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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22094/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n.

Calvirisorta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

ARIO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di quote della società SPM Sri a lei intestate.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore costituito procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 512 bis e 513 bis cod. pen. per apparenza della motivazione rispetto alle circostanze nuove che evidenziavano la sopravvenuta insussistenza di un attuale e concreto periculum in mora con riguardo alla strumentalità dell'indicata società rispetto alla reiterazione delle condotte criminose oggetto di contestazione.

In particolare, si lamenta che con l'appello e con memoria integrativa depositata, successivamente all'udienza in cui si è discusso il gravame, il 23 settembre 2022, si erano rappresentate le seguenti nuove circostanze, sulle quali l'ordinanza impugnata aveva omesso un'effettiva valutazione: a) la scelta del principale imputato, [OSCURATO:PERSONA], di collaborare con la giustizia escludeva la reiterazione dei reati; b) questi era peraltro stato assolto dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. con conseguente dissequestro delle quote societarie della SPM Sri, essendosi esclusa la confisca per sproporzione delle stesse per i reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. per i quali era invece intervenuta condanna; c) l'ordinanza di dissequestro, non impugnata dal pubblico ministero - a differenza della sentenza di assoluzione - era divenuta esecutiva; d) era pacifico il ruolo di terza intestataria di buona fede della ricorrente - mai indagata - e il collaboratore di giustizia Iavarazzo aveva escluso il coinvolgimento della SPM in attività illecite; e) nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tuttora sub iudice nel giudizio ordinario pendente in primo grado, era stata revocata la misura cautelare personale; f) la condotta criminosa concernente il contestato reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. era stata contestata sino maggio 2017 e si era quindi interrotta; g) il mancato sequestro delle aziende ADV e PUBLIONE - società riconducibili a Iavarazzo e titolari e proprietarie degli impianti solo noleggiati da SPM, peraltro per un unico anno - rendeva in ogni caso non reiterabile la condotta contestata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Al di là del fatto che non può ovviamente dedursi in questa sede l'omessa valutazione di circostanze e documenti rassegnati con la memoria integrativa del 23 settembre 2022, successiva all'udienza in cui è stato celebrato il giudizio di appello cautelare, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere stato sostanzialmente proposto per ragioni non consentite, nonché per genericità.

2. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

3. Ciò premesso, osserva il Collegio come le doglianze articolate in ricorso in relazione alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato per disattendere la rilevanza dei pretesi nova addotti a sostegno della richiesta di revoca del sequestro, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge per apparenza di motivazione, attengano a profili di logicità dell'apparato argomentativo che in questa sede non possono essere analizzati e che, in parte, sono comunque inammissibili per genericità.

Il Tribunale, seguendo un iter logico-giuridico lineare ed aderente alle doglianze proposte quali riepilogate nella stessa ordinanza, ha infatti esposto le 3 L . ragioni dell'irrilevanza degli elementi addotti dall'appellante, dovendosi osservare, con riguardo ai punti più sopra riepilogati, quanto segue: a) premesso che il semplice fatto di essere divenuto collaboratore di giustizia non esclude il pericolo di reiterazione del reato (cfr., di recente, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari personali, Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Manadrillo, Rv. 276169), va rilevato che l'ordinanza afferma la permanenza delle ragioni di cautela connesse al sequestro delle quote della SMP, ritenuta riconducibile a Iavarazzo, senza che il fatto che egli sia divenuto collaboratore consenta di ritenere che affermi la verità quando riferisce di aspetti patrimoniali del giudizio (ciò che vale anche con riguardo a talune delle doglianze riepilogate sub d), sicché restituire le quote societarie all'odierna ricorrente equivarrebbe a rimetterle nella disponibilità dell'interponente e nel medesimo circuito illecito oggetto di giudizio; b) il sequestro delle quote - attesta l'ordinanza, senza che la ricorrente contesti specificamente l'affermazione dando prova di un travisamento - si riferisce anche ai reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. e, trattandosi di sequestro impeditivo, non rilevano dunque le censure svolte in ricorso circa l'omessa confisca per sproporzione con riguardo a tale ultimo reato; c) essendo il processo ancora in corso - come la stessa ricorrente ammette - nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a Iavarazzo, in grado di appello per la condanna da lui riportata con riguardo ai delitti di cui all'art. 512 bis cod. pen., quantomeno nei suddetti termini permane l'efficacia del disposto sequestro senza che l'ordinanza di restituzione emessa con riguardo all'assoluzione del solo Iavarazzo dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. possa quindi giustificare la restituzione delle quote; d) diversamente da quanto si allega in ricorso, l'ordinanza attesta che la buona fede protestata dalla ricorrente - indipendentemente dal fatto che non le siano state mosse formali contestazioni in giudizio - non può dirsi giudizialmente accertata, essendo lei, secondo l'impostazione d'accusa allo stato non esclusa e, anzi, sostanzialmente confermata dalla parziale condanna riportata in primo grado da Iavarazzo, uno dei soggetti interposti di cui quest'ultimo si avvaleva; e) la revoca della misura cautelare nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], concernendo il profilo della libertà personale (con il conseguente, osserva il Collegio, più stringente giudizio in tema di proporzionalità), di per sé non esclude l'opportunità di mantenere la cautela reale; 4 4„. f) stando al riepilogo dei motivi dell'appello cautelare contenuto nell'ordinanza impugnata - non specificamente contestato in ricorso - il profilo temporale dei reati oggetto di contestazione non risulta essere stato dedotto col gravame di merito e non può quindi in questa sede lamentarsi un'omessa motivazione sul punto; si aggiunga che la doglianza è comunque generica poiché il tema è evidentemente già stato superato col provvedimento genetico, su cui è sceso il c.d. giudicato cautelare, senza che possa rilevare quale fatto nuovo, soprattutto se non adeguatamente argomentato, il mero, successivo, decorso del tempo; g) la preclusione del giudicato cautelare - espressamente richiamata, in termini generali, dal provvedimento impugnato, senza che la ricorrente ne abbia contestato l'operatività - impedisce di ritenere fatto nuovo anche quello concernente il mancato sequestro dei compendi aziendali utilizzati per il tramite di SPM per la commissione dei reati, essendo già stata accertata la strumentalità di quest'ultima società rispetto alla commissione degli stessi e, dunque, la sussistenza di quel legame funzionale essenziale col reato che giustifica il sequestro preventivo (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Calvirisorta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ARIO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di quote della società SPM Sri a lei intestate. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore costituito procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 512 bis e 513 bis cod. pen. per apparenza della motivazione rispetto alle circostanze nuove che evidenziavano la sopravvenuta insussistenza di un attuale e concreto periculum in mora con riguardo alla strumentalità dell'indicata società rispetto alla reiterazione delle condotte criminose oggetto di contestazione. In particolare, si lamenta che con l'appello e con memoria integrativa depositata, successivamente all'udienza in cui si è discusso il gravame, il 23 settembre 2022, si erano rappresentate le seguenti nuove circostanze, sulle quali l'ordinanza impugnata aveva omesso un'effettiva valutazione: a) la scelta del principale imputato, [OSCURATO:PERSONA], di collaborare con la giustizia escludeva la reiterazione dei reati; b) questi era peraltro stato assolto dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. con conseguente dissequestro delle quote societarie della SPM Sri, essendosi esclusa la confisca per sproporzione delle stesse per i reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. per i quali era invece intervenuta condanna; c) l'ordinanza di dissequestro, non impugnata dal pubblico ministero - a differenza della sentenza di assoluzione - era divenuta esecutiva; d) era pacifico il ruolo di terza intestataria di buona fede della ricorrente - mai indagata - e il collaboratore di giustizia Iavarazzo aveva escluso il coinvolgimento della SPM in attività illecite; e) nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], tuttora sub iudice nel giudizio ordinario pendente in primo grado, era stata revocata la misura cautelare personale; f) la condotta criminosa concernente il contestato reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. era stata contestata sino maggio 2017 e si era quindi interrotta; g) il mancato sequestro delle aziende ADV e PUBLIONE - società riconducibili a Iavarazzo e titolari e proprietarie degli impianti solo noleggiati da SPM, peraltro per un unico anno - rendeva in ogni caso non reiterabile la condotta contestata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Al di là del fatto che non può ovviamente dedursi in questa sede l'omessa valutazione di circostanze e documenti rassegnati con la memoria integrativa del 23 settembre 2022, successiva all'udienza in cui è stato celebrato il giudizio di appello cautelare, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per essere stato sostanzialmente proposto per ragioni non consentite, nonché per genericità. 2. Come noto, infatti, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 3. Ciò premesso, osserva il Collegio come le doglianze articolate in ricorso in relazione alla motivazione contenuta nel provvedimento impugnato per disattendere la rilevanza dei pretesi nova addotti a sostegno della richiesta di revoca del sequestro, al di là della formale deduzione del vizio di violazione di legge per apparenza di motivazione, attengano a profili di logicità dell'apparato argomentativo che in questa sede non possono essere analizzati e che, in parte, sono comunque inammissibili per genericità. Il Tribunale, seguendo un iter logico-giuridico lineare ed aderente alle doglianze proposte quali riepilogate nella stessa ordinanza, ha infatti esposto le 3 L . ragioni dell'irrilevanza degli elementi addotti dall'appellante, dovendosi osservare, con riguardo ai punti più sopra riepilogati, quanto segue: a) premesso che il semplice fatto di essere divenuto collaboratore di giustizia non esclude il pericolo di reiterazione del reato (cfr., di recente, quanto alla sussistenza di esigenze cautelari personali, Sez. 1, n. 9417 del 22/01/2019, Manadrillo, Rv. 276169), va rilevato che l'ordinanza afferma la permanenza delle ragioni di cautela connesse al sequestro delle quote della SMP, ritenuta riconducibile a Iavarazzo, senza che il fatto che egli sia divenuto collaboratore consenta di ritenere che affermi la verità quando riferisce di aspetti patrimoniali del giudizio (ciò che vale anche con riguardo a talune delle doglianze riepilogate sub d), sicché restituire le quote societarie all'odierna ricorrente equivarrebbe a rimetterle nella disponibilità dell'interponente e nel medesimo circuito illecito oggetto di giudizio; b) il sequestro delle quote - attesta l'ordinanza, senza che la ricorrente contesti specificamente l'affermazione dando prova di un travisamento - si riferisce anche ai reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. e, trattandosi di sequestro impeditivo, non rilevano dunque le censure svolte in ricorso circa l'omessa confisca per sproporzione con riguardo a tale ultimo reato; c) essendo il processo ancora in corso - come la stessa ricorrente ammette - nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a Iavarazzo, in grado di appello per la condanna da lui riportata con riguardo ai delitti di cui all'art. 512 bis cod. pen., quantomeno nei suddetti termini permane l'efficacia del disposto sequestro senza che l'ordinanza di restituzione emessa con riguardo all'assoluzione del solo Iavarazzo dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. possa quindi giustificare la restituzione delle quote; d) diversamente da quanto si allega in ricorso, l'ordinanza attesta che la buona fede protestata dalla ricorrente - indipendentemente dal fatto che non le siano state mosse formali contestazioni in giudizio - non può dirsi giudizialmente accertata, essendo lei, secondo l'impostazione d'accusa allo stato non esclusa e, anzi, sostanzialmente confermata dalla parziale condanna riportata in primo grado da Iavarazzo, uno dei soggetti interposti di cui quest'ultimo si avvaleva; e) la revoca della misura cautelare nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], concernendo il profilo della libertà personale (con il conseguente, osserva il Collegio, più stringente giudizio in tema di proporzionalità), di per sé non esclude l'opportunità di mantenere la cautela reale; 4 4„. f) stando al riepilogo dei motivi dell'appello cautelare contenuto nell'ordinanza impugnata - non specificamente contestato in ricorso - il profilo temporale dei reati oggetto di contestazione non risulta essere stato dedotto col gravame di merito e non può quindi in questa sede lamentarsi un'omessa motivazione sul punto; si aggiunga che la doglianza è comunque generica poiché il tema è evidentemente già stato superato col provvedimento genetico, su cui è sceso il c.d. giudicato cautelare, senza che possa rilevare quale fatto nuovo, soprattutto se non adeguatamente argomentato, il mero, successivo, decorso del tempo; g) la preclusione del giudicato cautelare - espressamente richiamata, in termini generali, dal provvedimento impugnato, senza che la ricorrente ne abbia contestato l'operatività - impedisce di ritenere fatto nuovo anche quello concernente il mancato sequestro dei compendi aziendali utilizzati per il tramite di SPM per la commissione dei reati, essendo già stata accertata la strumentalità di quest'ultima società rispetto alla commissione degli stessi e, dunque, la sussistenza di quel legame funzionale essenziale col reato che giustifica il sequestro preventivo (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
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