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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22842/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2570/2024depositata il 26/09/2024.Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 2570/2024, pubblicata in data 26 settembre2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel regolare contraddittorio conl’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di TorreAnnunziata n. 3211/2023 depositata in data 26 agosto 2023.Quest’ultima aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 2.500,00- importo corrispondente alla somma di cui ad un buono fruttiferopostale serie AA2 emesso in data 28 maggio 2001 – in particolaredisattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odiernaricorrente.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso il gravame di [OSCURATO:PERSONA], osservando che correttamente il giudice di pace avevaritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odiernaricorrente in virtù della mancata consegna, all’atto dell’acquisto deltitolo nel 2001, del foglio informativo (F.I.A.) contenente le condizionidell’investimento - tra cui la data di scadenza del buono - per cui taleomissione aveva impedito al sottoscrittore di esercitaretempestivamente il proprio diritto al rimborso.Il Tribunale, infatti, ha affermato l’esistenza di un nesso tra ildecorso del termine di prescrizione e l’adempimento degli obblighiinformativi da parte dell’odierna ricorrente, concludendo che ladecorrenza della prescrizione presupponeva che il titolare fosse statoposto in grado di conoscere la scadenza del titolo e che tale conoscenzaera garantita proprio dalla consegna del foglio informativo oSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026dall’indicazione chiara delle condizioni sul titolo, nella specie nonapposta sul buono fruttifero.Ha quindi concluso il Tribunale che, in mancanza di tali elementi, ilrisparmiatore non era nelle condizioni di esercitare il proprio diritto eche conseguentemente, la prescrizione non poteva dirsi maturata, inapplicazione dell’art. 2935 c.c.3.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di TorreAnnunziata ricorre [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 9, D.M.19 dicembre 2000.Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che l’odiernointimato non potesse avere conoscenza del termine di scadenza deibuoni postali di cui si discute in assenza della consegna del F.I.A.In primo luogo, la ricorrente deduce che il Tribunale haerroneamente fatto riferimento a un obbligo – l’apposizionedell’etichetta informativa sul singolo buono - che era già stato abrogatodal D.M. 19 dicembre 2000, con la conseguenza che la mancataapposizione del tagliando non costituiva violazione né irregolarità.In secondo luogo, il ricorso deduce che, osservando un minimo didiligenza, l’intimato avrebbe potuto conseguire - facilmente edirettamente presso l’ufficio postale - le informazioni sul termine diSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026scadenza che avevano dichiarato di non conoscere, risultando il F.I.A.disponibile sia negli uffici postali sia su internet ed essendo peraltro iltermine di prescrizione previsto dall’art. 8 del D.M. del 19 dicembre2000 con durata decennale ex art. 2946 cod. civ., a decorrere dallascadenza della fruttuosità del titolo, su cui i creditori erano stati messinelle condizioni di avere – o avrebbero dovuto avere, usando l’ordinariadiligenza – sufficiente contezza.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art 2697 c.c.Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui la stessa haaffermato che la mancata consegna dl F.I.A. veniva a determinare laresponsabilità contrattuale dell’odierna ricorrente, con conseguenteobbligo per la società di risarcire il dannoIn primo luogo, si evidenzia che non emerge in alcun modo quandofosse stata dedotta una responsabilità contrattuale dell’odiernaricorrente.In secondo luogo, viene censurata l’affermazione del tribunalesecondo cui, non era stata raggiunta la prova della consegna del foglioinformativo, argomentando che non era onere dell’odierna ricorrentequello di dare prova della consegna del F.I.A.Obietta il ricorso che sarebbe stato semmai dell’attore dimostrarela mancata consegna del foglio informativo, trattandosi di fattocostitutivo del diritto azionato e che tale prova non è stata fornita,essendosi limitato l’intimato ad una mera allegazione.Evidenzia, infine, la ricorrente che la domanda è stata propostaoltre il termine decennale di conservazione documentale e che in ognicaso, gli obblighi informativi risultano adempiuti mediante la pubblicitàlegale dei decreti ministeriali.Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/20261.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4 “o in subordine n. 3)”, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art 112 c.p.c.Si censura nuovamente la decisione del Tribunale per averqualificato la domanda dell’odierno intimato in termini di risarcimentodel danno.Deduce la ricorrente che la domanda originaria era direttaesclusivamente al rimborso del buono mentre non era stata propostauna domanda risarcitoria autonoma.Argomenta, quindi, che il giudice d’appello avrebbe operato unaillegittima modifica della causa petendi, pronunciando su un titolorisarcitorio non dedotto in giudizio, con conseguente nullità dellasentenza per ultrapetizione.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.M.

Tesoro 19dicembre 2000 e degli artt. 1339, 1175, 1176 c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che non vi era in atti la prova dell’avvenuta consegna deldell’odierna ricorrente ai propri obblighi informativi e l’impossibilità perl’odierno intimato di conoscere la scadenza del titoloArgomenta il ricorso sia che il sottoscrittore – il quale avevadepositato in giudizio copia del buono postale - era già informato dellanatura “a termine” del titolo, risultante dalla dicitura sul buono sia che,essendo i buoni postali documenti di legittimazione e non titoli dicredito, la disciplina applicabile deriva dai decreti ministeriali, cheintegrano il contenuto del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c.Contesta, quindi, che la ricorrente sia venuta meno ai propriobblighi informativi e deduce che la conoscenza del termine diSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026scadenza del buono deriva dalla normativa di settore pubblicata; chetale conoscenza è presunta in capo ai risparmiatori e non dipendeesclusivamente dalla consegna del foglio informativo.1.5.

Con il quinto motivo – formulato in via gradata rispetto al terzomotivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art 1227 c.c.Argomenta il ricorso che, ipotizzando l’esistenza di un danno, lostesso sarebbe imputabile al comportamento del sottoscrittore che nonha esercitato l’ordinaria diligenza necessaria per conoscere lecondizioni del titolo, pur potendo agevolmente conoscere la disciplinaapplicabile e la scadenza.Deduce quindi che il danno era evitabile, con conseguenteapplicazione dell’art. 1227 c.c.1.6.

Con il sesto motivo – formulato in via gradata rispetto al terzomotivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per avere ilTribunale riconosciuto il risarcimento dei danni sebbene il diritto alrimborso del buono si fosse prescritto e per aver fatto decorrere laprescrizione dal momento della conoscenza del danno anziché dalmomento in cui il diritto poteva essere esercitato.Obietta la ricorrente che l’ignoranza del titolare non rileva ai finidella decorrenza del termine di prescrizione in quanto solo gliimpedimenti giuridici, e non quelli di fatto, possono precludere ladecorrenza del termine.2.

Il ricorso deve ritenersi fondato, nei termini che ci si appresta aprecisare, risultando tuttavia opportuna un’osservazione preliminare inordine alla qualificazione generale dell’azione proposta dall’odiernointimato.Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026L’odierna ricorrente, infatti, viene a ipotizzare - con il proprio terzomotivo – che la decisione impugnata abbia operato una riqualificazionedella domanda proposta dall’intimato, riconducendo la domandamedesima nell’alveo di un’azione risarcitoria.Osserva, tuttavia, questa Corte che la sentenza del Tribunale diTorre Annunziata non reca alcuna concreta affermazione in tal senso,essendosi il Tribunale limitato ad un disorganico richiamo diargomentazioni contenute in vari precedenti di merito, ivi compresa latesi della configurabilità di una responsabilità contrattuale dell’odiernaricorrente per la mancata consegna del F.I.A.Tale richiamo, tuttavia, non costituisce effettiva ratio decidendiemergendo in modo chiaro dall’insieme della motivazione che ilTribunale ha conservato la qualificazione dell’azione nei termini di meradomanda di rimborso del buono fruttifero; domanda a propria voltafondata sulla tesi – accolta in entrambi i gradi di giudizio – del mancatodecorso del termine di prescrizione in virtù dell’omessa consegna del3.

Operato tale chiarimento preliminare, il ricorso appare fondatoquanto ai motivi primo, quarto e sesto, i quali possono essereesaminati congiuntamente, essendo correlati.Questa Corte, infatti, intende dare continuità all’indirizzorecentemente espresso in una nutrita serie di propri precedenti (Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 3686 del 18/02/2026; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.4622 del 2026; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026 e lenon massimate Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4622 del 2026; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4654 del 2026; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5384 del2026; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 2026), con i quali è statoaffermato il principio per cui, in tema di buoni postali fruttiferi, poichéla disciplina normativa concernente il regime giuridico ai medesimiSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026buoni concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministerialiistitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del FoglioInformativo Analitico di cui all’art. 3 del D.M.

Tesoro 19 dicembre 2000all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nondetermina in capo al sottoscrittore un deficit informativo tale daprecludere la possibilità di conoscere la scadenza del buono medesimoe quindi né preclude il decorso della prescrizione ordinaria decennaleai sensi dell’articolo 2946 c.c. né integra una causa di sospensione dellamedesima prescrizione.Si può, in questa sede, richiamare testualmente la motivazionedell’ordinanza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5384 del 2026, le cuiargomentazioni vengono a sintetizzare il percorso ermeneutico allabase dell’orientamento espresso da questa Corte.“(…)9.

Giova rammentare che con il riordino della Cassa depositi eprestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata lapossibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche)di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni,rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, adottati su proposta del direttoregenerale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione dellecaratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia dipubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art.2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei Datapubblicazione 10/03/2026 decreti che stabiliscono le nuovecaratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postalifruttiferi sino ad allora emessi.Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicaz ion e 07/07/202610.

Mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altriprofili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il terminedi prescrizione, fissato in cinque anni, e riconosceva al governo il poteredi variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 nonsi occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare aisuccessivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economichedei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione.11.

In attuazione del menzionato art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999 èstato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che ibuoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a.con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie”con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tassodi interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile daun unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elementoritenuto necessario» (art. 2).12.

Il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce, inoltre, all’art. 3, cheladdove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo vieneconsegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenentela descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove ilbuono postale non è rappresentato da un documento cartaceo siprovvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare èconsegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativodell’emissione.13.

Il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre unavviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sonoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata dellecaratteristiche dei buoni fruttiferi postali.Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/202614.

Infine, l’art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferipostali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalladata di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi,salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con appositadelibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei creditiprescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne faccianorichiesta.15.

Quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa depositi eprestiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n.269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema digestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buonifruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministrodell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per ladeterminazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali edeconomiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia ditrasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11).16.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità inmateria di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buonipostali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale èrappresentato da documento cartaceo viene consegnato alsottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento delprestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativial servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare,comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato alsottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondoe terzo commi).17.

E’ stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta adisposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativoSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipicidell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento esulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che lecomunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferivengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nellaGazzetta Ufficiale, nel suo sito web ed eventualmente medianteesposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’entecollocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quartocomma).18.

Dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordinodi Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di unasimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmenteconsapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizionedel buono postale e si accompagnano alla consegna del titolosottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contrattoconcluso per iscritto.

Tali obblighi assolvono a una funzioneriepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa,consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione eagevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che sitratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediantel’applicazione di previsioni normative e aventi una durata nontrascurabile.

Si tratta di informazioni che non attengono alla fase dellaformazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta – e talvoltaspontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire losvolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzatodalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente suiSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazionicommerciali medesime.19.

In secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato conriferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez.Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, cometali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina èintegrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne ilprezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altroelemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, se un siffattomeccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale exart. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigoredel codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto delrendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello iusvariandi, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, qualequella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplinadel buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così comeintegrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro.20.

Da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigoresia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, lasottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscrittodel relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato,determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore el’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti inordine a un determinato programma negoziale, con conseguenteoperatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegnadel foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sulpiano dell’esecuzione del contratto.

Ciò trova conferma nel d.m. 6Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativoall’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo dimetterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) neilocali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamentodell’operazione negoziale.21.

La sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitoreabbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenzialidell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e ladurata del finanziamento.

Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro cheregola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene.

Il nucleoessenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale,infatti, non può che includere anche gli elementi che ne regolano lecondizioni economiche, così come indicati nel decreto istitutivodell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].22.

Non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata deltitolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra ilsottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non siaa conoscenza di tale elemento.23.

Orbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivoin esame verte sulla incidenza della mancata consegna del foglioinformativo analitico rispetto alla decorrenza del termine diprescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sul se lamancata consegna di tale documento impedisce l’inizio del decorso deltermine prescrizionale ordinario.Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/202624.

In proposito, si osserva, in primo luogo, che, come evidenziatonella riferita ricostruzione del quadro normativo, la consegna del fogliocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento eraprevista dall’art. 3, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, ma ilsuccessivo d.m. 6 ottobre 2004 si è limitato a stabilire che il collocatoremettesse a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico fogliinformativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischitipici dell'operazione, sulle caratteristiche economichedell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primocomma), nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore deldocumento medesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6,secondo comma).25.

Pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delledisposizioni contenute nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, puòritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m. 6ottobre 2004, avuto riguardo al fatto che quest’ultimo ha provvedutoa una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicitàe comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile aquella precedente, ma con contenuto diverso.26.

Da ciò consegue che in relazione all’operazione in esame,conclusasi, secondo l’accertamento del giudice di merito, in data 5settembre 2005 – e, dunque, sotto la vigenza del d.m. 6 ottobre 2004– non sussisteva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte diappello, alcun obbligo di consegna del foglio informativo a carico dellasocietà ricorrente.27.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che l’impossibilità di farvalere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza difatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e nonSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi,in cui rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anchese dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c.prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione dellaprescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193).

In altri termini, laprescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che sianopossibili connotazioni soggettive.28.

Invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che perdeterminare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizioper il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcunaqualificazione o caratteristica di tale condotta omissiva.

Pertanto, lalegge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivodell’inerzia, non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altrisoggetti eventualmente conferiscano a tale fatto.29.

Conferma della irrilevanza degli elementi soggettivi dell’inerziasi desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod.civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti diesercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio,domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali sirichiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare ildiritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamenteo per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione diesercitare il diritto spettante al dichiarante.30.

In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio deldiritto e l’esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione,risulta, inequivocabilmente, che l’elemento volontaristico, inteso comeintenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nelsecondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso eSez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026del compimento della prescrizione, è sufficiente il mancato esercizio deldiritto.31.

Eccezioni a questo principio sono, come accennato inprecedenza, unicamente quelle previste dall’art. 2941 cod. civ. qualicause di sospensione del termine prescrizionale.

Il n. 8 di taledisposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma sololimitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultatol’esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto).

Daciò può desumersi che l’ordinamento, in ragione dell’interesse allacertezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione èpreordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbianoostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma nonpresentanti carattere doloso.(…).”Alla luce dell’orientamento sin qui richiamato ed illustrato, appareevidente che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto inadeguatogoverno delle previsioni invocate dall’odierna ricorrente, affermando –peraltro in modo in parte confuso – che la circostanza della mancataconsegna del F.I.A. era idonea non è ben chiaro se ad impedire ildecorso della prescrizione ordinaria oppure ad interrompere il decorsodel termine di prescrizione.In tal modo, la decisione impugnata è venuta erroneamente adtermine di decorrenza della prescrizione – e non ad una oggettivaimpossibilità di esercitare il diritto – ponendosi in evidente contrastocon l’orientamento ora espresso da questa Corte.Dal che deriva l’accoglimento dei motivi di ricorso.4.

Consegue, a questo punto, segue l’assorbimento dei motiviresidui in quanto vertenti su questioni strettamente conseguenziali.Sez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/20265.

Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, c.p.c., con ilrigetto dell’originaria domanda formulata dall’odierno intimato.5.

Quanto al regime delle spese processuali, si ritiene opportunodisporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambii gradi di merito e del grado di legittimità, in considerazione del fattoche l’orientamento di cui si è data applicazione risulta ancora direcentissima formazione mentre all’epoca delle decisioni di meritorisultava assente un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità sulle questioni controverse.

P.Q.MLa Corte,accoglie primo, quarto e sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;decidendo nel merito, respinge la domanda originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA];compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizioCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 17 di 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]– intimato –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2570/2024depositata il 26/09/2024.Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 2570/2024, pubblicata in data 26 settembre2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel regolare contraddittorio conl’appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di TorreAnnunziata n. 3211/2023 depositata in data 26 agosto 2023.Quest’ultima aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 2.500,00- importo corrispondente alla somma di cui ad un buono fruttiferopostale serie AA2 emesso in data 28 maggio 2001 – in particolaredisattendendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odiernaricorrente.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso il gravame di [OSCURATO:PERSONA], osservando che correttamente il giudice di pace avevaritenuto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’odiernaricorrente in virtù della mancata consegna, all’atto dell’acquisto deltitolo nel 2001, del foglio informativo (F.I.A.) contenente le condizionidell’investimento - tra cui la data di scadenza del buono - per cui taleomissione aveva impedito al sottoscrittore di esercitaretempestivamente il proprio diritto al rimborso.Il Tribunale, infatti, ha affermato l’esistenza di un nesso tra ildecorso del termine di prescrizione e l’adempimento degli obblighiinformativi da parte dell’odierna ricorrente, concludendo che ladecorrenza della prescrizione presupponeva che il titolare fosse statoposto in grado di conoscere la scadenza del titolo e che tale conoscenzaera garantita proprio dalla consegna del foglio informativo oSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026dall’indicazione chiara delle condizioni sul titolo, nella specie nonapposta sul buono fruttifero.Ha quindi concluso il Tribunale che, in mancanza di tali elementi, ilrisparmiatore non era nelle condizioni di esercitare il proprio diritto eche conseguentemente, la prescrizione non poteva dirsi maturata, inapplicazione dell’art. 2935 c.c.3. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di TorreAnnunziata ricorre [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 9, D.M.19 dicembre 2000.Si censura la decisione impugnata per aver ritenuto che l’odiernointimato non potesse avere conoscenza del termine di scadenza deibuoni postali di cui si discute in assenza della consegna del F.I.A.In primo luogo, la ricorrente deduce che il Tribunale haerroneamente fatto riferimento a un obbligo – l’apposizionedell’etichetta informativa sul singolo buono - che era già stato abrogatodal D.M. 19 dicembre 2000, con la conseguenza che la mancataapposizione del tagliando non costituiva violazione né irregolarità.In secondo luogo, il ricorso deduce che, osservando un minimo didiligenza, l’intimato avrebbe potuto conseguire - facilmente edirettamente presso l’ufficio postale - le informazioni sul termine diSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026scadenza che avevano dichiarato di non conoscere, risultando il F.I.A.disponibile sia negli uffici postali sia su internet ed essendo peraltro iltermine di prescrizione previsto dall’art. 8 del D.M. del 19 dicembre2000 con durata decennale ex art. 2946 cod. civ., a decorrere dallascadenza della fruttuosità del titolo, su cui i creditori erano stati messinelle condizioni di avere – o avrebbero dovuto avere, usando l’ordinariadiligenza – sufficiente contezza.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art 2697 c.c.Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui la stessa haaffermato che la mancata consegna dl F.I.A. veniva a determinare laresponsabilità contrattuale dell’odierna ricorrente, con conseguenteobbligo per la società di risarcire il dannoIn primo luogo, si evidenzia che non emerge in alcun modo quandofosse stata dedotta una responsabilità contrattuale dell’odiernaricorrente.In secondo luogo, viene censurata l’affermazione del tribunalesecondo cui, non era stata raggiunta la prova della consegna del foglioinformativo, argomentando che non era onere dell’odierna ricorrentequello di dare prova della consegna del F.I.A.Obietta il ricorso che sarebbe stato semmai dell’attore dimostrarela mancata consegna del foglio informativo, trattandosi di fattocostitutivo del diritto azionato e che tale prova non è stata fornita,essendosi limitato l’intimato ad una mera allegazione.Evidenzia, infine, la ricorrente che la domanda è stata propostaoltre il termine decennale di conservazione documentale e che in ognicaso, gli obblighi informativi risultano adempiuti mediante la pubblicitàlegale dei decreti ministeriali.Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/20261.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4 “o in subordine n. 3)”, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art 112 c.p.c.Si censura nuovamente la decisione del Tribunale per averqualificato la domanda dell’odierno intimato in termini di risarcimentodel danno.Deduce la ricorrente che la domanda originaria era direttaesclusivamente al rimborso del buono mentre non era stata propostauna domanda risarcitoria autonoma.Argomenta, quindi, che il giudice d’appello avrebbe operato unaillegittima modifica della causa petendi, pronunciando su un titolorisarcitorio non dedotto in giudizio, con conseguente nullità dellasentenza per ultrapetizione.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del D.M. Tesoro 19dicembre 2000 e degli artt. 1339, 1175, 1176 c.c.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haaffermato che non vi era in atti la prova dell’avvenuta consegna deldell’odierna ricorrente ai propri obblighi informativi e l’impossibilità perl’odierno intimato di conoscere la scadenza del titoloArgomenta il ricorso sia che il sottoscrittore – il quale avevadepositato in giudizio copia del buono postale - era già informato dellanatura “a termine” del titolo, risultante dalla dicitura sul buono sia che,essendo i buoni postali documenti di legittimazione e non titoli dicredito, la disciplina applicabile deriva dai decreti ministeriali, cheintegrano il contenuto del rapporto ai sensi dell’art. 1339 c.c.Contesta, quindi, che la ricorrente sia venuta meno ai propriobblighi informativi e deduce che la conoscenza del termine diSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026scadenza del buono deriva dalla normativa di settore pubblicata; chetale conoscenza è presunta in capo ai risparmiatori e non dipendeesclusivamente dalla consegna del foglio informativo.1.5. Con il quinto motivo – formulato in via gradata rispetto al terzomotivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art 1227 c.c.Argomenta il ricorso che, ipotizzando l’esistenza di un danno, lostesso sarebbe imputabile al comportamento del sottoscrittore che nonha esercitato l’ordinaria diligenza necessaria per conoscere lecondizioni del titolo, pur potendo agevolmente conoscere la disciplinaapplicabile e la scadenza.Deduce quindi che il danno era evitabile, con conseguenteapplicazione dell’art. 1227 c.c.1.6. Con il sesto motivo – formulato in via gradata rispetto al terzomotivo - il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c. per avere ilTribunale riconosciuto il risarcimento dei danni sebbene il diritto alrimborso del buono si fosse prescritto e per aver fatto decorrere laprescrizione dal momento della conoscenza del danno anziché dalmomento in cui il diritto poteva essere esercitato.Obietta la ricorrente che l’ignoranza del titolare non rileva ai finidella decorrenza del termine di prescrizione in quanto solo gliimpedimenti giuridici, e non quelli di fatto, possono precludere ladecorrenza del termine.2. Il ricorso deve ritenersi fondato, nei termini che ci si appresta aprecisare, risultando tuttavia opportuna un’osservazione preliminare inordine alla qualificazione generale dell’azione proposta dall’odiernointimato.Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026L’odierna ricorrente, infatti, viene a ipotizzare - con il proprio terzomotivo – che la decisione impugnata abbia operato una riqualificazionedella domanda proposta dall’intimato, riconducendo la domandamedesima nell’alveo di un’azione risarcitoria.Osserva, tuttavia, questa Corte che la sentenza del Tribunale diTorre Annunziata non reca alcuna concreta affermazione in tal senso,essendosi il Tribunale limitato ad un disorganico richiamo diargomentazioni contenute in vari precedenti di merito, ivi compresa latesi della configurabilità di una responsabilità contrattuale dell’odiernaricorrente per la mancata consegna del F.I.A.Tale richiamo, tuttavia, non costituisce effettiva ratio decidendiemergendo in modo chiaro dall’insieme della motivazione che ilTribunale ha conservato la qualificazione dell’azione nei termini di meradomanda di rimborso del buono fruttifero; domanda a propria voltafondata sulla tesi – accolta in entrambi i gradi di giudizio – del mancatodecorso del termine di prescrizione in virtù dell’omessa consegna del3. Operato tale chiarimento preliminare, il ricorso appare fondatoquanto ai motivi primo, quarto e sesto, i quali possono essereesaminati congiuntamente, essendo correlati.Questa Corte, infatti, intende dare continuità all’indirizzorecentemente espresso in una nutrita serie di propri precedenti (Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 3686 del 18/02/2026; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.4622 del 2026; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 5578 del 12/03/2026 e lenon massimate Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4622 del 2026; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4654 del 2026; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5384 del2026; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 12123 del 2026), con i quali è statoaffermato il principio per cui, in tema di buoni postali fruttiferi, poichéla disciplina normativa concernente il regime giuridico ai medesimiSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026buoni concretamente applicabile va ricercata nei decreti ministerialiistitutivi delle corrispondenti serie, la mancata consegna del FoglioInformativo Analitico di cui all’art. 3 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000all’acquirente dei buoni, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nondetermina in capo al sottoscrittore un deficit informativo tale daprecludere la possibilità di conoscere la scadenza del buono medesimoe quindi né preclude il decorso della prescrizione ordinaria decennaleai sensi dell’articolo 2946 c.c. né integra una causa di sospensione dellamedesima prescrizione.Si può, in questa sede, richiamare testualmente la motivazionedell’ordinanza Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5384 del 2026, le cuiargomentazioni vengono a sintetizzare il percorso ermeneutico allabase dell’orientamento espresso da questa Corte.“(…)9. Giova rammentare che con il riordino della Cassa depositi eprestiti operato con il d.lgs. 30 giugno 1999, n. 284, si è confermata lapossibilità per l’ente di utilizzare fondi rimborsabili sotto forma (anche)di buoni fruttiferi postali per l’esercizio delle proprie funzioni,rimettendo a decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, adottati su proposta del direttoregenerale della Cassa depositi e prestiti, l’individuazione dellecaratteristiche di tali buoni e la definizione delle norme in materia dipubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori (art.2) e abrogando espressamente, dalla data di entrata in vigore dei Datapubblicazione 10/03/2026 decreti che stabiliscono le nuovecaratteristiche dei buoni fruttiferi postali, il capo VI del d.P.R. 29 marzo1973, n. 156 (cd. codice postale), che disciplinava i buoni postalifruttiferi sino ad allora emessi.Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicaz ion e 07/07/202610. Mentre il previgente codice postale disciplinava, tra gli altriprofili, la durata del buono postale, di regola trentennale, e il terminedi prescrizione, fissato in cinque anni, e riconosceva al governo il poteredi variare il rendimento del buono postale, il d.lgs. n. 284 del 1999 nonsi occupa di nessuno di questi aspetti, limitandosi a rinviare aisuccessivi decreti la definizione delle condizioni generali ed economichedei buoni fruttiferi postali oggetto delle serie in via di emissione.11. In attuazione del menzionato art. 2 d.lgs. n. 284 del 1999 èstato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il quale, nel premettere che ibuoni fruttiferi postali sono emessi da Cassa depositi e prestiti s.p.a.con la garanzia dello Stato e collocati da [OSCURATO:PERSONA] (art. 1), prevedeche «l’emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie”con decreti del Ministro […] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tassodi interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile daun unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elementoritenuto necessario» (art. 2).12. Il d.m. 19 dicembre 2000 stabilisce, inoltre, all’art. 3, cheladdove il buono postale è rappresentato da documento cartaceo vieneconsegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenentela descrizione delle caratteristiche dell'investimento, mentre laddove ilbuono postale non è rappresentato da un documento cartaceo siprovvede alla redazione per iscritto del contratto e un esemplare èconsegnato al sottoscrittore, unitamente al foglio informativodell’emissione.13. Il successivo art. 6 impone all’ente collocatore di esporre unavviso sulle condizioni praticate, rinviando ai fogli informativi, che sonoconsegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata dellecaratteristiche dei buoni fruttiferi postali.Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/202614. Infine, l’art. 8 prevede che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferipostali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalladata di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi,salva la facoltà della Cassa depositi e prestiti di disporre, con appositadelibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei creditiprescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne faccianorichiesta.15. Quindi, in relazione alla trasformazione di Cassa depositi eprestiti in società per azioni, operata con il d.l. 30 settembre 2003, n.269, è stata prevista da tale decreto l’istituzione di un sistema digestione separata relativo ai fondi rimborsabili sotto forma di buonifruttiferi postali (art. 8) e l’emanazione da parte del Ministrodell’economia e delle finanze di un decreto (anche) per ladeterminazione dei criteri per la definizione delle condizioni generali edeconomiche dei buoni fruttiferi postali, delle norme in materia ditrasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche (art. 11).16. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il d.m. 6ottobre 2004 con cui, con particolare riferimento alle formalità inmateria di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buonipostali fruttiferi, si è stabilito che laddove il buono postale èrappresentato da documento cartaceo viene consegnato alsottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento delprestito, mentre laddove il buono è dematerializzato i contratti relativial servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare,comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato alsottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito (art. 6, secondoe terzo commi).17. E’ stato, inoltre, stabilito che l’ente collocatore metta adisposizione del cliente nei locali aperti al pubblico un foglio informativoSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026contenente informazioni analitiche sull’emittente, sui rischi tipicidell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento esulle principali clausole contrattuali (art. 6, primo comma) e che lecomunicazioni dell’ente emittente ai titolari dei buoni postali fruttiferivengano effettuate mediante l’inserzione di appositi avvisi nellaGazzetta Ufficiale, nel suo sito web ed eventualmente medianteesposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico dell’entecollocatore e su quotidiani a diffusione nazionale (art. 6, quartocomma).18. Dal riferito quadro normativo emerge, in primo luogo, che gliobblighi informativi previsti dai decreti emanati a seguito del riordinodi Cassa depositi e prestiti non sono preordinati al riequilibrio di unasimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favoredell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmenteconsapevole, atteso che gli stessi si pongono a valle della sottoscrizionedel buono postale e si accompagnano alla consegna del titolosottoscritto ovvero, in caso di titolo dematerializzato, del contrattoconcluso per iscritto. Tali obblighi assolvono a una funzioneriepilogativa e ricognitiva dei termini dell’operazione conclusa,consentendo al sottoscrittore una loro più immediata individuazione eagevole memorizzazione, tanto più utile laddove si consideri che sitratta di rapporti la cui disciplina è etero-integrata mediantel’applicazione di previsioni normative e aventi una durata nontrascurabile. Si tratta di informazioni che non attengono alla fase dellaformazione del contratto, ma la cui condivisione è imposta – e talvoltaspontaneamente fornita dagli operatori – al fine di favorire losvolgimento di relazioni commerciali in un ambiente caratterizzatodalla fiducia reciproca, riducendo possibili incertezze dell’acquirente suiSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026termini contrattuali e, conseguentemente, inefficienze delle relazionicommerciali medesime.19. In secondo luogo, deve ritenersi che, come già affermato conriferimento alla disciplina del previgente codice postale (cfr. Cass., Sez.Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; successivamente, Cass. 14 febbraio2022, n. 4748), i buoni postali sono meri titoli di legittimazione, cometali privi dei requisiti di letteralità e astrattezza, e la loro disciplina èintegrata dai decreti ministeriali cui è affidato il compito di indicarne ilprezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, nonché ogni altroelemento ritenuto necessario e la cui conoscenza legale è affidato allapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se un siffattomeccanismo di integrazione ab externo del rapporto contrattuale exart. 1339 cod. civ. è ritenuto operante con riferimento, sotto il vigoredel codice postale, anche alle modifiche apportate sul contenuto delrendimento del buono in corso di vigenza, nell’esercizio dello iusvariandi, a maggiore ragione deve ammettersi in una situazione, qualequella in esame, in cui non è consentita alcuna modifica alla disciplinadel buono, la quale rimane consacrata nel relativo contratto, così comeintegrato dalle disposizioni dei decreti del Ministro.20. Da quanto esposto in precedenza consegue che, sotto il vigoresia del d.m. 19 dicembre 2000, sia del d.m. 6 ottobre 2004, lasottoscrizione e consegna del buono, ovvero la conclusione per iscrittodel relativo documento contrattuale in caso di buono dematerializzato,determina il perfezionamento del contratto tra il risparmiatore el’emittente e, dunque, la manifestazione del consenso delle parti inordine a un determinato programma negoziale, con conseguenteoperatività di eventuali obblighi informativi – tra cui, quello di consegnadel foglio informativo di cui all’art. 3, d.m. 19 dicembre 2000 – solo sulpiano dell’esecuzione del contratto. Ciò trova conferma nel d.m. 6Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 12 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026ottobre 2004 in cui l’obbligo di consegna di tale foglio informativoall’investitore non è più presente, essendo sostituito dall’obbligo dimetterlo a disposizione (in una versione più ricca di informazioni) neilocali aperti al pubblico, senza che ciò rilevi sul perfezionamentodell’operazione negoziale.21. La sottoscrizione del buono postula, pertanto, che l’investitoreabbia espresso il suo consenso in ordine agli elementi essenzialidell’operazione, quali l’importo sottoscritto, il tasso di interesse e ladurata del finanziamento. Ciò sia ove il buono postale o il documentocontrattuale sottoscritto rechi la indicazione di tali elementi, sia ove glistessi non siano stati ivi esplicitati, dovendosi ritenere che la loroconoscenza sia stata appresa dal sottoscrittore quanto meno a seguitodella pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto del Ministro cheregola l’emissione della specifica serie cui il buono appartiene. Il nucleoessenziale sul quale si forma il consenso all’acquisto del buono postale,infatti, non può che includere anche gli elementi che ne regolano lecondizioni economiche, così come indicati nel decreto istitutivodell’emissione pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA].22. Non può, dunque, fondatamente sostenersi che la durata deltitolo non faccia parte dell’accordo negoziale intervenuto tra ilsottoscrittore e l’emittente e che per tale ragione quest’ultimo non siaa conoscenza di tale elemento.23. Orbene, nel caso in esame la questione interessata dal motivoin esame verte sulla incidenza della mancata consegna del foglioinformativo analitico rispetto alla decorrenza del termine diprescrizione del diritto alla riscossione del buono, ossia sul se lamancata consegna di tale documento impedisce l’inizio del decorso deltermine prescrizionale ordinario.Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 13 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/202624. In proposito, si osserva, in primo luogo, che, come evidenziatonella riferita ricostruzione del quadro normativo, la consegna del fogliocontenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento eraprevista dall’art. 3, primo comma, d.m. 19 dicembre 2000, ma ilsuccessivo d.m. 6 ottobre 2004 si è limitato a stabilire che il collocatoremettesse a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico fogliinformativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischitipici dell'operazione, sulle caratteristiche economichedell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (art. 6, primocomma), nonché, per i buoni cartacei, la consegna al sottoscrittore deldocumento medesimo unitamente al regolamento del prestito (art. 6,secondo comma).25. Pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delledisposizioni contenute nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, puòritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m. 6ottobre 2004, avuto riguardo al fatto che quest’ultimo ha provvedutoa una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicitàe comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile aquella precedente, ma con contenuto diverso.26. Da ciò consegue che in relazione all’operazione in esame,conclusasi, secondo l’accertamento del giudice di merito, in data 5settembre 2005 – e, dunque, sotto la vigenza del d.m. 6 ottobre 2004– non sussisteva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte diappello, alcun obbligo di consegna del foglio informativo a carico dellasocietà ricorrente.27. In secondo luogo, deve evidenziarsi che l’impossibilità di farvalere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza difatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella chederiva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e nonSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 14 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi,in cui rientra l’ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anchese dovuta a ragioni oggettive, per i quali il successivo art. 2941 c.c.prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione dellaprescrizione (cfr. Cass. 29 giugno 2025, n. 17451; Cass. 28 aprile2022, n. 13343; Cass. 24 maggio 2021, n. 14193). In altri termini, laprescrizione rileva per il mero fatto dell’inerzia, senza che sianopossibili connotazioni soggettive.28. Invero, dalla disciplina della prescrizione emerge che perdeterminare l'estinzione del diritto è sufficiente il suo mancato esercizioper il tempo determinato dalla legge, non occorrendo, quindi, alcunaqualificazione o caratteristica di tale condotta omissiva. Pertanto, lalegge prende in considerazione unicamente il fatto oggettivodell’inerzia, non attribuendo alcuna rilevanza al significato che altrisoggetti eventualmente conferiscano a tale fatto.29. Conferma della irrilevanza degli elementi soggettivi dell’inerziasi desume a contrario dalla norma sull'interruzione (art. 2943 cod.civ.), che elenca una serie di fatti indicati dalla legge come atti diesercizio del diritto (notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio,domanda proposta nel corso di un giudizio, etc.) in relazione ai quali sirichiede che emerga in modo inequivocabile l'intento di esercitare ildiritto, eventualmente mediante una dichiarazione che, esplicitamenteo per implicito, manifesti puramente e semplicemente l'intenzione diesercitare il diritto spettante al dichiarante.30. In definitiva, dalla contrapposizione tra il mancato esercizio deldiritto e l’esercizio dello stesso idoneo a interrompere la prescrizione,risulta, inequivocabilmente, che l’elemento volontaristico, inteso comeintenzione del titolare, presenta rilevanza giuridica soltanto nelsecondo caso, restando confermato, quindi, che, ai fini del decorso eSez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 15 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/2026del compimento della prescrizione, è sufficiente il mancato esercizio deldiritto.31. Eccezioni a questo principio sono, come accennato inprecedenza, unicamente quelle previste dall’art. 2941 cod. civ. qualicause di sospensione del termine prescrizionale. Il n. 8 di taledisposizione attribuisce rilevanza alla condotta del debitore, ma sololimitatamente alla ipotesi in cui lo stesso abbia dolosamente occultatol’esistenza del debito (e sino a che il dolo non sia stato scoperto). Daciò può desumersi che l’ordinamento, in ragione dell’interesse allacertezza dei rapporti giuridici cui l’istituto della prescrizione èpreordinato, abbia inteso disinteressarsi di quelle condotte che abbianoostacolato l’esercizio del diritto, sebbene imputabili al debitore, ma nonpresentanti carattere doloso.(…).”Alla luce dell’orientamento sin qui richiamato ed illustrato, appareevidente che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto inadeguatogoverno delle previsioni invocate dall’odierna ricorrente, affermando –peraltro in modo in parte confuso – che la circostanza della mancataconsegna del F.I.A. era idonea non è ben chiaro se ad impedire ildecorso della prescrizione ordinaria oppure ad interrompere il decorsodel termine di prescrizione.In tal modo, la decisione impugnata è venuta erroneamente adtermine di decorrenza della prescrizione – e non ad una oggettivaimpossibilità di esercitare il diritto – ponendosi in evidente contrastocon l’orientamento ora espresso da questa Corte.Dal che deriva l’accoglimento dei motivi di ricorso.4. Consegue, a questo punto, segue l’assorbimento dei motiviresidui in quanto vertenti su questioni strettamente conseguenziali.Sez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 16 di 17Numero registro generale 24733/2024Numero sezionale 2948/2026Numero di raccolta generale 22842/2026Data pubblicazione 07/07/20265. Per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata in relazione aimotivi accolti.Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puòessere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, c.p.c., con ilrigetto dell’originaria domanda formulata dall’odierno intimato.5. Quanto al regime delle spese processuali, si ritiene opportunodisporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambii gradi di merito e del grado di legittimità, in considerazione del fattoche l’orientamento di cui si è data applicazione risulta ancora direcentissima formazione mentre all’epoca delle decisioni di meritorisultava assente un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità sulle questioni controverse. P.Q.MLa Corte,accoglie primo, quarto e sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;decidendo nel merito, respinge la domanda originariamenteproposta da [OSCURATO:PERSONA];compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizioCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 24733/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 17 di 17
Sentenza Cassazione n. 22842/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris