CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 luglio 1990
Cassazione n. 35864/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 20/06/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/06/2025, il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza in data 17/06/2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA], condannata in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, aveva chiesto di essere autorizzata a recarsi in carcere per effettuare i colloqui con il marito, [OSCURATO:PERSONA], frattanto sottoposto ad ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ha motivato richiamando «per le medesime motivazioni già rappresentate nel pregresso provvedimento emesso il 31/01/2025». 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependone la nullità per totale assenza di motivazione, la contrarietà alla legge e ai principi costituzionali, nonché l’abnormità poiché nessuna autorizzazione doveva considerarsi necessaria per l’espletamento dei colloqui con il familiare detenuto. La difesa evidenziava che vi era mancanza grafica della motivazione e che il riferimento al precedente provvedimento non era pertinente, perché riguardava una richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi dalla Puglia per poter trascorrere fuori regione un periodo di tempo per incontrare il marito, all’epoca ristretto a seguito di applicazione di misura di sicurezza. Tra le prescrizioni non vi erano obblighi o divieti che potessero incidere su un diritto previsto dalla legge penitenziaria. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, rilevando che, non essendo sottoposta ad alcuna autorizzazione la fruizione dei colloqui da parte del soggetto affidato in prova, l’annullamento del provvedimento impugnato non comporta alcuna utilità processuale alla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che il provvedimento impugnato statuisce su una richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in atto in misura alternativa alla detenzione perché affidata in prova ai servizi sociali in forza di ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 07/01/2025 per scontare una pena divenuta definitiva. [OSCURATO:PERSONA], che non è sottoposta ad altre restrizioni se non alle prescrizioni derivanti dalla citata ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari in data 07/01/2025, aveva rappresentato con atto in data 17/06/2025 al [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza competente che il proprio coniuge era stato sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere e che per fruire dei colloqui con il familiare, come suo diritto, si sarebbe dovuta recare presso la [OSCURATO:PERSONA] dove era ristretto il marito in Bari, cioè nella stessa città dove ella stava scontando la misura dell’affidamento in prova. Con il medesimo atto aggiungeva a tale comunicazione la seguente richiesta: «si chiede, nel caso sia necessario, che la S.V.Ill.ma autorizzi in tal senso l’affidata». In calce il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza annotava il provvedimento impugnato, che rigettava quanto richiesto riportando ad un provvedimento del 31/01/2025, senza null’altro aggiungere. Posto che il rinvio al provvedimento del 31/01/2025 non può considerarsi comunque pertinente perché l’istanza ha ad oggetto un fatto successivo a quello di cui si occupa il provvedimento richiamato (la sottoposizione a custodia cautelare in carcere del marito con provvedimento in data 14/06/2025), il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non si è pronunciato sul profilo dedotto in via di premessa dall’affidata, che – a fronte della comunicazione da ella ritenuta doverosa – aveva richiesto di valutare se l’autorizzazione fosse necessaria. Su questo profilo, sul quale il [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza non si è pronunciato, la Corte rileva che un soggetto sottoposto ad affidamento in prova, se nel provvedimento non siano previste prescrizioni da ritenersi incompatibili, non può considerarsi limitato nella fruizione dei colloqui quale familiare avente diritto di persona detenuta. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe, pertanto, dovuto espressamente evidenziare le ragioni per le quali frapporre una tale limitazione e, non avendo il provvedimento motivato sul punto, esso va radicalmente rimosso nel suo dispositivo ingiustificativamente limitativo a carico dell’odierna ricorrente, da ritenersi titolare di uno specifico interesse al suo annullamento potendo costituire ostacolo alla fruizione dei colloqui con il familiare detenuto. 3. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M