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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13991/2026

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n epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Rimini – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati ex artt. 624-625, 648-493-ter,493-ter, 624-625 e 648-493-ter cod. pen, giudicati con cinque sentenze emesse a carico diXXXXXXXXXX.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con tre distinti motivi - vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazionedell’arco temporale entro il quale sono collocati i fatti, oltre che con riferimento alla omessaconsiderazione della progressione criminosa che avvince gli stessi e quanto allasvalutazione della causale della ludopatia e al travisamento delle argomentazioni difensivee, infine, per omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata.3.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di dipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare launicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti,sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).

Il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha datoNell’ordinanza impugnata, inoltre, vi è adeguata motivazione in meritoall’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cuidesumere una programmazione unitaria dei reati posti in essere dal soggetto, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti e,dunque, espressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Rimini – in funzione di giudice dell'esecuzione – ha rigettato la richiesta volta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati ex artt. 624-625, 648-493-ter,493-ter, 624-625 e 648-493-ter cod. pen, giudicati con cinque sentenze emesse a carico diXXXXXXXXXX.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXX, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo – con tre distinti motivi - vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazionedell’arco temporale entro il quale sono collocati i fatti, oltre che con riferimento alla omessaconsiderazione della progressione criminosa che avvince gli stessi e quanto allasvalutazione della causale della ludopatia e al travisamento delle argomentazioni difensivee, infine, per omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata.3. Il ricorso è inammissibile. Invero, secondo costante insegnamento di questaCorte, lo stato di dipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare launicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti,sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per laconfigurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490). Il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha datoNell’ordinanza impugnata, inoltre, vi è adeguata motivazione in meritoall’insussistenza del medesimo disegno criminoso, non essendovi alcun elemento da cuidesumere una programmazione unitaria dei reati posti in essere dal soggetto, i qualiappaiono piuttosto determinati da circostanze ed esigenze occasionali e contingenti e,dunque, espressivi di uno stile di vita.Il ricorso, pertanto, risulta aspecifico e fattuale, in quanto le doglianze, oltre asollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla basedell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nelprovvedimento impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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