Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18765/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

IMA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla sua identificazione quale autrice del reato, non è consentito perché, a fronte di una motivazione che è scevra da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste - alla luce degli elementi, adeguatamente valorizzati dalla Corte d'appello, della disponibilità della carta Postepay della quale era stata inviata la fotografia alla persona offesa, del riconoscimento, da parte di questa, dell'imputata come la persona con la quale aveva svolto una chiamata nel corso delle trattative e dell'accredito del profitto sulla suddetta carta Postepay risulta in realtà diretto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da specifici travisamenti di emergenze processuali; che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di truffa e, in particolare, dell'elemento degli artifici e raggiri, è manifestamente infondato, atteso che, come si è detto, l'imputata è risultata avere condotto direttamente le trattative fraudolente, del cui profitto è poi risultata essere la beneficiaria, con la conseguente correttezza e logicità della ritenuta integrazione, da parte sua, degli elementi costitutivi della truffa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IMA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio della motivazione con riguardo alla sua identificazione quale autrice del reato, non è consentito perché, a fronte di una motivazione che è scevra da contraddizioni e da illogicità, tanto meno manifeste - alla luce degli elementi, adeguatamente valorizzati dalla Corte d'appello, della disponibilità della carta Postepay della quale era stata inviata la fotografia alla persona offesa, del riconoscimento, da parte di questa, dell'imputata come la persona con la quale aveva svolto una chiamata nel corso delle trattative e dell'accredito del profitto sulla suddetta carta Postepay risulta in realtà diretto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da specifici travisamenti di emergenze processuali; che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato di truffa e, in particolare, dell'elemento degli artifici e raggiri, è manifestamente infondato, atteso che, come si è detto, l'imputata è risultata avere condotto direttamente le trattative fraudolente, del cui profitto è poi risultata essere la beneficiaria, con la conseguente correttezza e logicità della ritenuta integrazione, da parte sua, degli elementi costitutivi della truffa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 18765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris