CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di entrambi i ricorrenti insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna dei ricorrenti per i reati di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni. Si contestava agli imputati di essere entrati all'interno di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via dopo avere rotto lo specchietto, senza prelevare nulla e di essersi dati alla fuga in modo pericoloso per sfuggire all'inseguimento della vettura con a bordo appartenenti alle forze dell'ordine, nei confronti dei quali ponevano altresì in essere atti di resistenza consumati attraverso una aggressione fisica che cagionavano ai due operanti lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 108 cod. proc. pen.): il difensore otteneva un rinvio per legittimo impedimento sicché l'udienza fissata per 15 settembre 2020 veniva differita al successivo 24 settembre; tuttavia l'ordinanza con la quale veniva disposto il differimento veniva notificata al difensore solo il 22 settembre, in modo intempestivo e non veniva notificata agli imputati detenuti. 2.2. violazione di legge (art. 56 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della desistenza: il divario spaziale e temporale intercorrente tra l'azione funzionale all'impossessamento e la violenza esercitata nei confronti degli operanti impedirebbe di ritenere integrata sia la tentata rapina impropria, che il meno grave reato di tentato furto, dato che l'imputato aveva abbandonato il progetto delittuoso senza essere condizionato da fattori esterni; 2.3. omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si instava per la derubricazione della tentata rapina impropria in furto tentato; tenuto conto dello scollamento dell'azione violenza rispetto al tentativo di impossessamento, l'unica veste giuridica assegnabile alla condotta, ove non si riconosca la desistenza invocata con il precedente motivo è quella di "tentato furto". 2.4. violazione di legge (artt. 114 e 116 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della condotta della [OSCURATO:PERSONA]: sarebbe carente la motivazione in ordine al riconoscimento della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen. e del concorso anomalo il cui riconoscimento era stato specificamente invocato con l'appello; 2.5. violazione di legge (art. 15 cod. pen.) e vizio di motivazione: nonostante la questione dell'assorbimento del reato di lesioni in quello di rapina fosse stato specificamente proposto con l'appello, la Corte territoriale non aveva fornito alcuna motivazione sul punto; 2.6. vizio di motivazione: il trattamento sanzionatorio sarebbe stato definito n modo eccessivamente oneroso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale non erano state concesse le attenuanti generiche, nonostante la stessa si fosse presentata spontaneamente al pubblico ministero per chiarire la sua posizione; 2.7. violazione di legge (art. 130 cod. proc. pen.): il dispositivo letto in udienza era stato illegittimamente modificato con ordinanza di correzione dell'errore materiale non comunicata alle parti. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la tempestività della notifica del verbale di udienza che dava atto dell'accoglimento dell'istanza di legittimo impedimento del difensore, è manifestamente infondato. La Cassazione ha già deciso, con specifico riguardo ai procedimenti camerali che il termine di comparizione di dieci giorni, previsto dall'art. 127, comma primo, cod. proc. pen., deve essere osservato a pena di nullità quando si tratta della prima udienza, mentre per i successivi rinvii, anche se motivati da legittimo impedimento della parte o del difensore, l'avviso dato non deve tenere conto del predetto termine, in quanto il legislatore ha ritenuto congrua a garantire la pienezza della difesa la sola dilazione iniziale, ed indifferente, a tali fini, la successiva cadenza delle udienze camerali, a prescindere dalle attività acquisitive e conoscitive compiute nel frattempo (Sez. 4, Sentenza n. 19019 del 02/04/2009, Proietto, Rv. 244007 - 01). Tale giurisprudenza è pacificamente estensibile al rito ordinario che prevede una unica dilazione: quella dei venti giorni intercorrenti tra la data di emissione del decreto che dispone il giudizio e la data del giudizio (art. 429 comma 3 cod. proc. pen.). In tal caso non si rinvengono, infatti, esigenze difensive da salvaguardare, tenuto conto dell'avvio ordinario del processo e della piena tutela del diritto della difesa di prendere cognizione degli atti: il rinvio è giustificato dall'accoglimento di una istanza di parte che "non" si fonda sulla necessità di prendere cognizione di atti, come nel caso previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. (in cui interviene un nuovo difensore) , ma solo sulla impossibilità del difensore di prendere parte alla udienza calendarizzata. Si afferma cioè che (a) nel caso in cui venga accolta una istanza di legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale, il rinvio non deve rispettare alcun termine dilatorio; (b) del pari non è soggetta a termini la notifica del verbale che indica la fissazione della data della nuova udienza di rinvio essendo solo necessario che sia sufficientemente tempestiva per consentire, in concreto, la partecipazione del difensore alla udienza di rinvio. Nel caso in esame la comunicazione della nuova udienza veniva effettuata ben due giorni prima dell'udienza di rinvio, in modo sicuramente tempestivo ed idoneo a consentire la partecipazione del difensore alla nuova udienza. 1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati in quanto la ricostruzione dei fatti posta alla base del riconoscimento della "desistenza" o della ipotesi del "tentato furto" non trovano conferma nella ricostruzione dei fatti che emerge dalla motivazione delle due sentenze conformi di merito. 1.2.1. In materia di desistenza il collegio ribadisce che la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T, Rv. 275647 - 01). Quanto alla assenza dell'oggetto della azione predatoria nel luogo dove lo stesso avrebbe dovuto trovarsi, la Cassazione ha già deciso che era immune da censure la decisione con cui il giudice d'appello ha ritenuto integrato il delitto di cui agli art. 56 e 624 cod. pen. nella condotta dell'imputato che, salito su un furgone parcheggiato sulla pubblica via, aveva rovistato all'interno di esso ed era, quindi, ridisceso senza asportare alcunché, per non avere trovato beni d'interesse (Sez. 5, Sentenza n. 36919 del 11/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241595 - 01). Nello stesso senso, è stato deciso che era configurabile il tentativo di rapina in un caso in cui l'imputato, dopo essere entrato in un esercizio commerciale con il volto travisato e con un grosso coltello da cucina in mano, intimando ai gestori di consegnargli quanto incassato, si era allontanato avendo verificato che nel registratore di cassa non vi era denaro (Sez. 2, Sentenza n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076 - 01). Deve pertanto ritenersi definitivamente superata la risalente giurisprudenza secondo cui beneficia del recesso colui che, introdottosi in una abitazione, nulla asporta per non avere rinvenuto nulla che lo interessasse (Sez. 4, Sentenza n. 2097 del 21/12/1988, dep. 1989, Zannoni, Rv. 180469 - 01). Il collegio, nel solco tracciato da tale giurisprudenza, ritiene che la assenza della refurtiva nel luogo dove secondo le massime di esperienza la stessa avrebbe dovuto trovarsi è un epifenomeno non sottoposto al controllo della volontà dei ricorrenti che determina - dall'esterno - la interruzione della progressione criminosa e non osta alla integrazione del delitto in forma tentata. Invero l'Inesistenza dell'oggetto" potrebbe - al più - inverare una ipotesi di reato impossibile, ove ne ricorrano le stringenti condizioni: si è tuttavia affermato che la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia "in rerum natura" ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale. La Corte ha precisato che il giudizio sull'inesistenza dell'oggetto materiale deve essere svolto con prognosi "ex ante", sì che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui si sia trovato l'agente ed escludere, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell'agente stesso, la sussistenza del reato soltanto quando la sussistenza dell'oggetto fosse improbabile nel momento di commissione dell'azione (Sez. 3, Sentenza n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, Ballo, Rv. 275569 - 01). In conclusione il collegio ritiene che, quando siano posti in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di cose altri, l'inesistenza dell'oggetto nel luogo in cui, secondo le massime di esperienza lo stesso avrebbe dovuto trovarsi (come nel caso di beni di valore all'interno di una automobile) non incide sulla integrazione del delitto nella dimensione del "tentativo", poiché l'inesistenza "casuale" dell'oggetto è evento estraneo alla volontà dell'agente. Nel caso in esame, il Tribunale, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, ha rilevato che l'impossessamento non era stata portato a termine poiché non era stata reperita la refurtiva, ed ha ritenuto che tale circostanza non fosse riconducibile ad una scelta volontaria dei ricorrenti. 1.2.2. E' esente da vizi anche la scelta di assegnare alla condotta la qualificazione di tentata rapina impropria piuttosto che - come invocato dal ricorrente - di tentato furto. Si ribadisce quanto già affermato dalla Cassazione, in materia di rapina consumata (ma il principio è applicabile anche al caso della rapina tentata), ovvero che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018, Belogrouh, Rv. 273617; Sez. 2, Sentenza n. 43764 del 04/10/2013, Mitrovic, Rv. 257310 - 01). Nel caso in esame dalla ricostruzione del fatto effettuata dalle due sentenze conformi di merito emergeva che i due corrieri si accorgevano di essere seguiti fin dal luogo del tentativo di impossessamento ([OSCURATO:PERSONA] in Roma) e si davano quindi alla fuga, che diveniva rocambolesca, una volta ricevuto I"alt" dagli operanti (la puntuale ricostruzione effettuata dal Tribunale veniva sostanzialmente confermata dalla Corte d'appello, che rilevava come la condotta violenta forse funzionale ad assicurarsi l'impunità: pag. 3 della sentenza impugnata). 1.3. I motivi che deducono l'illegittimità del mancato riconoscimento del concorso anomalo e dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.3.1. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta (Sez. 5, Sentenza n. 306 del 18/11/2020, dep. 2021, Tasca, Rv. 280489 - 01). Si riafferma altresì che in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, Sentenza n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977 - 01). La Corte di appello, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche escludeva il concorso anomalo, rilevando che la ricorrente aveva sicuramente la consapevolezza di quello che faceva l'[OSCURATO:PERSONA], dato che era stata insieme a lui durante tutte le fasi della condotta precedenti lo speronamento della vettura dei carabinieri , in seguito alla quale decideva di proseguire la sua fuga a piedi (pag. 3 della sentenza impugnata; il Tribunale, peraltro, trasmetteva gli atti in procura affinché valutasse se procedere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di una ricostruzione che, nel dare rilievo alla costante presenza della [OSCURATO:PERSONA] durante tutte le fasi della azione illecita implicitamente rileva e valorizza anche la inevitabile accettazione dell'evento più grave del furto progettato, ovvero della azione violenta consumata dopo il tentativo di spossessamento che ha integrato il tentativo di rapina impropria.. 1.4. E' manifestamente infondato anche il motivo che invoca l'assorbimento del reato di lesioni in quello di tentata rapina impropria. In via generale, il collegio riafferma che nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art.15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, Sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668 - 01). Con specifico riguardo all'invocato assorbimento delle lesioni nel delitto di rapina il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui quando la condotta di violenza, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto - come nel caso della rapina - è in esso interamente assorbita solo quando quando non provochi alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati (in materia di tentata estorsione: Sez. 2 , Sentenza n. 17427 del 21/02/2019, Mbaye, Rv. 276053 - 01;Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259556; risalente e conforme in materia di rapina: Sez. 1, Sentenza n. 12656 del 17/05/1977, Desiderio, Rv. 137050). Tanto premesso, il fatto che, nel caso in esame, la condotta violenta abbia cagionato lesioni refertate, giudicate guaribili in dieci giorni, esclude che si verta in un caso di assorbimento ed indica, invece, che si verte in un caso di concorso formale tra reati legati dall'aggravante del vincolo teleologico. La Corte territoriale, nel ricostruire il fatto nei termini decritti nei capi di imputazione, che contestano il concorso formale tra la tentata rapina e le lesioni, ha implicitamente risposto alla analoga doglianza difensiva proposta con la prima impugnazione. 1.5. Le doglianze proposte in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondate. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche le circostanze atipiche b venivano denegate tenuto conto della mancata emersione di elementi positivi e della temporanea irreperibilità della ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.6. L'ultimo motivo è fondato. La Corte di appello, senza procedere con le formalità previste dall'art. 130 cod. proc. pen. correggeva la sanzione inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] con il dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola da anni quattro, mesi sei di reclusione ed euro 2700 di multa ad anni sei mesi quattro di reclusione ed euro 2700 di multa; correggeva anche la pena inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] con il dispositivo di primo grado, riducendola da anni quattro di reclusione ed euro 1800 di multa ad anni quattro di reclusione ed euro 1200 di multa. La pena inflitta all'[OSCURATO:PERSONA] attraverso la procedura irregolare di correzione dell'errore materiale risulta dunque deteriore rispetto a quella inflitta dal dispositivo di sentenza redatto dal primo giudice. La Corte di appello, senza fissare la camera di consiglio prevista dall'art. 130 cod. proc. pen., riteneva di effettuare la correzione dando prevalenza a quanto emergeva dalla motivazione della sentenza di primo grado relativa all'Ahmetovic (in parte motiva il Tribunale determinava la pena dell'[OSCURATO:PERSONA] in anni sei mesi quattro ed euro 2700 di multa e quella della [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro di reclusione ed euro 1800 di multa).In via generale, il collegio riafferma che la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale (Sez. 6, Sentenza n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258) Nel caso di specie, il procedimento camerale previsto dall'art. 130 cod. proc. pen., che prevede la fissazione di un camera di consiglio con avviso alle parti, non è stato attivato: il che ha prodotto una nullità, tempestivamente dedotta, con il ricorso per cassazione che affligge, con effetto derivato, anche la determinazione della pena inflitta all'[OSCURATO:PERSONA], aggravata con provvedimento nullo, in violazione del divieto di reformatio in peius. L'erronea determinazione della pena può essere emendata in questa sede facendo ricorso alle facoltà concesse alla Cassazione dall'art. 62 lett. L) cod. proc. pen., tenuto conto la correzione non implica l'esercizio di alcun potere discrezionale. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in anni quattro e mesi sei di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso Dichiara inammissibile il ricor