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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44984/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Rosina e SPINELLI Antonietta hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale le stesse sono state condannate per concorso in furto aggravato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., prevalente rispetto alle aggravanti per la SPINELLI, equivalente per la [OSCURATO:PERSONA] (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi reiterativi, non scanditi da un necessario confronto con le ragioni della decisione censurata, esposte al contrario in maniera congrua, logica e non contraddittoria dai giudici del gravame (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui presupposti di applicabilità dell'art. 131 bis, cod. pen., rilevandosi che correttamente i giudici territoriali l'hanno esclusa tenuto conto del titolo di reato e della pena edittale, poiché, ai fini della determinazione della pena a tali fini, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625, cod. pen., in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo, cfr. sez. 4, n. 9157 del 31/1/2018, Passa/acqua, Rv. 272190;sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033; infine, quanto al diniego delle generiche e relativo onere motivazionale, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] • D E P I T AT A 2,t2-4'7-va-e-Go_ecyy-(9232-(< [OSCURATO:PERSONA]:\C [OSCURATO:PERSONA]\ 2 2 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] Rosina e SPINELLI Antonietta hanno proposto ricorsi per cassazione, con separati atti e proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale le stesse sono state condannate per concorso in furto aggravato, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., prevalente rispetto alle aggravanti per la SPINELLI, equivalente per la [OSCURATO:PERSONA] (in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi reiterativi, non scanditi da un necessario confronto con le ragioni della decisione censurata, esposte al contrario in maniera congrua, logica e non contraddittoria dai giudici del gravame (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sui presupposti di applicabilità dell'art. 131 bis, cod. pen., rilevandosi che correttamente i giudici territoriali l'hanno esclusa tenuto conto del titolo di reato e della pena edittale, poiché, ai fini della determinazione della pena a tali fini, si deve tener conto delle circostanze di cui all'art. 625, cod. pen., in quanto ad effetto speciale perché implicanti un aumento di pena superiore ad un terzo, cfr. sez. 4, n. 9157 del 31/1/2018, Passa/acqua, Rv. 272190;sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033; infine, quanto al diniego delle generiche e relativo onere motivazionale, cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959); che alla inammissibilità segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] • D E P I T AT A 2,t2-4'7-va-e-Go_ecyy-(9232-(< [OSCURATO:PERSONA]:\C [OSCURATO:PERSONA]\ 2 2 5
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