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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 01421/2026

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avverso la sentenzadel 15/11/2024 della Corte di appello di B a ri ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sente nza in data 15 novembre 202 4 , ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto e punito dall’art. 9 5 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la sentenza pronunciatadal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 7 giugno 202 2 .

2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello presentato dal difensore dell’imputato era tardivo perché nel processo di primo grado il giudice aveva emesso la sentenza in data 7 giugno 2022, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 (scadent e il 05.09.2022), e aveva poi depositato la sentenza nei termini (il 20.06.2022); di talché dal 6 settembre 2022 (rectius, dal 05.09.2022) decorreva il termine di 45 giorni per proporre impugnazione ai sensi degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

Poiché,dunque, il termine per l’impugnazione scadeva il 20 ottobre 2022 e poiché l’atto era stato spedito dal difensore in data 25 ottobre 2022, come risultava dalla data di spedizione apposta sulla busta contenente il gravame e dalla annotazione apposta dal cancelliere nell’epigrafe della sentenza appellata, ne conseguiva che l’appello era stato proposto tardivamentee andava dichiarato inammissibile.

3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta inosservanza di norm e processual i stabilitea pena di inammissibilità , ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,e segnatamente degli artt. 591 e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente chela Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'impugnazione avverso la sentenza emessa in data 7giugno 2022 dal G .u.p. del Tribunale di Foggia fosse stata proposta solo il 25 ottobre 2022, data del timbro postale apposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla busta contenente il citato gravame; mentre, invece,l'atto di appello inoltrato a mezzo plico raccomandato era stato accettato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" di Torremaggiore (FG), società che si occupava di servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito(vds. scheda ditta: all. 3 al ricorso), in data 20 ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) e in pari data era stato inoltrato alla Corte d'Appello di Bari per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( vds. ricevuta di accettazione rilasciata in data 20.10.2022 dalla “[OSCURATO:PERSONA]”:all. 4 al ricorso).Sicché non assumeva alcuna rilevanza il timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. indicante una data successiva (25.10.2022), atteso che la [OSCURATO:PERSONA] SRLera ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con licenza n. 2730 del 2015 AUG/3786/29015, indicato nell'elenco operatori postali aggiornato al 23.10.2020 al n. 2112 pag. 38 di 58 di licenza individuale.Poiché la “ [OSCURATO:PERSONA] ” era autorizzata ad accettare corrispondenza con pieno valore legale e il gravameera stato accettato nel suo ufficio postale privato di Torremaggiore (FG) il giorno 20 ottobre 2022 e considerato che , ai sensi del l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. , “L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”, ne conseguiva che l'impugnazione avverso la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia era stata proposta nei termini di legge.

4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso èfondato.

2. Il ricorrente lamenta l’errore commesso dalla Corte di appello nel ritenere che l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 7 giugno 2022fosse stata proposta il 25 ottobre 2022, e quindi dopo il decorso del termine per l’impugnazione, scadente il 20 ottobre 2022 , avendo dato rilevanza alla data del timbro postale apposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla busta contenente l’atto di appello; mentre invece l'atto di appello inoltrato a mezzo plico raccomandato era stato accettato in data 20ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare)dalla "[OSCURATO:PERSONA]" di Torremaggiore (FG), ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA].

La circostanza relativa alla tempestività della proposizione dell’atto di appello è accertabile da questa Corte in quanto, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01 ; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 -01).

Ciò posto, osserva la Corte chedall'esame del fascicolo di ufficio risulta che nel dispositivo della sentenza pronunciata in data 7 giugno 2022 il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva indicato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; di talchéil termine per il deposito della motivazione scadeva il 5settembre 2022.

Risulta, poi, che la sentenza era stata depositata nei termini (il 20.06.2022).

Pertanto, il termine di 45 giorni per proporre impugnazionefissato dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza, e quindi dal 5settembre 2022; di talché l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione erail 20 ottobre 2022.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, poi, che , in effetti, l'atto di appello è stato inoltrato dal ricorrente a mezzo plico raccomandato accettato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" di Torremaggiore (FG), ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in data 20ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) e in pari data era stato inoltrato alla Corte d'Appello di Bariper il tramite di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (vds. ricevuta di accettazione rilasciata in data 20.10.2022 dalla “[OSCURATO:PERSONA]”:all. n. 4 al ricorso).

In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che “ L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”.

L’effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, D'aversa, Rv. 270967 –01; Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep. 2015, Panichi e altro, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Padovano, Rv. 258397 - 01).

Osserva, poi, la Corte che il principio per il quale il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, è da individuare nel momento in cui, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'attività incombente sul notificante è completata, deve essere applicato anche nell'ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale, ipotesi nella quale l'attività incombente sul notificante è completata con l'attestata consegna dell'atto all'ufficio postale(Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, D'Aversa, Rv. 270967 -01).

Applicando il richiamato principio , il momento di spedizione della raccomandata va fatto coincidere con quello, logicamente e storicamente precedente, di consegnaall'ufficio postale della raccomandata stessa.

Sicché non assumeva alcuna rilevanza il timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. indicante una data successiva (25.10.2022).

4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a lla Corte di appello di Bariper l’ulteriore corso Così deciso il 10/12/2025.

Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenzadel 15/11/2024 della Corte di appello di B a ri ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sente nza in data 15 novembre 202 4 , ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto e punito dall’art. 9 5 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso la sentenza pronunciatadal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 7 giugno 202 2 . 2. La Corte territoriale ha ritenuto che l’appello presentato dal difensore dell’imputato era tardivo perché nel processo di primo grado il giudice aveva emesso la sentenza in data 7 giugno 2022, riservandosi il deposito della motivazione nel termine di giorni 90 (scadent e il 05.09.2022), e aveva poi depositato la sentenza nei termini (il 20.06.2022); di talché dal 6 settembre 2022 (rectius, dal 05.09.2022) decorreva il termine di 45 giorni per proporre impugnazione ai sensi degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Poiché,dunque, il termine per l’impugnazione scadeva il 20 ottobre 2022 e poiché l’atto era stato spedito dal difensore in data 25 ottobre 2022, come risultava dalla data di spedizione apposta sulla busta contenente il gravame e dalla annotazione apposta dal cancelliere nell’epigrafe della sentenza appellata, ne conseguiva che l’appello era stato proposto tardivamentee andava dichiarato inammissibile. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta inosservanza di norm e processual i stabilitea pena di inammissibilità , ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,e segnatamente degli artt. 591 e 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente chela Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'impugnazione avverso la sentenza emessa in data 7giugno 2022 dal G .u.p. del Tribunale di Foggia fosse stata proposta solo il 25 ottobre 2022, data del timbro postale apposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla busta contenente il citato gravame; mentre, invece,l'atto di appello inoltrato a mezzo plico raccomandato era stato accettato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" di Torremaggiore (FG), società che si occupava di servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito(vds. scheda ditta: all. 3 al ricorso), in data 20 ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) e in pari data era stato inoltrato alla Corte d'Appello di Bari per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( vds. ricevuta di accettazione rilasciata in data 20.10.2022 dalla “[OSCURATO:PERSONA]”:all. 4 al ricorso).Sicché non assumeva alcuna rilevanza il timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. indicante una data successiva (25.10.2022), atteso che la [OSCURATO:PERSONA] SRLera ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] con licenza n. 2730 del 2015 AUG/3786/29015, indicato nell'elenco operatori postali aggiornato al 23.10.2020 al n. 2112 pag. 38 di 58 di licenza individuale.Poiché la “ [OSCURATO:PERSONA] ” era autorizzata ad accettare corrispondenza con pieno valore legale e il gravameera stato accettato nel suo ufficio postale privato di Torremaggiore (FG) il giorno 20 ottobre 2022 e considerato che , ai sensi del l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. , “L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”, ne conseguiva che l'impugnazione avverso la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Foggia era stata proposta nei termini di legge. 4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] MIGNOLO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Bari per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èfondato. 2. Il ricorrente lamenta l’errore commesso dalla Corte di appello nel ritenere che l'impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Foggia in data 7 giugno 2022fosse stata proposta il 25 ottobre 2022, e quindi dopo il decorso del termine per l’impugnazione, scadente il 20 ottobre 2022 , avendo dato rilevanza alla data del timbro postale apposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sulla busta contenente l’atto di appello; mentre invece l'atto di appello inoltrato a mezzo plico raccomandato era stato accettato in data 20ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare)dalla "[OSCURATO:PERSONA]" di Torremaggiore (FG), ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza relativa alla tempestività della proposizione dell’atto di appello è accertabile da questa Corte in quanto, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525 – 01 ; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 -01). Ciò posto, osserva la Corte chedall'esame del fascicolo di ufficio risulta che nel dispositivo della sentenza pronunciata in data 7 giugno 2022 il G.u.p. del Tribunale di Foggia aveva indicato in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; di talchéil termine per il deposito della motivazione scadeva il 5settembre 2022. Risulta, poi, che la sentenza era stata depositata nei termini (il 20.06.2022). Pertanto, il termine di 45 giorni per proporre impugnazionefissato dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorreva, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito della sentenza, e quindi dal 5settembre 2022; di talché l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione erail 20 ottobre 2022. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, poi, che , in effetti, l'atto di appello è stato inoltrato dal ricorrente a mezzo plico raccomandato accettato dalla "[OSCURATO:PERSONA]" di Torremaggiore (FG), ufficio postale privato riconosciuto a tutti gli effetti di legge dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in data 20ottobre 2022 (e cioè il giorno della scadenza del termine per impugnare) e in pari data era stato inoltrato alla Corte d'Appello di Bariper il tramite di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (vds. ricevuta di accettazione rilasciata in data 20.10.2022 dalla “[OSCURATO:PERSONA]”:all. n. 4 al ricorso). In tema di modalità di presentazione dell'atto di impugnazione, l'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che “ L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma”. L’effetto anticipatorio di cui all'art. 583, comma 2, cod. proc. pen. può legittimamente prodursi per gli atti di impugnazione spediti con raccomandata fornita dai servizi di recapito privato regolarmente autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico, anche se limitatamente alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, data di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, posto che solo sulla base di questa disposizione è stata sottratta al gestore del servizio universale identificato in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie" (Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, D'aversa, Rv. 270967 –01; Sez. 3, n. 20380 del 06/11/2014, dep. 2015, Panichi e altro, Rv. 263643; Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Padovano, Rv. 258397 - 01). Osserva, poi, la Corte che il principio per il quale il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante, scisso da quello del perfezionamento per il destinatario, è da individuare nel momento in cui, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, l'attività incombente sul notificante è completata, deve essere applicato anche nell'ipotesi di mera comunicazione di un atto a mezzo dell'ufficio postale, ipotesi nella quale l'attività incombente sul notificante è completata con l'attestata consegna dell'atto all'ufficio postale(Sez. 3, n. 38206 del 03/05/2017, D'Aversa, Rv. 270967 -01). Applicando il richiamato principio , il momento di spedizione della raccomandata va fatto coincidere con quello, logicamente e storicamente precedente, di consegnaall'ufficio postale della raccomandata stessa. Sicché non assumeva alcuna rilevanza il timbro di ricezione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. indicante una data successiva (25.10.2022). 4. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenzaimpugnata va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a lla Corte di appello di Bariper l’ulteriore corso Così deciso il 10/12/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01421/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris