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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 37212/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32259/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] 118, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2411/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14.6.2021, NRG 440/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. secondo la narrativa contenuta nel ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha agito in un primo giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, ottenendo condanna generica di Ares 118 al pagamento di differenze retributive in suo favore;

2. stante la genericità della condanna, il [OSCURATO:PERSONA] ha promosso giudizio monitorio per la liquidazione del quantum;

3. Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] 118 (di seguito solo ARES 118) si è opposta al decreto ingiuntivo, sottolineando che quanto preteso non poteva essere liquidato sulla base dell’art. 28 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 1999, bensì in base all’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; 4.l’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Frosinone;

5. Ares promuoveva quindi appello reiterando la doglianza relativa ai criteri di liquidazione delle differenze retributive in punto di trattamento economico spettanti al [OSCURATO:PERSONA];

6. la Corte d’Appello di Roma, nel mentre riconosceva che la sentenza era solamente generica e legittimava quindi il [OSCURATO:PERSONA] ad intraprendere un nuovo giudizio per la determinazione del quantum, dichiarava infondato il motivo di impugnazione di Ares 118 in merito ai criteri di liquidazione perché – si legge testualmente nel ricorso per cassazione - « sarebbe intervenuto un non meglio precisato giudicato»;

7. avverso tale pronuncia Ares 118 ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi;

8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

9. Ares 118 ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo ARES 118 deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c., nonché 278 e 324, c.p.c. in quanto non si sarebbe formato alcun giudicato sul quantum e, quindi, del tutto legittimamente essa poteva criticare la sentenza del Tribunale di Frosinone per aver ritenuto che le differenze retributive avrebbero dovuto essere liquidate alla stregua dell’art. 28 CCNL 7 aprile 1999 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.);

2. con il successivo motivo, sotto diverso profilo, ARES 188 ha censurato la sentenza d’Appello per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.);

3. il terzo motivo critica la sentenza della Corte d’Appello di Roma per aver confermato che la liquidazione delle differenze retributive, in punto di trattamento economico, spettanti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (inquadrato nella categoria BS, livello economico BS5), avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, piuttosto che secondo quanto statuito dall’art. 28 CCNL comparto Sanità 1999, norma del tutto inconferente, in quanto concernete le fattispecie di legittima assegnazione di mansioni superiori e non anche il loro esercizio in via di mero fatto;

4. il quarto motivo censura la sentenza, infine, per aver omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo della controversia, sottoposto al suo esame dall’ARES (art. 360. comma 1, n. 5, c.p.c.), avendo la Corte d’Appello, nella motivazione della sentenza, del tutto trascurato di pronunciarsi su quanto rilevato dall’appellante, in risposta all’eccezione di giudicato sollevata da controparte, non motivando alcunché, su quanto statuito dalla medesima Corte d’Appello con sentenze nn. 1718/2020 e 1631/2021, pur pronunciate su fattispecie identiche, ritenendosi infondata l’eccezione di giudicato esterno;

5. preliminare ed assorbente è la questione sulla mancata produzione, con il deposito del ricorso per cassazione, della copia integrale della sentenza impugnata;

6. è infatti pacifico che, con il deposito aisensi dell’art. 369, co. 2, c.p.c., sia stato prodotto soltanto il dispositivo della sentenza di appello e non la copia autentica integrale di essa;

7. costituisce insegnamento di questa S.C. –che si riporta nei limiti di esso che non sono superati dall’orientamento più di recente maturato presso le S.U. - rispetto ad un caso per molti versi sovrapponibile al presente, quello per cui «ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme" rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo» (C, S.U., 14110/2006; in senso analogo C. 1012/2015);

8. parte ricorrente ha poi integrato la produzione, in sede di memorie successive alla proposta di trattazione presso la sezione di cui all’art. 376, co.1, c.p.c., depositando la copia integrale della sentenza ed insistendo nelle proprie ampie ed assai articolate difese – cui deve darsi risposta - essenzialmente su due profili, riguardanti, per un verso, la necessità di aderire ad un’interpretazione non formalistica dell’assetto processuale, valorizzando anche la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio ritualmente depositata e la possibilità di pervenire per tal via o per effetto dell’accesso diretto del giudice agli atti telematici all’acquisizione del testo integrale della sentenza impugnata e sostenendo, per altro verso, che dal ricorso per cassazione si sarebbe potuto cogliere l’oggetto del contendere e quindi l’incombente richiesto avrebbe potuto essere comunque superato;

9. iniziando dall’ultimo punto, il collegio ritiene di aderire all’orientamento di questa S.C. secondo cui la mancanza totale del deposito nei termini della motivazione della sentenza impugnata non ammetta sanatoria (C. 23080/19; C. 21526/2019; C. 1012/2015), se non nei casi e con le modalità di cui si dirà di seguito;

10. tenuto conto del trattarsi di impugnazione a critica vincolata (art. 360, co. 1, c.p.c.), con rigorosi criteri di ammissibilità (art. 366, co. 1, c.p.c.) che richiedono anche l’identificazione esatta – a salvaguardia di principi centrali come è il giudicato - delle rationes decidendi, talora plurime, il collegio ritiene che non si possa consentire la sanatoria per effetto di approssimative ricostruzioni svoltesulla base del ricorso per cassazione;

11. ricostruzioni, comunque, non ragionevolmente possibili nel caso di specie, non potendosi ipotizzare che il ricorso consentisse una qualche davvero concreta valutazione sulle contraddittorietà o macroscopici errori di cui esso afferma la commissione da parte della Corte territoriale rispetto al giudicato o rispetto a profili omissivi che ancora meno possono essere apprezzati se non sulla base del provvedimento nella sua interezza, a tutto ciò non essendo sufficiente la trascrizione di limitati stralci o ricostruzioni narrative del decisum;

12. va da sé quindi che –a meno di eventuali casi eccezionali che non possono qui essere puramente immaginati ed anche solo ipoteticamente scrutinati – la regula iuris di cui alle menzionate pronunce sull’inidoneità rispetto all’incombente del deposito del solo dispositivo non possa essere superata sulla base di fragili ipotesi logiche, a fronte di una legge processuale, cui il giudice deve attenersi e che –non irrazionalmente – richiede come è ovvio che il giudizio di impugnazione sia proposto almeno rendendo disponibile ab initioil testo integrale del provvedimento gravato;

13. da altro punto di vista, secondo un orientamento progressivamente maturato presso le S.U., il difetto di produzione di un atto di cui l’art. 369, co. 1, c.p.c. prescrive il deposito a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione potrebbe essere considerato soddisfatto con l’acquisizione di quello stesso atto attraverso la trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi del comma 5 del medesimo art. 369 c.p.c. (Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648), sulla base di un ragionamento poi affinato nel senso che in tali casi «ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente» (C., S.U., 21349/2022 ed anche C. 25513/2016 su tema contiguo);

14. inevitabilmente, quindi, stante la vigenza della norma, il ragionamento di Cass., S.U., 21349/2022 si sviluppa lungo una sorta di raggiungimento per altra via del medesimo risultato processuale, non a caso radicandosi il punto di caduta del principio nel fatto del risultare la documentazione di cui all’art. 369, co. 2, c.p.c.

«comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita …. mediante l'istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio»;

15. nel caso di specie, la parte privata è rimasta intimata e dunque non ha effettuato produzioni e del resto, trattandosi di sentenza depositata in forma digitale e non essendo al momento, gli atti telematici dei precedenti gradi di giudizio (come in punto di fatto riconosce implicitamente la stessa ricorrente: pag. 4 della memoria finale), disponibili al giudice che approccia il fascicolo in sede di legittimità, il percorso sanante non si è realizzato;

16. in breve, è ben vero, come si rileva nella memoria, che l’art. 8 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44 prevede che i sistemi informatici del dominio giustizia mettono a disposizione anche dei magistrati i servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, ma al momento, per questo snodo processuale, ciò non accade;

17. il determinarsi di una decadenza espressamente sancita dalla norma processuale a carico di una parte non consente poi né di valorizzare iniziative tardive come il deposito con le memorie finali (avvalorando il quale si determinerebbe una sorta di abrogazione implicita contra legem dell’art. 369, co.2, c.p.c. ; v. poi anche C., S.U. 21349/2022 cit., punto 4.8), né al giudice di assumere iniziative di reperimento o ricerca dell’atto mancante, non potendosi ammettere un siffatto intervento al fine di rimediare a quello che, inevitabilmente, è effetto pregiudizievole che si imputa in primis alla parte che non ha osservato gli oneri posti chiaramente e senza possibilità di equivoci dalla legge a suo carico, fin dal momento del deposito del ricorso per cassazione;

18. non a caso, la pronuncia di C., S.U., 21349 cit., fa leva su di una definizione resa possibile, da parte della Cassazione, sulla base degli «atti trasmessile» o « già in possesso » della stessa e non su un’attività di acquisizione materiale ancora da compiere;

19. d’altra parte, l’incombente richiesto e che rileva in questo caso afferisce ad una diligenza di base rispetto ad un giudizio impugnatorio, in cui è di assoluta evidenza l’esigenza che la parte si adoperi ab origine perché non manchi proprio l’oggetto del giudizio che è, in primis, l’atto decisorio contestato;

20. infine non possono qui rilevare le conclusioni di C., S.U., 8312/2019, su cui pur si argomenta nella memoria finale, in quanto in quella sede si è attuata un’apertura rispetto ad un diverso dato, ovverosia l’attestazione di conformità della copia “semplice” della sentenza telematica impugnata in cassazione;

21. in quella pronuncia, riguardante un elemento per così dire “estrinseco” (l’attestazione di conformità all’originale) si è consentita la sanatoria «entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio», ma pur sempre quando sia stata depositata almeno la copia semplice del provvedimento, la quale consente di apprezzare nella sua pienezza, pur se poi subordinatamente a quella sanatoria, il contenuto nel provvedimento impugnato;

22. infine -quanto ai profili di legittimità della norma o del sistema, parimenti evocati in memoria finale - C., S.U., 10648 cit. ha già precisato come il rapporto tra norme processuali interne e disciplina della C.E.D.U. consista nella «verifica che i giudici nazionali devono condurre» con riferimento « all'esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolato dall'art. 366 bis c.p.c.)», sicché è «necessaria continua ricerca di un punto di equilibrio, che, con riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto, con non minore forza, dall'art.47 della Carta di Nizza»;

23. analoghi principi sono poi sostanzialmente richiamati dalla successiva C., S.U., 21349 cit., precisandosi tuttavia che «le Sezioni Unite hanno osservato che “l’improcedibilità … trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. è stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa (…) La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati” (Cass.

SU n. 10648 del 2017) », qui ulteriormente richiamandosi la considerazione per cui la semplicità dell’incombente richiesto e la sua palese importanza, riguardando proprio il provvedimento censurato e dunque l’oggetto primo del decidere in sede di impugnazione, non lascia dubbi rispetto all’assenza di un’irrazionalità manifesta nel bilanciamento sottostante alla scelta normativa quale conseguente al diritto esistente;

24. questa S.C. ha del resto già ritenuto - lo si dice in aggiunta a quanto finora precisato rispetto alle ultime evoluzioni della giurisprudenza sui profili di diritto eurounitario e internazionale – che, sotto il profilo della questione di legittimità costituzionale ipotizzata dalla ricorrente – essa « è manifestamente infondata », con riferimento all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., «nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all'originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa»(C. 22108/2006);

25. in definitiva il ricorso, come è consentito anche nel rito di cui all’art. 380-bis c.p.c. ( v.

C. 21 563/2011; C. 5659/2017; C. 1540/2015; C. 1417/2019), va dichiarato improcedibile, senza nulla statuire sulle spese, in quanto la controparte è rimasta intimata; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32259/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] 118, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 32 è elettivamente domiciliata; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 2411/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 14.6.2021, NRG 440/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. secondo la narrativa contenuta nel ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] ha agito in un primo giudizio davanti al Tribunale di Frosinone, ottenendo condanna generica di Ares 118 al pagamento di differenze retributive in suo favore; 2. stante la genericità della condanna, il [OSCURATO:PERSONA] ha promosso giudizio monitorio per la liquidazione del quantum; 3. Agenzia Regionale per l’[OSCURATO:PERSONA] 118 (di seguito solo ARES 118) si è opposta al decreto ingiuntivo, sottolineando che quanto preteso non poteva essere liquidato sulla base dell’art. 28 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 1999, bensì in base all’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; 4.l’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Frosinone; 5. Ares promuoveva quindi appello reiterando la doglianza relativa ai criteri di liquidazione delle differenze retributive in punto di trattamento economico spettanti al [OSCURATO:PERSONA]; 6. la Corte d’Appello di Roma, nel mentre riconosceva che la sentenza era solamente generica e legittimava quindi il [OSCURATO:PERSONA] ad intraprendere un nuovo giudizio per la determinazione del quantum, dichiarava infondato il motivo di impugnazione di Ares 118 in merito ai criteri di liquidazione perché – si legge testualmente nel ricorso per cassazione - « sarebbe intervenuto un non meglio precisato giudicato»; 7. avverso tale pronuncia Ares 118 ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; 8. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 9. Ares 118 ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo ARES 118 deduce l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 2909 c.c., nonché 278 e 324, c.p.c. in quanto non si sarebbe formato alcun giudicato sul quantum e, quindi, del tutto legittimamente essa poteva criticare la sentenza del Tribunale di Frosinone per aver ritenuto che le differenze retributive avrebbero dovuto essere liquidate alla stregua dell’art. 28 CCNL 7 aprile 1999 (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.); 2. con il successivo motivo, sotto diverso profilo, ARES 188 ha censurato la sentenza d’Appello per aver omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame in violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.); 3. il terzo motivo critica la sentenza della Corte d’Appello di Roma per aver confermato che la liquidazione delle differenze retributive, in punto di trattamento economico, spettanti al Sig. [OSCURATO:PERSONA] (inquadrato nella categoria BS, livello economico BS5), avrebbe dovuto essere effettuata sulla base dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, piuttosto che secondo quanto statuito dall’art. 28 CCNL comparto Sanità 1999, norma del tutto inconferente, in quanto concernete le fattispecie di legittima assegnazione di mansioni superiori e non anche il loro esercizio in via di mero fatto; 4. il quarto motivo censura la sentenza, infine, per aver omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo della controversia, sottoposto al suo esame dall’ARES (art. 360. comma 1, n. 5, c.p.c.), avendo la Corte d’Appello, nella motivazione della sentenza, del tutto trascurato di pronunciarsi su quanto rilevato dall’appellante, in risposta all’eccezione di giudicato sollevata da controparte, non motivando alcunché, su quanto statuito dalla medesima Corte d’Appello con sentenze nn. 1718/2020 e 1631/2021, pur pronunciate su fattispecie identiche, ritenendosi infondata l’eccezione di giudicato esterno; 5. preliminare ed assorbente è la questione sulla mancata produzione, con il deposito del ricorso per cassazione, della copia integrale della sentenza impugnata; 6. è infatti pacifico che, con il deposito aisensi dell’art. 369, co. 2, c.p.c., sia stato prodotto soltanto il dispositivo della sentenza di appello e non la copia autentica integrale di essa; 7. costituisce insegnamento di questa S.C. –che si riporta nei limiti di esso che non sono superati dall’orientamento più di recente maturato presso le S.U. - rispetto ad un caso per molti versi sovrapponibile al presente, quello per cui «ai fini del rispetto della condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, prevista dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. è necessario il deposito, nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione dell'atto, di una copia autentica della sentenza impugnata, contenente tutte le pagine che consentano di comprendere l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della decisione, nonché di valutare la fondatezza o meno dei motivi di censura: è pertanto improcedibile il ricorso al quale sia stato allegato, in luogo della copia autentica della sentenza, un "estratto conforme" rilasciato dalla cancelleria "per uso ufficio", nel quale compaia, oltre all'epigrafe ed all'indicazione dell'oggetto del giudizio, il solo dispositivo» (C, S.U., 14110/2006; in senso analogo C. 1012/2015); 8. parte ricorrente ha poi integrato la produzione, in sede di memorie successive alla proposta di trattazione presso la sezione di cui all’art. 376, co.1, c.p.c., depositando la copia integrale della sentenza ed insistendo nelle proprie ampie ed assai articolate difese – cui deve darsi risposta - essenzialmente su due profili, riguardanti, per un verso, la necessità di aderire ad un’interpretazione non formalistica dell’assetto processuale, valorizzando anche la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio ritualmente depositata e la possibilità di pervenire per tal via o per effetto dell’accesso diretto del giudice agli atti telematici all’acquisizione del testo integrale della sentenza impugnata e sostenendo, per altro verso, che dal ricorso per cassazione si sarebbe potuto cogliere l’oggetto del contendere e quindi l’incombente richiesto avrebbe potuto essere comunque superato; 9. iniziando dall’ultimo punto, il collegio ritiene di aderire all’orientamento di questa S.C. secondo cui la mancanza totale del deposito nei termini della motivazione della sentenza impugnata non ammetta sanatoria (C. 23080/19; C. 21526/2019; C. 1012/2015), se non nei casi e con le modalità di cui si dirà di seguito; 10. tenuto conto del trattarsi di impugnazione a critica vincolata (art. 360, co. 1, c.p.c.), con rigorosi criteri di ammissibilità (art. 366, co. 1, c.p.c.) che richiedono anche l’identificazione esatta – a salvaguardia di principi centrali come è il giudicato - delle rationes decidendi, talora plurime, il collegio ritiene che non si possa consentire la sanatoria per effetto di approssimative ricostruzioni svoltesulla base del ricorso per cassazione; 11. ricostruzioni, comunque, non ragionevolmente possibili nel caso di specie, non potendosi ipotizzare che il ricorso consentisse una qualche davvero concreta valutazione sulle contraddittorietà o macroscopici errori di cui esso afferma la commissione da parte della Corte territoriale rispetto al giudicato o rispetto a profili omissivi che ancora meno possono essere apprezzati se non sulla base del provvedimento nella sua interezza, a tutto ciò non essendo sufficiente la trascrizione di limitati stralci o ricostruzioni narrative del decisum; 12. va da sé quindi che –a meno di eventuali casi eccezionali che non possono qui essere puramente immaginati ed anche solo ipoteticamente scrutinati – la regula iuris di cui alle menzionate pronunce sull’inidoneità rispetto all’incombente del deposito del solo dispositivo non possa essere superata sulla base di fragili ipotesi logiche, a fronte di una legge processuale, cui il giudice deve attenersi e che –non irrazionalmente – richiede come è ovvio che il giudizio di impugnazione sia proposto almeno rendendo disponibile ab initioil testo integrale del provvedimento gravato; 13. da altro punto di vista, secondo un orientamento progressivamente maturato presso le S.U., il difetto di produzione di un atto di cui l’art. 369, co. 1, c.p.c. prescrive il deposito a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione potrebbe essere considerato soddisfatto con l’acquisizione di quello stesso atto attraverso la trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi del comma 5 del medesimo art. 369 c.p.c. (Cass., S.U., 2 maggio 2017, n. 10648), sulla base di un ragionamento poi affinato nel senso che in tali casi «ben potrebbe la trasmissione avvenuta in adempimento della richiesta di cui all’art. 369 c.p.c., supplire alla negligenza della parte ricorrente» (C., S.U., 21349/2022 ed anche C. 25513/2016 su tema contiguo); 14. inevitabilmente, quindi, stante la vigenza della norma, il ragionamento di Cass., S.U., 21349/2022 si sviluppa lungo una sorta di raggiungimento per altra via del medesimo risultato processuale, non a caso radicandosi il punto di caduta del principio nel fatto del risultare la documentazione di cui all’art. 369, co. 2, c.p.c. «comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita …. mediante l'istanza ditrasmissione del fascicolo di ufficio»; 15. nel caso di specie, la parte privata è rimasta intimata e dunque non ha effettuato produzioni e del resto, trattandosi di sentenza depositata in forma digitale e non essendo al momento, gli atti telematici dei precedenti gradi di giudizio (come in punto di fatto riconosce implicitamente la stessa ricorrente: pag. 4 della memoria finale), disponibili al giudice che approccia il fascicolo in sede di legittimità, il percorso sanante non si è realizzato; 16. in breve, è ben vero, come si rileva nella memoria, che l’art. 8 D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44 prevede che i sistemi informatici del dominio giustizia mettono a disposizione anche dei magistrati i servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo, ma al momento, per questo snodo processuale, ciò non accade; 17. il determinarsi di una decadenza espressamente sancita dalla norma processuale a carico di una parte non consente poi né di valorizzare iniziative tardive come il deposito con le memorie finali (avvalorando il quale si determinerebbe una sorta di abrogazione implicita contra legem dell’art. 369, co.2, c.p.c. ; v. poi anche C., S.U. 21349/2022 cit., punto 4.8), né al giudice di assumere iniziative di reperimento o ricerca dell’atto mancante, non potendosi ammettere un siffatto intervento al fine di rimediare a quello che, inevitabilmente, è effetto pregiudizievole che si imputa in primis alla parte che non ha osservato gli oneri posti chiaramente e senza possibilità di equivoci dalla legge a suo carico, fin dal momento del deposito del ricorso per cassazione; 18. non a caso, la pronuncia di C., S.U., 21349 cit., fa leva su di una definizione resa possibile, da parte della Cassazione, sulla base degli «atti trasmessile» o « già in possesso » della stessa e non su un’attività di acquisizione materiale ancora da compiere; 19. d’altra parte, l’incombente richiesto e che rileva in questo caso afferisce ad una diligenza di base rispetto ad un giudizio impugnatorio, in cui è di assoluta evidenza l’esigenza che la parte si adoperi ab origine perché non manchi proprio l’oggetto del giudizio che è, in primis, l’atto decisorio contestato; 20. infine non possono qui rilevare le conclusioni di C., S.U., 8312/2019, su cui pur si argomenta nella memoria finale, in quanto in quella sede si è attuata un’apertura rispetto ad un diverso dato, ovverosia l’attestazione di conformità della copia “semplice” della sentenza telematica impugnata in cassazione; 21. in quella pronuncia, riguardante un elemento per così dire “estrinseco” (l’attestazione di conformità all’originale) si è consentita la sanatoria «entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio», ma pur sempre quando sia stata depositata almeno la copia semplice del provvedimento, la quale consente di apprezzare nella sua pienezza, pur se poi subordinatamente a quella sanatoria, il contenuto nel provvedimento impugnato; 22. infine -quanto ai profili di legittimità della norma o del sistema, parimenti evocati in memoria finale - C., S.U., 10648 cit. ha già precisato come il rapporto tra norme processuali interne e disciplina della C.E.D.U. consista nella «verifica che i giudici nazionali devono condurre» con riferimento « all'esistenza o meno di una restrizione sproporzionata al diritto di accesso della parte a un tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 15.9.2016 sul ricorso n. 32610/07 in causa Trevisanato, relativa al quesito di diritto regolato dall'art. 366 bis c.p.c.)», sicché è «necessaria continua ricerca di un punto di equilibrio, che, con riguardo ai limiti alle impugnazioni, consenta di bilanciare la esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella a un equo processo, da celebrare in tempi ragionevoli, come prescritto, con non minore forza, dall'art.47 della Carta di Nizza»; 23. analoghi principi sono poi sostanzialmente richiamati dalla successiva C., S.U., 21349 cit., precisandosi tuttavia che «le Sezioni Unite hanno osservato che “l’improcedibilità … trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza di avvio di un determinato processo. è stato insegnato anche che essa è compatibile con il diritto di accesso al giudice se configurata nelle fasi di impugnazione, risolvendosi altrimenti in una non ragionevole compromissione del diritto di difesa (…) La selezione delle impugnazioni da scrutinare nel merito va perciò compiuta se i termini fissati dal legislatore per la sequenza procedimentale siano stati rispettati” (Cass. SU n. 10648 del 2017) », qui ulteriormente richiamandosi la considerazione per cui la semplicità dell’incombente richiesto e la sua palese importanza, riguardando proprio il provvedimento censurato e dunque l’oggetto primo del decidere in sede di impugnazione, non lascia dubbi rispetto all’assenza di un’irrazionalità manifesta nel bilanciamento sottostante alla scelta normativa quale conseguente al diritto esistente; 24. questa S.C. ha del resto già ritenuto - lo si dice in aggiunta a quanto finora precisato rispetto alle ultime evoluzioni della giurisprudenza sui profili di diritto eurounitario e internazionale – che, sotto il profilo della questione di legittimità costituzionale ipotizzata dalla ricorrente – essa « è manifestamente infondata », con riferimento all'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., «nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., in quanto la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all'originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l'esercizio del diritto di difesa»(C. 22108/2006); 25. in definitiva il ricorso, come è consentito anche nel rito di cui all’art. 380-bis c.p.c. ( v. C. 21 563/2011; C. 5659/2017; C. 1540/2015; C. 1417/2019), va dichiarato improcedibile, senza nulla statuire sulle spese, in quanto la controparte è rimasta intimata; P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto del
Decreto Cassazione n. 37212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris