato, non fosse un fatto di lieve entità, sia in considerazione dell'orario, sia perché l'indagato, al suo rientro, non aveva fornito alcuna giustificazione, sia perché, durante il periodo di allontanamento dal domicilio, si era reso irreperibile. 3. La motivazione del Tribunale, che ha escluso sulla base delle modalità della condotta, che la violazione della misura presentasse i connotati della "lieve entità", risulta sorretta da una congrua e razionale argomentazione, tanto più che l'indagato risultava essere stato già denunciato molte volte per evasione. 4.A fronte di tale specifica argomentazione, il ricorso non censura la motivazione del provvedimento impugnato o l'errata applicazione dell'art. 276 co. 1 ter cod. proc. pen., ma lamenta la violazione dell'art. 51 cod. pen., in relazione - tuttavia - a precedenti "evasioni' che, secondo la Difesa, sarebbero state giustificate dall'esigenza di recarsi in ospedale (sul punto, il ricorso è del tutto privo del requisito dell'autosufficienza), con deduzione del tutto decontestualizzata rispetto alle circostanze della specifica evasione che ha condotto all'aggravamento della misura. 5. In tal modo, il ricorso risulta viziato da genericità, che, unitamente a quanto altro osservato, ne comporta la declaratoria di inammissibilità, alla quale segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 08 f
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