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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 20884/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2707/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via SANNIO n. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ora [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 4350/2021depositata il 15/06/2021 .

R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle.

Rilevato che: la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, nella qualità di terzo acquirente di bene immobile gravato da ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (e basata sull ’ estinzione, per prescrizione, del credito cautelato), venne rigettata dal Tribunale di Velletri , che pure respinse l’eccezione di incompetenza territoriale e la domanda di garanzia della convenuta creditrice ipotecaria, in quanto venne, da detto giudice,reputato che la prescrizione decorre ss e dalla data di esigibilità concordata con un piano di ristrutturazione del debito di un gruppo di banche e , comunque , dalla data di scadenza dell’ultima rata del piano di rimborso quindicennale, non rilevando che gli atti interruttivi non fossero stati rivolti anche allo Spadoni, e avendo il detto Tribunale reputato ventennale il termine di prescrizione del diritto di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente, in adesione alla giurisprudenza di legittimità; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4350 del 15/06/2021, ha respinto l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], affermando a sua volta che : è infondata la censura di omessa pronuncia ed inammissibile quella avvers o la reiezione dell’eccezione di prescrizione per carenza di effettiva e specifica doglianza contro la sentenza di primo grado; avverso la detta sentenza della Corte territoriale r icorre per cassazione,con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace nella fase d’appello, è rimasta intimata , sebbene risulti essere stata raggiunta dalla rituale notifica del ricorso; R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che il primo motivo reca censura di omessa e (o) insufficiente motivazione con riferimento al capo di doglianza in fase d’appello afferente la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; il motivoinammissibile: la motivazione della sentenza d ’ appello è stata resadalla Corte territoriale ed è pienamente comprensibile, nonché adeguata al minimo costituzionale, secondo la nota giurisprudenza nomofilattica (Cass. n. 22598 del 25/09/2018 Rv. 650880 - 01 e a partire da Sez.

U n. 8053 del 7/04/2014) e , peraltro, la domanda proposta in p rimo grado dallo Spadoni non è compiutamente riportata nel ricorso per cassazione , cosicché la censura mossa con detto motivo è carente di specificità; con il secondo motivo ci si duole di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, di inammissibilità del motivo di appelloconcernente il momento di decorrenza della prescrizione; il secondo motivo è fondato, in quanto nel ricorso di legittimità è riportata specificamente , alle pag. 15 e seguenti, l ’ ampia articolazione del motivo di appello in punto di decorrenza della prescrizione; pertanto, la Corte territoriale è incorsa in violazione della norma regolante i requisiti formali, di carattere sostanziale, dei motivi dell’impugnazionedi merito, ossia dell’art. 342 del codice di rito, laddove ha dichiarato inammissibile , per carenza di specificità, l ’ impugnazione sul punto della decorrenza della prescrizione anche nei confronti dello Spadoni, che era terzo acquirente del bene ipotecato; R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle in tema di specificità dei motivi di impugnazione la giurisprudenza di questa Corte,da oramai oltre un lustro (da ultimo Sez.

U n. 36481 del 13/12/2022 Rv. 666375 –01 e , in precedenza , Sez.

U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 - 01 ) a fferma che gl i artt. 342 e 434 cod.proc. c iv ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 7/08/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; nella specie, come risulta dal ricorso, il motivo d’appello sulla decorrenza della prescrizione era pienamente rispondente allo schema legale, come sopra precisato dalla giurisprudenza nomofilattica e la Corte d’appello di Roma, con motivazione invero apodittica, si è limitata a confermare la motivazione della sentenza di primo grado, senza farsi carico in alcun modo, risultando l’argomentazione esposta in cinque righe del paragrafo 3 ad affermare che con riferimento al contratto di mutuo «il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata medesima (Cass. Sez. 3 del 30.8.2011 n. 17798) di modo che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ. non può ritenersi applicabile neppure alla somma dovuta a titolo d’interessi (Cass. Sez.

I del 8.8.13 n. 18951)»,senza in alcun modo affrontare il tema della posizione, con riferimento alla R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle prescrizione, del terzo datore d’ipoteca, invece separatamente sviluppato e sottoposto al giudice del gravame; il secondo motivo è, pertanto,accolto; il terzo motivo pone censura di violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2487 e 2880 cod. civ. e vizio di carenza e (o) di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; il terzo motivo, relativo al merito della questione elusa dalla corte territoriale con la scorretta sanzione di inammissibilità per difetto di specificità della doglianza, è assorbito dall ’ accoglimento del secondo motivo, in quanto strettamente da esso dipendente; in conclusione, il primo motivo è inammissibile; il secondo motivo è accolto, con assorbimento del terzo; la sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dovrà attenersi a quanto in questa sede affermato e alla quale è demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. p.q. m.

La Corte accoglie secondo motivo di ricorso , assorbito il t erz o e dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2707/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via SANNIO n. 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., ora [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 4350/2021depositata il 15/06/2021 . R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/05/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. Rilevato che: la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, nella qualità di terzo acquirente di bene immobile gravato da ipoteca in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (e basata sull ’ estinzione, per prescrizione, del credito cautelato), venne rigettata dal Tribunale di Velletri , che pure respinse l’eccezione di incompetenza territoriale e la domanda di garanzia della convenuta creditrice ipotecaria, in quanto venne, da detto giudice,reputato che la prescrizione decorre ss e dalla data di esigibilità concordata con un piano di ristrutturazione del debito di un gruppo di banche e , comunque , dalla data di scadenza dell’ultima rata del piano di rimborso quindicennale, non rilevando che gli atti interruttivi non fossero stati rivolti anche allo Spadoni, e avendo il detto Tribunale reputato ventennale il termine di prescrizione del diritto di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente, in adesione alla giurisprudenza di legittimità; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4350 del 15/06/2021, ha respinto l ’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], affermando a sua volta che : è infondata la censura di omessa pronuncia ed inammissibile quella avvers o la reiezione dell’eccezione di prescrizione per carenza di effettiva e specifica doglianza contro la sentenza di primo grado; avverso la detta sentenza della Corte territoriale r icorre per cassazione,con atto affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:SOCIETA]., già contumace nella fase d’appello, è rimasta intimata , sebbene risulti essere stata raggiunta dalla rituale notifica del ricorso; R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che il primo motivo reca censura di omessa e (o) insufficiente motivazione con riferimento al capo di doglianza in fase d’appello afferente la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; il motivoinammissibile: la motivazione della sentenza d ’ appello è stata resadalla Corte territoriale ed è pienamente comprensibile, nonché adeguata al minimo costituzionale, secondo la nota giurisprudenza nomofilattica (Cass. n. 22598 del 25/09/2018 Rv. 650880 - 01 e a partire da Sez. U n. 8053 del 7/04/2014) e , peraltro, la domanda proposta in p rimo grado dallo Spadoni non è compiutamente riportata nel ricorso per cassazione , cosicché la censura mossa con detto motivo è carente di specificità; con il secondo motivo ci si duole di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, di inammissibilità del motivo di appelloconcernente il momento di decorrenza della prescrizione; il secondo motivo è fondato, in quanto nel ricorso di legittimità è riportata specificamente , alle pag. 15 e seguenti, l ’ ampia articolazione del motivo di appello in punto di decorrenza della prescrizione; pertanto, la Corte territoriale è incorsa in violazione della norma regolante i requisiti formali, di carattere sostanziale, dei motivi dell’impugnazionedi merito, ossia dell’art. 342 del codice di rito, laddove ha dichiarato inammissibile , per carenza di specificità, l ’ impugnazione sul punto della decorrenza della prescrizione anche nei confronti dello Spadoni, che era terzo acquirente del bene ipotecato; R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle in tema di specificità dei motivi di impugnazione la giurisprudenza di questa Corte,da oramai oltre un lustro (da ultimo Sez. U n. 36481 del 13/12/2022 Rv. 666375 –01 e , in precedenza , Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 - 01 ) a fferma che gl i artt. 342 e 434 cod.proc. c iv ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 7/08/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; nella specie, come risulta dal ricorso, il motivo d’appello sulla decorrenza della prescrizione era pienamente rispondente allo schema legale, come sopra precisato dalla giurisprudenza nomofilattica e la Corte d’appello di Roma, con motivazione invero apodittica, si è limitata a confermare la motivazione della sentenza di primo grado, senza farsi carico in alcun modo, risultando l’argomentazione esposta in cinque righe del paragrafo 3 ad affermare che con riferimento al contratto di mutuo «il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata medesima (Cass. Sez. 3 del 30.8.2011 n. 17798) di modo che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ. non può ritenersi applicabile neppure alla somma dovuta a titolo d’interessi (Cass. Sez. I del 8.8.13 n. 18951)»,senza in alcun modo affrontare il tema della posizione, con riferimento alla R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle prescrizione, del terzo datore d’ipoteca, invece separatamente sviluppato e sottoposto al giudice del gravame; il secondo motivo è, pertanto,accolto; il terzo motivo pone censura di violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2487 e 2880 cod. civ. e vizio di carenza e (o) di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; il terzo motivo, relativo al merito della questione elusa dalla corte territoriale con la scorretta sanzione di inammissibilità per difetto di specificità della doglianza, è assorbito dall ’ accoglimento del secondo motivo, in quanto strettamente da esso dipendente; in conclusione, il primo motivo è inammissibile; il secondo motivo è accolto, con assorbimento del terzo; la sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dovrà attenersi a quanto in questa sede affermato e alla quale è demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. p.q. m. La Corte accoglie secondo motivo di ricorso , assorbito il t erz o e dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in
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