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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della cosiddetta "continuazione esterna", è privo di concreta specificità e non si confronta in alcun modo con l'ampia, logica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello sul motivo di appello proposto, reiterato in termini sostanzialmente identici in questa sede; che, invero, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DANIELE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della cosiddetta "continuazione esterna", è privo di concreta specificità e non si confronta in alcun modo con l'ampia, logica e puntuale motivazione resa dalla Corte di appello sul motivo di appello proposto, reiterato in termini sostanzialmente identici in questa sede; che, invero, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6
Sentenza Cassazione n. 12539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris