CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 17205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel primo motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 63 e 69 cod. pen. con riferimento al giudizio di bilanciamento. La doglianza, riproduttiva della medesima censura già sollevata in appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, facendo riferimento alla gravità delle condotte, ha dato conto delle ragioni per le quali ha condiviso il giudizio di bilanciamento complessivamente effettuato dal giudice di primo grado. Tale valutazione, espressione di un giudizio di merito che risulta adeguato e corretto, non è sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. La doglianza, anche questa riproduttiva della medesima censura già oggetto del giudizio di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, facendo riferimento all'entità comunque non trascurabile delle somme sottratte e al danno complessivamente provocato alle persone offese, private di "tutto ciò che era nella loro concreta disponibilità" (cfr. pagina 5 sentenza impugnata), si è infatti unil'ormata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, per la quale l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il valore economico della cosa sottratta e degli ulteriori effetti pregiudizievoli sia pressoché irrisorio (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] re Estensor