Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 47021/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo del 13.02.2019 per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) 2 bis e 2 sexies DLvo 30.04.1992 n. 285, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.

Lamenta nella specie che a sostegno del rigetto la Corte territoriale ha adottato un apparato argomentativo insufficiente e illogico considerato che la condotta in è stata caratterizzata da una capacità offensiva minima o nulla e che l'imputato non ha precedenti penali e la condotta non è abituale.

Deduce inoltre l'intervenuta prescrizione il 14.01.2022 2.11 Procuratore generale in sede con la requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità. 3.Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle modalità della condotta e all'elevato grado di pericolo per la propria e l'altrui incolumità: il [OSCURATO:PERSONA] circolava di notte in una via ad alta densità di traffico della città di Palermo provocando un incidente stradale ( fol V).Di qui il giudice del merito con una valutazione insindacabile attinente ad elementi fattuali oggettivi ha tratto l'abitualità del comportamento dell'imputato, che può giustificare il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Né può porsi, in questa sede, la questione della declaratoria della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e cioè il 7.07.2022, considerato anche il periodo di sospensione per 175 giorni, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (cfr. Sez. ( Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400). 4.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Palermo del 13.02.2019 per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) 2 bis e 2 sexies DLvo 30.04.1992 n. 285, in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. Lamenta nella specie che a sostegno del rigetto la Corte territoriale ha adottato un apparato argomentativo insufficiente e illogico considerato che la condotta in è stata caratterizzata da una capacità offensiva minima o nulla e che l'imputato non ha precedenti penali e la condotta non è abituale. Deduce inoltre l'intervenuta prescrizione il 14.01.2022 2.11 Procuratore generale in sede con la requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità. 3.Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alle modalità della condotta e all'elevato grado di pericolo per la propria e l'altrui incolumità: il [OSCURATO:PERSONA] circolava di notte in una via ad alta densità di traffico della città di Palermo provocando un incidente stradale ( fol V).Di qui il giudice del merito con una valutazione insindacabile attinente ad elementi fattuali oggettivi ha tratto l'abitualità del comportamento dell'imputato, che può giustificare il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Né può porsi, in questa sede, la questione della declaratoria della prescrizione maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e cioè il 7.07.2022, considerato anche il periodo di sospensione per 175 giorni, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (cfr. Sez. ( Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400). 4.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 47021/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris