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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40075/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 marz6 2021 che ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 186 bis co. 3, 186 co. 2 lett. c) e co. 2 bis sexies C.d.S., ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno.

2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'espletamento degli accertamenti sanitari.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputata), emerge che la donna aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che la stessa aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà.

La ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 marz6 2021 che ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 186 bis co. 3, 186 co. 2 lett. c) e co. 2 bis sexies C.d.S., ordinando altresì la sospensione della patente di guida per un anno. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia prima dell'espletamento degli accertamenti sanitari. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha illustrato esaurientemente le ragioni della ritenuta regolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di P.G., evidenziando che, dalla documentazione in atti (in particolare, dal verbale di accertamenti urgenti sottoscritto dall'imputata), emerge che la donna aveva ricevuto regolarmente l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e che la stessa aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale facoltà. La ricorrente, quindi, riproduce un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 40075/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris