CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 26949/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna,giudicando in sede di rinvio per effetto di annullamento disposto dalla Corte dicassazione con sentenza in data 14 febbraio 2025 di precedente ordinanza diinammissibilità dell’appello, ha confermato la sentenza in data 29 giugno 2020del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod.pen. commesso in data 18 febbraio 2020.All’imputato è stata contestata e riconosciuta la recidiva specifica edinfraquinquennale.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. con riguardo alladeterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto ditutti i parametri richiesti dalla predetta norma.[OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena nonè consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondatoperché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione dellapena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per lecircostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nelladiscrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principienunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamenteassolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI