CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 44085/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso manifestamente generico in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con riferimento all'elemento oggettivo, assumendosi apoditticamente l'assenza di attività oppositiva in capo al ricorrente, invece ineccepibilmente affermata dal doppio conforme accertamento di merito in relazione alle minacce di morte indirizzate ai due poliziotti all'atto della sua identificazione, dopo l'intrapresa fuga; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29.9.2023