CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cola Lucariello unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 1522/07/23 depositata il 27/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 1522/07/23 del 27/04/2023, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) rigettava, insede di rinvio a seguito di Cass. n. 20628 del 31/07/2019 (che avevacassato la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 19/35/13), l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (diNumero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026seguito Axpo) avverso la sentenza n. 131/01/11 della Commissionetributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), che aveva a sua voltarigettato il ricorso della società contribuente nei confronti del diniego dirimborso concernete l’addizionale provinciale alle accise sull’energiaelettrica concernente gli anni 2004, 2005 e 2006.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, il diniego di rimborsoconseguiva alla decorrenza del termine biennale di cui all’art. 14 del d.lgs.26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise – TUA).1.2. La CGT2 respingeva l’appello di Axpo evidenziando che: a) postal’applicabilità dell’art. 14, comma 2, del TUA, così come ritenuto dallasentenza della S.C. n. 20628 del 2019, si poneva unicamente la questionedella decorrenza di detto termine; b) il credito cd. revolving presupponevache lo stesso fosse comunque riportato nella dichiarazione relativa aglianni successivi; c) nel caso di specie, invece, il credito relativo all’anno2004, non era stato riportato nelle dichiarazioni successive, sicché iltermine di decadenza era maturato, in quanto doveva farsi riferimento alladichiarazione presentata nell’anno 2005 e non già a quella presentatanell’ottobre 2007; d) restava assorbita l’eccezione di inammissibilità dellaistanza di rimborso per mancata comunicazione della stessa all’Agenziadelle entrate.2. Axpo impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc.civ.3. ADM resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso Axpo deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. 31dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice del rinvio riportatoNumero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026pedissequamente la tesi dell’Amministrazione finanziaria, prestandoviacritica adesione, così rendendo motivazione apparente.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unerror in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).1.2.1. Sotto diverso profilo, è noto che «Nel processo civile ed in quellotributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenutodi un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari),senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisionesiano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modochiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizionicostituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, diper sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diversorispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato» (Cass.Numero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026S.U. n. 642 del 16/01/2015; conf. Cass. n. 29028 del 06/10/2022; Cass.n. 22562 del 07/11/2016; Cass. n. 9334 del 08/05/2015).1.3. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata, percome riportata sommariamente al punto 1.2. dei “Fatti di causa” dellapresente sentenza, è ampia, circostanziata e per nulla apparente, inquanto idonea a far comprendere la ratio decidendi. Né l’adesione alla tesidell’Amministrazione doganale può dirsi acritica, avendo il giudice delrinvio chiaramente mostrato di condividerla nella sua interezza.2. Con il quarto motivo di ricorso, la cui trattazione ha caratterepregiudiziale, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 384 cod. proc.civ., per avere la CGT2 deciso diversamente rispetto al principio di dirittoindicato da Cass. n. 20628 del 2019 con riferimento al modus operandi delcredito cd. revolving.2.1. Il motivo è fondato.2.1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «I limiti dei poteriannullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione dinorme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisividella controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella primaipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensidell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dallasentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e lavalutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudicenon solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può ancheindagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazionealla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendoconto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terzaipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsinell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "exNumero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cuiacquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte dicassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse»(da ultimo, Cass. n. 17240 del 15/06/2023). Ne consegue che «L'oggettoe i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, alquale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacarela correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata insede di legittimità» (Cass. n. 5253 del 28/02/2024).2.2. Nel caso di specie, Cass. n. 20628 del 2019 ha cassato lasentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia inaccoglimento di due motivi, il secondo e il terzo, entrambi denuncianti unaviolazione di legge. In particolare, la S.C. ha evidenziato che «Il giudiced'appello (…) ha errato ritenendo la richiesta di rimborso non soggetta altermine biennale di decadenza ma a quello di prescrizione decennale,senza, invece, accertare (…) se il credito - come sembra indicare lacontribuente nel controricorso (pag. 4) - fosse confluito nelle successivedichiarazioni e, dunque, avesse dato origine, per le annualità successive efino al 2007, ad un nuovo credito fruibile secondo l'usuale meccanismodella compensazione o, comunque, da tale data suscettibile ditrasferimento ad altro conto territoriale, ovvero se la dichiarazione diconsumo per il 2005 fosse da ritenersi l'ultima effettivamente presentata,da cui la conseguente valutazione sulla decorrenza del termine biennale didecadenza».2.3. Ne consegue che, impregiudicati i principi di diritto enunciati dallastessa Corte (applicabilità della decadenza biennale di cui all’art. 14,comma 2, del TUA; decorrenza della decadenza biennale dall’ultimadichiarazione presentata da Axpo, con la quale si sia chiuso il rapportoovvero il credito sia stato trasferito ad altro conto per ivi fruirne lacompensazione) e i fatti per come fino ad allora accertati, il giudice delrinvio avrebbe dovuto unicamente chiarire se la dichiarazione diNumero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026successione relativa all’anno 2004 sia stata l’ultima presentata dallasocietà contribuente ovvero se sussistano dichiarazioni successive in cuidetto credito sia stato riportato: invero, solo dall’ultima dichiarazione,comportante necessariamente la chiusura del rapporto ovvero iltrasferimento del credito ad altra provincia, decorre il termine didecadenza ai fini del rimborso.2.4. La CGT2, invece, ha affermato che il meccanismo descritto dallaS.C., riproposto anche in altre sentenze, sia erroneo, decorrendo iltermine di prescrizione biennale dalle singole dichiarazioni annualiproposte dalla società contribuente. Ciò in quanto il modello delledichiarazioni predisposto dall’Ufficio non consentirebbe di indicare ilcredito riportato.2.5. L’affermazione collide indiscutibilmente con il principio di dirittoindicato da Cass. n. 20628 del 2019 e con l’individuazione del meccanismodi funzionamento del credito revolving, sicché la sentenza impugnata va,senz’altro cassata, dovendo il giudice del rinvio ancora una volta verificarese la dichiarazione relativa all’anno 2024 sia stata l’ultima effettuata dallasocietà contribuente ovvero se le dichiarazioni successive abbianoriportato il menzionato credito, disponendo, altresì, la chiusura delrapporto.2.6. Sotto quest’ultimo profilo, infatti, va ribadito che – in ragione delmeccanismo sottostante al credito revolving – se il rapporto non sia statochiuso presso la Provincia di Varese (come sembra sostenere in ricorso lasocietà contribuente), continuando Axpo ad operare in quel territorio, nonsussistono ab origine i presupposti per chiederne il rimborso.3. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 14 e 56 del TUA, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto che iltermine di decadenza biennale non decorra dall’ultima dichiarazioneNumero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026presentata dalla società contribuente, come del resto affermato dallasentenza della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio.3.1. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi chesono stati oggetto di discussione tra le parti, riconducibili essenzialmentea quegli stessi fatti esaminati con il secondo motivo.3.2. I due motivi restano assorbiti dall’accoglimento del quarto motivo.4. Con il quinto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere la CGT2ritenuto legittimamente riproposta, anche se assorbita dalla decisioneassunta, l’eccezione concernente la mancata comunicazione dell’istanza dirimborso all’Agenzia delle entrate.4.1. Il motivo, in ordine all’esame del quale la ricorrente ha interesseanche in ragione dell’esito del presente procedimento, è fondato.4.2. La CGT2 ha ritenuto l’eccezione pregiudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA]assorbita in ragione della decisione assunta sull’altra questione, che hacomportato in ogni caso il rigetto della domanda. Così statuendo, il giudicedel rinvio ha ritenuto comunque legittimamente riproposta dettaeccezione, a dispetto di quanto affermato da Cass. n. 20628 del 2019.4.3. Invero, la questione è stata sottoposta a questa Corte, sotto ilprofilo dell’omessa pronuncia, con il primo motivo di ricorso di ADMavverso la prima pronuncia della CTR e la S.C. ha ritenuto sussistente unapronuncia implicita di rigetto in ordine a tale questione. Ne consegue che ilrilievo concernente l’infondatezza dell’istanza di rimborso in ragione dellamancata comunicazione della stessa all’Agenzia delle entrate è ormaicoperto da giudicato interno ed è precluso nel successivo giudizio di rinvio.5. In conclusione, vanno accolti il quarto e il quinto motivo di ricorso,rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiviaccolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaNumero registro generale 24477/2023Numero sezionale 1842/2026Numero di raccolta generale 11263/2026Data pubblicazione 27/04/2026Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese delpresente procedimento. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti