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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32713/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36148/2018R.G. proposto da Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatiope legis in Roma , via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sonorappresentati e difes i; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali - c ontroricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 400 /201 8 pubblicata il 7 giugno 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con vari ricors i al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui disponeva che il servizio in questione non era valutabile, fosse dichiarato il loro diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ss., del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura di quello prestato in quelli statali.

Essi hanno pure domandato l’attribuzione della sede di servizio loro spettante sulla base del punteggiocosì corretto.

La sola [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza nella detta mobilità rispetto ai docenti assunti nelle fasi B e C della legge del 2015 al pari di quanto previsto dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015.

Il Tribunale di Chieti, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, ha dichiarato il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto in istituti paritari, da valutare come quello presso le scuole statali, con condanna della P.A. a pagare le spese di lite.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 400/2018, ha accolto limitatamente alla condanna alle spese, rigettandolo per il resto.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo l ’ amministrazione ricorrent e contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001, conv. dalla legge n. 153 del 2001, nonché la violazione della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto delle controparti al riconoscimento del servizio di insegnamento pre ruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione della graduatoria rilevante per la procedura di mobilità territoriale in questione.

Ladoglianza è fondata.

La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa S.C. secondo cui , ai fini dell ’ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297del 1994, il servizio pre - ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez.

L, n. 7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.).

In particolare, deve ritenersi cheil legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 2)Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle originarie domande di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Le spese di lite dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marcella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36148/2018R.G. proposto da Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatiope legis in Roma , via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, dalla quale sonorappresentati e difes i; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali - c ontroricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimat i - avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 400 /201 8 pubblicata il 7 giugno 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con vari ricors i al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto che, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNL per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nella parte in cui disponeva che il servizio in questione non era valutabile, fosse dichiarato il loro diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ss., del servizio di insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari nella stessa misura di quello prestato in quelli statali. Essi hanno pure domandato l’attribuzione della sede di servizio loro spettante sulla base del punteggiocosì corretto. La sola [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza nella detta mobilità rispetto ai docenti assunti nelle fasi B e C della legge del 2015 al pari di quanto previsto dall’art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015. Il Tribunale di Chieti, nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, ha dichiarato il diritto dei docenti al riconoscimento del servizio di insegnamento svolto in istituti paritari, da valutare come quello presso le scuole statali, con condanna della P.A. a pagare le spese di lite. Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 400/2018, ha accolto limitatamente alla condanna alle spese, rigettandolo per il resto. Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con un unico motivo l ’ amministrazione ricorrent e contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. n. 297 del 1994 e dell’art. 2, comma 2, d.l. n. 255 del 2001, conv. dalla legge n. 153 del 2001, nonché la violazione della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c.in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel dichiarare il diritto delle controparti al riconoscimento del servizio di insegnamento pre ruolo svolto in istituti scolastici paritari ai fini del computo del punteggio per la formazione della graduatoria rilevante per la procedura di mobilità territoriale in questione. Ladoglianza è fondata. La decisione impugnata non è conforme al principio di diritto enunciato da questa S.C. secondo cui , ai fini dell ’ inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297del 1994, il servizio pre - ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale delle scuole paritarie rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, diversità che, in mancanza di una norma di legge che consenta il riconoscimento, giustifica il differente trattamento del servizio preruolo (da ultimo Cass., Sez. L, n. 7583 dell’ 8 marzo 2022, alla cui motivazione si rinvia, come anche ai precedenti ivi citati, ex art. 118 disp. att. c.p.c.). In particolare, deve ritenersi cheil legislatore con la legge n. 62 del 2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale, né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata. 2)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle originarie domande di riconoscimento del servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto l’indirizzo giurisprudenziale seguito nella specie si è definitivamente consolidato dopo l’introduzione del giudizio di merito. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso; -cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande di riconoscimento del servizio preruolo prestato nelle scuole paritarie proposte da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marcella
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