CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 48283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PIETRANTONIO Ernesto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, nel replicare alle conclusioni del P.g., ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata all'esito dell'udienza camerale del 9 gennaio 2014, il Tribunale di Roma dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti ai capi A, B, C e D della imputazione e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni relative alle spese processuali. Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Roma, all'esito della udienza camerale del 5 luglio 2021, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di contraffazione di assegno e dichiarava estinti per prescrizione gli altri reati contestati ai capi B, C e D, riterminando la pena per il delitto di ricettazione sub A, non estinto prima dell'ottobre 2032, in ragione della recidiva riconosciuta in primo grado. [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore di fiducia all'uopo nominato, ricorre avverso la detta sentenza, deducendo i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza degli artt. 161, comma 4, 420 bis, comma 4, 179, cod. proc. pen., avendo la Corte proceduto in assenza dell'imputato, senza verificare la conoscenza compiuta del processo fissato in appello, avendo il Presidente disposto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dì appello presso il difensore nominato di ufficio, in quanto la precedente elezione di domicilio, presso uno dei difensori di fiducia nominati per il giudizio di primo grado doveva ritenersi non più efficace per effetto della loro cancellazione (a domanda) dall'albo degli avvocati, in epoca intercorrente tra il deposito dei motivi di gravame e la fissazione del giudizio di appello. Consegue la nullità della sentenza impugnata. 2. Violazione e falsa applicazione della legge penale, vizi esiziali di motivazione, in ordine alla immotivata negazione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al secondo comma (oggi quarto) dell'art. 648 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati. 1.1. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) e da quella diligentemente allegata ai motivi di ricorso, risulta che l'imputato era domiciliato, nel corso del giudizio di primo grado, presso l'avvocato di fiducia [OSCURATO:PERSONA], con secondo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo cancellato dall'albo professionale, a domanda, il 15 dicembre 2016; il secondo cancellato, sempre a domanda, il 4 febbraio dello stesso anno. Talché, alla data della fissazione della udienza camerale per il giudizio di appello, ancorché i difensori di fiducia avessero perso la qualità, permanevano gli effetti della domiciliazione dell'imputato presso il primo dei difensori. Non solo quindi l'imputato era rimasto incolpevolmente privo della difesa fiduciaria, ma pure privato del rapporto professionale con il domiciliatario, che non aveva più obblighi verso di lui. L'avviso di fissazione della udienza camerale per il giudizio di appello fu quindi notificato "solo" al difensore di ufficio nominato dalla Corte, che aveva accertato la cancellazione dall'albo dei difensori di fiducia in precedenza nominati; né risulta che all'imputato fu dato pronto avviso della intervenuta nomina del difensore di ufficio, con l'avvertimento della facoltà di nominarne uno di fiducia, secondo quanto prescrive l'art. 28 delle norme di attuazione al codice di procedura penale. Tanto meno risulta che la Corte, prima di procedere alla comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore appena nominato di ufficio, tentò di avvisare l'imputato presso il precedente domicilio eletto (ancorché presso difensore cancellato), secondo il principio di scissione effettuale tra revoca del difensore ed elezione del domicilio (per tutte: Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, Rv. 264234). 1.2. Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso all'imputato della data dell'udienza fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello presso il domicilio eletto, nel caso in cui l'imputato non fosse nelle condizioni di comunicare un nuovo domicilio (per caso fortuito o forza maggiore), determina una nullità assoluta, che non resta sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del difensore d'ufficio (Sez. 2, n. 43497 del 2019, n.m.; Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, Rv. 281256, espressamente in motiv. sub 2.4.), non rilevando il carattere facoltativo della partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850). Deve pertanto concludersi per l'assoluta inidoneità della comunicazione dell'avviso dato al difensore di ufficio dell'imputato, rimasto incolpevolmente privo dei difensori di fiducia nominati e del domicilio eletto presso il primo di questi, ai fini della compiuta conoscenza del processo, in assenza di elementi che depongano per il riconoscimento di una sua deliberata intenzione di sottrarsi ad esso, dovendosi riconoscere che l'effettiva conoscenza del processo, che legittima l'aver proceduto in assenza, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e che non può desumersi dalla mera nomina di difensori di fiducia, con elezione di domicilio presso costoro, effettuata nel giudizio di primo grado, nel caso in cui detti difensori si siano cancellati dall'albo e non vi sia prova alcuna del fatto che l'interessato fosse stato avvertito di tale cancellazione o che ne fosse altrimenti al corrente. Tale mancanza di conoscenza non può dirsi "colpevole", né può ritenersi operante la presunzione relativa di conoscenza, poiché la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, in concreto, non è mai avvenuta presso il domicilio eletto, ma si è perfezionata soltanto attraverso la fictio della notifica al domicilio del difensore d'ufficio, facendo impropriamente ricorso alla disciplina dettata dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza che ne ricorressero i presupposti. 2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dalla dichiarata nullità del giudizio. 3. Consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata poiché emessa in violazione delle regole poste dalla legge processuale sul contraddittorio, che presuppone la compiuta ed effettiva conoscenza della data e del luogo di celebrazione del giudizio. 3.1. Attesa la rilevanza del vizio processuale, l'annullamento dev'essere disposto senza rinvio, con conseguente restituzione degli atti alla medesima Corte, per la prosecuzione per l'ulteriore corso del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, ne