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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48766/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla valutazione dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma 3 dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate dal giudice di merito.

Invero, la Corte d'appello di Trieste, con motivazione incensurabile, ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante in favore di Riva attribuendo rilevanza decisiva alle dimensioni e all'offensività del coltello sequestrato, alle modalità e al contesto dell'azione e, infine, ai numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti sul Riva, sintomatici di un'indole incline a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla valutazione dell'ipotesi di lieve entità ai sensi del comma 3 dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto già adeguatamente vagliate dal giudice di merito. Invero, la Corte d'appello di Trieste, con motivazione incensurabile, ha escluso il riconoscimento della circostanza attenuante in favore di Riva attribuendo rilevanza decisiva alle dimensioni e all'offensività del coltello sequestrato, alle modalità e al contesto dell'azione e, infine, ai numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti sul Riva, sintomatici di un'indole incline a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 48766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris