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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 maggio 2026

Cassazione n. 14604/2026

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TRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;1467 - resistente con mandato –avverso la sentenza n. 115/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,depositata il 16/05/2022 R.G.N. 315/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione del Tribunale di Savona del 25.5.2021, con la quale erastata respinta la domanda dal medesimo avanzata per far dichiararel’illegittimità del decreto del 15.9.2020 del Ministero dell’istruzione eNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026della ricerca – Ufficio scolastico dell’ambito di Savona, con cui erastata disposta la decadenza dalla sua nomina a docente di ruolo dellascuola primaria per mancata presa di servizio nel termine assegnato.Tale decadenza, secondo l’odierno ricorrente, era stata dispostaillegittimamente, poiché non aveva tenuto conto del suo giustificatoimpedimento ad assumere servizio nel termine assegnato, costituitodall’applicazione a suo danno di ordinanza di custodia cautelare incarcere, prontamente comunicata all’amministrazione scolastica dalsuo avvocato con richiesta di congelare temporaneamente la propriaposizione.Il rigetto della domanda così proposta è stato confermato dalla Corteterritoriale, sul presupposto che l’impedimento rappresentato dalricorrente non poteva costituire un giustificato motivo per la mancatatempestiva presa di servizio ai sensi dell’art. 436 d.lgs. 297/1994, nonavendo egli indicato la data della possibile cessazionedell’impedimento stesso, sicché non era possibile assegnagli unanuova data per la presa di servizio, non essendo prevedibili gli sviluppidel procedimento penale, considerata anche la gravità dei reaticontestati, autonomamente accertati dall’amministrazione scolasticaa seguito di informativa presso la Procura della repubblica procedente.Né, secondo i giudici di merito, poteva rilevare al riguardo lacircostanza della revoca della misura cautelare in data 17.09.2020,intervenuta quando la decadenza era stata già adottata il 15.09.2020,poiché l’Amministrazione era tenuta al riguardo ad effettuare unavalutazione della situazione da svolgersi necessariamente ex ante,sulla base degli elementi di conoscenza posseduti in quel momento,ed in funzione della tutela dell’interesse pubblico al regolare avvio ealla continuità del servizio scolastico, sotteso alla previsione di untermine di decadenza per l’immissione in servizio, rispetto al qualedoveva ritenersi recessivo l’interesse del lavoratore allaconservazione del posto di lavoro.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi diimpugnazione.Il Ministero dell’istruzione e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionaledella Liguria si sono difesi con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con un primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo laviolazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 436 d.lgs. n.297/1994 e degli art. 1256 e 1464 del c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la decisione della Corte territoriale perché essa,nell’escludere la sussistenza del giustificato motivo prospettato,aveva illegittimamente condizionato e subordinato l’esistenza delfatto impeditivo della presa di servizio alla necessaria comunicazionedella durata dello stesso, come pure della prevedibile data dicessazione della custodia cautelare, introducendo così un fatto nonprevisto dall’art 436 cit., e senza aver tenuto conto degli elementidedotti a sostegno dell’esistenza dell’impedimento oggettivo dedotto,fra i quali: l’impossibilità di effettuare ulteriori comunicazioni a causadello stato di carcerazione, che lo aveva messo nella situazione di nonconoscere nemmeno l’esito del reclamo al Tribunale della libertàproposto dal suo difensore; la mancanza di qualsiasi rispostadell’Amministrazione alla comunicazione di quest’ultimo; l’aver eglifatto tutto quanto gli era stato possibile nella condizione in cui sitrovava all’epoca, giacché, appena scarcerato, si era presentato perla presa di servizio presso l’istituto scolastico indicato dal Ministerodell’Istruzione, apprendendo solo in tale occasione della decadenzanelle more pronunciata, che non gli era stata nemmeno comunicatain precedenza.Il ricorrente contesta altresì l’interpretazione data dalla Corteterritoriale al precedente di legittimità invocato a sostegno delle sueconclusioni, e cioè la sentenza n. 6743/2022, la quale compie unanetta distinzione fra le motivazioni personali del lavoratore cheNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026debbono essere oggetto di valutazione da parte della PA ed il caso incui l’impedimento sia del tutto grave ed obiettivo.2.

Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione efalsa applicazione del comma 4 dell’art. 436 d. lgs. n. 297 del 1994in combinato disposto con l’art. 9 comma 2 del dpr [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territorialeconsiderato utile la presentazione del ricorrente, appena scarcerato,per effettuare la presa di servizio la quale, seppur avvenuta in ritardo,doveva considerarsi valida in considerazione dell’art. 9, comma 2, cit.,che prevede il differimento degli effetti economici per il dipendenteche assuma servizio tardivamente per giustificato motivo.3.

Con un ulteriore mezzo di censura, il ricorrente ha dedotto laviolazione del principio di affidamento e buona fede, degli artt. 1, e21-octies l. 241/1990, nonché violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, poiché la Corteterritoriale non aveva dichiarato l’illegittimità del decreto didecadenza dalla nomina in violazione dei principi di affidamento,buona fede, e leale collaborazione.4.

Con l’ultimo motivo di impugnazione, è stata invece dedotta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, Cost, incombinato disposto con l’art. 7 della Cedu la Direttiva U.E.n.2016/343, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, essendo stato violatoil principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva;secondo il ricorrente, nel negare l’accoglimento delle domandespiegate, la Corte territoriale ha valutato soltanto l’applicazione dellamisura carceraria per delitti di estrema gravità, non tenendo però inconsiderazione: l’annullamento di tale misura, di natura del tuttoprovvisoria, perché considerata del tutto illegittima; il suo stato diincensuratezza; l’inesistenza di un provvedimento di rinvio a giudizioper i reati contestati al momento dell’adozione della decadenza.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/20265.

Il primo motivo di ricorso, volto a far valere la violazione dell’art.436, comma 4, del d.lgs n. 297/1994, recante il t.u. delle disposizioniper il personale della scuola pubblica, è fondato.Tale disposizione prevede espressamente che “Decade parimenti dallanomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume serviziosenza giustificato motivo entro il termine stabilito”.L’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994 è stato interpretato dallagiurisprudenza di legittimità (v.

Cass. n. 6743/2022), nel senso cheesso, al pari delle analoghe disposizione dettate dagli artt. 9 delD.P.R. n. 3 del 1957 e 17 del D.P.R. n. 487 del 1994 in materia diassunzione a seguito di procedure concorsuali, rimette alla PubblicaAmministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno delgiustificato motivo, e non riconosce, quindi, un diritto incondizionatoal differimento della presa di servizio perché il termine ivi previstoper tale incombente è imposto a tutela di interessi pubblici, chepossono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualoraquest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscanola condotta doverosa.La decisione sopra richiamata ha in proposito precisato che “ Si deveessere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto,connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che rendail differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nellanecessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generaligarantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essereprevalente (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa - cfr.fra le tante C.d.S. n. 4513/2019 e C.d.S. n. 3870/2015)”.Tale decisione, richiamata anche dalla sentenza impugnata, sottolineail fatto che l’impedimento, per essere legittimo ed ostativo alla presadi servizio nel termine assegnato dalla P.A., deve rivestire i caratteridella gravità, non rilevando invece motivazioni personali legate ascelte di convenienza o opportunità soggettiva.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026Nel medesimo senso si è espressa anche la giurisprudenzaamministrativa richiamata nella medesima decisione, in particolarecon la sentenza del Consiglio di stato n. 3870/2015 pronunciata conriferimento alle analoghe disposizioni dell'art.17 del D.P.R. del 9maggio 1994, n. 487, in ordine alla cui applicazione, si è affermatoche «l'unica ipotesi contemplata dalla norma ai fini della decadenzadalla nomina concerne la mancata assunzione del servizio nonsupportata da una congrua motivazione.

La congrua motivazione deveritenersi sussistente per giurisprudenza pacifica ove fondata suragioni serie, gravi ed obiettive che abbiano determinato ilcomportamento del soggetto.

Circostanze similari sono staterinvenute in gravi stati di salute, in vicende inaspettate attinenti allostato familiare, in situazioni particolari che abbiano reso giustificabilel'azione diversa da quella asseritamene doverosa mentre sono statiesclusi motivi meramente personali tali da rendere il comportamentosolo più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo ad un interesseapprezzabile, non giustificano comunque la violazione di uncomportamento ritenuto doveroso (ex multis Cons.

Stato, V Sezione,9 ottobre 2007, n. 5277)».La Corte territoriale, non si è attenuta a tali principi, non essendosisoffermata a valutare la serietà e gravità dell’impedimento dedottodal ricorrente, poiché ha dato prevalenza al fatto che esso fosse didurata non prevedibile, tale perciò da escludere la sussistenza di «ungiustificato motivo cui correlare la fissazione di una nuova data per lapresa di servizio, poiché l’interesse dell’appellante ad un rinvio sinedie (come espresso nella richiesta di congelamento dell’incarico)doveva ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblico al regolareavvio e alla continuità del servizio scolastico sotteso alla previsione diun termine di decadenza per l’immissione in servizio».La stessa Corte ha quindi motivato l’esclusione della giustificatezzadel motivo addotto in base all’assenza di comunicazione deldipendente in ordine alla data di possibile cessazioneNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026dell’impedimento, «risultando così legittima la decadenza dallanomina, disposta il 15.9.2020 dopo un congruo intervallo di attesa diquindici giorni entro il quale il Bellissimo ben avrebbe potutoaggiornare l’Amministrazione sulla possibile evoluzione dellasituazione.»Nell’affermare ciò la Corte, oltre a non aver tenuto conto di quantoindicato nella comunicazione (riportata a pag. 9 della sentenzaimpugnata) del difensore del Bellissimo, che aveva fatto riserva di«inviare successivamente documentazione integrativa eventualmenterichiesta», ha improntato la verifica della correttezza dell’operatodella P.A. su elementi diversi da quelli che dovevano essere presi inconsiderazione in base alla normativa sopra richiamata, così comeinterpretata dalla giurisprudenza.La valutazione anzidetta è stata infatti operata sulla base dell’assenzadi un diritto incondizionato del dipendente al differimento della presadi servizio, e sulla base della mancata comunicazione, anchesuccessivamente a quella inoltrata dal suo difensore, della possibilecessazione dell’impedimento, escludendo così che «quest’ultimopotesse costituire un giustificato motivo per il differimento sine diedella presa di servizio, in attesa degli sviluppi del tutto incerti etemporalmente non prevedibili del procedimento penale».Ma il giustificato motivo cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 436 deld.lgs n. 297/1994, deve riguardare le ragioni addotte dal dipendenteper l’impedimento a prendere servizio nel termine assegnato, non ildifferimento del termine per effettuare ciò, come può desumersi dalfatto che tale disposizione correla il giustificato motivo alla mancatapresa di servizio nel termine assegnato e non al periodo di tempo peril quale il motivo è destinato a protrarsi, non rilevando pertanto ladurata, certa o presumibile, dell’impedimento, ma la natura di questo.Come affermato da Cons.

Stato n. 4513/2019, con riferimento alla giàcitata disposizione di cui all'art. 17 D.P.R. n. 487/1994, «l'unicaipotesi contemplata dalla norma ai fini della decadenza dalla nominaNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026concerne la mancata assunzione del servizio non supportata da unacongrua motivazione, la quale deve ritenersi sussistente pergiurisprudenza pacifica ove fondata su ragioni serie, gravi ed obiettiveche abbiano determinato il comportamento del soggetto.Circostanze similari sono state rinvenute in gravi stati di salute, invicende inaspettate attinenti allo stato familiare, in situazioniparticolari che abbiano reso giustificabile l'azione diversa da quellaasseritamene doverosa mentre sono stati esclusi motivi meramentepersonali tali da rendere il comportamento solo più conveniente e leragioni che, pur rispondendo ad un interesse apprezzabile, nongiustificano comunque la violazione di un comportamento ritenutodoveroso (cfr., ex multis, Cons.

Stato, Sez.

V, 9 ottobre 2007 n.5277)».Negli stessi termini si è pronunciato anche Cons.

Stato n. 5092/2000,il quale ha affermato che le norme sulla presa di servizio del pubblicodipendente stabiliscono il «principio generale secondo cui ladecadenza dalla nomina di un dipendente che non assuma servizioentro il termine stabilito può essere disposta solo se non vi sia ungiustificato motivo (Sez V, 23 marzo 1991, n. 325).

Esse fondano, diconseguenza, l'obbligo per l'Amministrazione di accertare se talemotivo sussista e perciò, anche, di considerare quanto proposto alriguardo da chi ha conseguito la nomina e di darne espressavalutazione, purché il motivo sia stato prospettato nel terminestabilito per la assunzione in servizio e salva, ovviamente, ogni finaledeterminazione dell'Amministrazione stessa.È appena il caso di osservare che, pur essendo difficile prevedere inastratto tutti i motivi che giustificano la mancata tempestivaassunzione in servizio, si deve trattare, in ogni caso, di ragioni gravied obiettive, tali da rendere impossibile (secondo un comune criteriodi ragionevolezza), il rispetto del termine stabilitodall'amministrazione.

In questo senso, può trattarsi di circostanzeNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026allo stato familiare, ovvero di situazioni particolari, tali da nonconsentire l'assunzione del servizio».Alla luce di tale quadro normativo, così come interpretato dallagiurisprudenza, ciò che l’amministrazione deve valutare è se ilgiustificato motivo addotto consista in un impedimento dovuto asituazioni serie, gravi e obiettive, o ad altre situazioni, non prevedibilidal legislatore, che però abbiano reso giustificabile l'azione diversa daquella ritenuta doverosa, o se invece tale giustificato motivo consistain ragioni meramente personali, tali da rendere la mancata presa diservizio solo più conveniente per l’interessato, o in ragioni che, purrispondendo ad un interesse apprezzabile, non giustificano comunquela violazione di un comportamento ritenuto doveroso.In base a quanto affermato da Cons.

Stato n. 3870 del 2015 cit., incapo all’amministrazione che ha accertato la mancata presa di servizioe valutato le ragioni comunicate dal dipendente, residua il solocompito di indicare il termine entro il quale questi debba presentarsisul posto di lavoro «non essendo dalla norma richiesta alcuna attivitàistruttoria ulteriore».Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, in baseai principi sopra richiamati, non spettava perciò all’odierno ricorrentechiedere la fissazione di un nuovo termine, ricadendo invecesull’amministrazione l’obbligo di indicare una nuova data per la presadi servizio, senza che potesse attribuirsi rilevanza determinanteall’iniziativa autonomamente assunta, ma non obbligatoria, peraccertare presso la competente Procura della Repubblica la durataprevedibile dell’impedimento, facendo discendere dalla suaimprevedibilità l’esclusione del giustificato motivo anzidetto.Nessuna valutazione risulta esser stata svolta con riferimento allagravità e serietà dell’impedimento alla presa di servizio rappresentatodal ricorrente, il quale non dipendeva da una causa ascrivibile alla suavolontà, né da una scelta di convenienza o opportunità personale.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026L’assenza di una valutazione delle giustificazioni fornite dal ricorrente,sia da parte dell’amministrazione che della sentenza impugnata, sitraducono nella denunciata violazione del comma 4 dell’art. 436 d.lgs.n. 297/1994, tale da comportare la cassazione di tale sentenza, conrinvio alla corte di appello di Genova, in diversa composizione, chedovrà riesaminare la sussistenza del giustificato motivo per lamancata tempestiva presa di servizio del ricorrente secondo leindicazioni in precedenza richiamate, e pronunciarsi anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo restano assorbitigli altri motivi di ricorso.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo ricorso e, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;1467 - resistente con mandato –avverso la sentenza n. 115/2022 della CORTE D'APPELLO di GENOVA,depositata il 16/05/2022 R.G.N. 315/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ladecisione del Tribunale di Savona del 25.5.2021, con la quale erastata respinta la domanda dal medesimo avanzata per far dichiararel’illegittimità del decreto del 15.9.2020 del Ministero dell’istruzione eNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026della ricerca – Ufficio scolastico dell’ambito di Savona, con cui erastata disposta la decadenza dalla sua nomina a docente di ruolo dellascuola primaria per mancata presa di servizio nel termine assegnato.Tale decadenza, secondo l’odierno ricorrente, era stata dispostaillegittimamente, poiché non aveva tenuto conto del suo giustificatoimpedimento ad assumere servizio nel termine assegnato, costituitodall’applicazione a suo danno di ordinanza di custodia cautelare incarcere, prontamente comunicata all’amministrazione scolastica dalsuo avvocato con richiesta di congelare temporaneamente la propriaposizione.Il rigetto della domanda così proposta è stato confermato dalla Corteterritoriale, sul presupposto che l’impedimento rappresentato dalricorrente non poteva costituire un giustificato motivo per la mancatatempestiva presa di servizio ai sensi dell’art. 436 d.lgs. 297/1994, nonavendo egli indicato la data della possibile cessazionedell’impedimento stesso, sicché non era possibile assegnagli unanuova data per la presa di servizio, non essendo prevedibili gli sviluppidel procedimento penale, considerata anche la gravità dei reaticontestati, autonomamente accertati dall’amministrazione scolasticaa seguito di informativa presso la Procura della repubblica procedente.Né, secondo i giudici di merito, poteva rilevare al riguardo lacircostanza della revoca della misura cautelare in data 17.09.2020,intervenuta quando la decadenza era stata già adottata il 15.09.2020,poiché l’Amministrazione era tenuta al riguardo ad effettuare unavalutazione della situazione da svolgersi necessariamente ex ante,sulla base degli elementi di conoscenza posseduti in quel momento,ed in funzione della tutela dell’interesse pubblico al regolare avvio ealla continuità del servizio scolastico, sotteso alla previsione di untermine di decadenza per l’immissione in servizio, rispetto al qualedoveva ritenersi recessivo l’interesse del lavoratore allaconservazione del posto di lavoro.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026Avverso la decisione della Corte territoriale ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi diimpugnazione.Il Ministero dell’istruzione e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionaledella Liguria si sono difesi con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con un primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo laviolazione e falsa applicazione del comma 4 dell’art. 436 d.lgs. n.297/1994 e degli art. 1256 e 1464 del c.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la decisione della Corte territoriale perché essa,nell’escludere la sussistenza del giustificato motivo prospettato,aveva illegittimamente condizionato e subordinato l’esistenza delfatto impeditivo della presa di servizio alla necessaria comunicazionedella durata dello stesso, come pure della prevedibile data dicessazione della custodia cautelare, introducendo così un fatto nonprevisto dall’art 436 cit., e senza aver tenuto conto degli elementidedotti a sostegno dell’esistenza dell’impedimento oggettivo dedotto,fra i quali: l’impossibilità di effettuare ulteriori comunicazioni a causadello stato di carcerazione, che lo aveva messo nella situazione di nonconoscere nemmeno l’esito del reclamo al Tribunale della libertàproposto dal suo difensore; la mancanza di qualsiasi rispostadell’Amministrazione alla comunicazione di quest’ultimo; l’aver eglifatto tutto quanto gli era stato possibile nella condizione in cui sitrovava all’epoca, giacché, appena scarcerato, si era presentato perla presa di servizio presso l’istituto scolastico indicato dal Ministerodell’Istruzione, apprendendo solo in tale occasione della decadenzanelle more pronunciata, che non gli era stata nemmeno comunicatain precedenza.Il ricorrente contesta altresì l’interpretazione data dalla Corteterritoriale al precedente di legittimità invocato a sostegno delle sueconclusioni, e cioè la sentenza n. 6743/2022, la quale compie unanetta distinzione fra le motivazioni personali del lavoratore cheNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026debbono essere oggetto di valutazione da parte della PA ed il caso incui l’impedimento sia del tutto grave ed obiettivo.2. Con il secondo motivo di ricorso, è stata dedotta la violazione efalsa applicazione del comma 4 dell’art. 436 d. lgs. n. 297 del 1994in combinato disposto con l’art. 9 comma 2 del dpr [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 3in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte territorialeconsiderato utile la presentazione del ricorrente, appena scarcerato,per effettuare la presa di servizio la quale, seppur avvenuta in ritardo,doveva considerarsi valida in considerazione dell’art. 9, comma 2, cit.,che prevede il differimento degli effetti economici per il dipendenteche assuma servizio tardivamente per giustificato motivo.3. Con un ulteriore mezzo di censura, il ricorrente ha dedotto laviolazione del principio di affidamento e buona fede, degli artt. 1, e21-octies l. 241/1990, nonché violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.e dell’art. 97 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, poiché la Corteterritoriale non aveva dichiarato l’illegittimità del decreto didecadenza dalla nomina in violazione dei principi di affidamento,buona fede, e leale collaborazione.4. Con l’ultimo motivo di impugnazione, è stata invece dedotta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 2, Cost, incombinato disposto con l’art. 7 della Cedu la Direttiva U.E.n.2016/343, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, essendo stato violatoil principio della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva;secondo il ricorrente, nel negare l’accoglimento delle domandespiegate, la Corte territoriale ha valutato soltanto l’applicazione dellamisura carceraria per delitti di estrema gravità, non tenendo però inconsiderazione: l’annullamento di tale misura, di natura del tuttoprovvisoria, perché considerata del tutto illegittima; il suo stato diincensuratezza; l’inesistenza di un provvedimento di rinvio a giudizioper i reati contestati al momento dell’adozione della decadenza.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/20265. Il primo motivo di ricorso, volto a far valere la violazione dell’art.436, comma 4, del d.lgs n. 297/1994, recante il t.u. delle disposizioniper il personale della scuola pubblica, è fondato.Tale disposizione prevede espressamente che “Decade parimenti dallanomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume serviziosenza giustificato motivo entro il termine stabilito”.L’art. 436 del d.lgs. n. 297/1994 è stato interpretato dallagiurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 6743/2022), nel senso cheesso, al pari delle analoghe disposizione dettate dagli artt. 9 delD.P.R. n. 3 del 1957 e 17 del D.P.R. n. 487 del 1994 in materia diassunzione a seguito di procedure concorsuali, rimette alla PubblicaAmministrazione il potere di valutare la sussistenza o meno delgiustificato motivo, e non riconosce, quindi, un diritto incondizionatoal differimento della presa di servizio perché il termine ivi previstoper tale incombente è imposto a tutela di interessi pubblici, chepossono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualoraquest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscanola condotta doverosa.La decisione sopra richiamata ha in proposito precisato che “ Si deveessere in presenza di un impedimento, seppure non assoluto,connotato da gravità, mentre non rileva il motivo personale che rendail differimento solo più conveniente, atteso che in tal caso nellanecessaria comparazione fra l'interesse del singolo e quelli generaligarantiti dall'imposizione del termine, il primo non può essereprevalente (in tal senso anche la giurisprudenza amministrativa - cfr.fra le tante C.d.S. n. 4513/2019 e C.d.S. n. 3870/2015)”.Tale decisione, richiamata anche dalla sentenza impugnata, sottolineail fatto che l’impedimento, per essere legittimo ed ostativo alla presadi servizio nel termine assegnato dalla P.A., deve rivestire i caratteridella gravità, non rilevando invece motivazioni personali legate ascelte di convenienza o opportunità soggettiva.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026Nel medesimo senso si è espressa anche la giurisprudenzaamministrativa richiamata nella medesima decisione, in particolarecon la sentenza del Consiglio di stato n. 3870/2015 pronunciata conriferimento alle analoghe disposizioni dell'art.17 del D.P.R. del 9maggio 1994, n. 487, in ordine alla cui applicazione, si è affermatoche «l'unica ipotesi contemplata dalla norma ai fini della decadenzadalla nomina concerne la mancata assunzione del servizio nonsupportata da una congrua motivazione. La congrua motivazione deveritenersi sussistente per giurisprudenza pacifica ove fondata suragioni serie, gravi ed obiettive che abbiano determinato ilcomportamento del soggetto. Circostanze similari sono staterinvenute in gravi stati di salute, in vicende inaspettate attinenti allostato familiare, in situazioni particolari che abbiano reso giustificabilel'azione diversa da quella asseritamene doverosa mentre sono statiesclusi motivi meramente personali tali da rendere il comportamentosolo più conveniente e le ragioni che, pur rispondendo ad un interesseapprezzabile, non giustificano comunque la violazione di uncomportamento ritenuto doveroso (ex multis Cons. Stato, V Sezione,9 ottobre 2007, n. 5277)».La Corte territoriale, non si è attenuta a tali principi, non essendosisoffermata a valutare la serietà e gravità dell’impedimento dedottodal ricorrente, poiché ha dato prevalenza al fatto che esso fosse didurata non prevedibile, tale perciò da escludere la sussistenza di «ungiustificato motivo cui correlare la fissazione di una nuova data per lapresa di servizio, poiché l’interesse dell’appellante ad un rinvio sinedie (come espresso nella richiesta di congelamento dell’incarico)doveva ritenersi recessivo rispetto all’interesse pubblico al regolareavvio e alla continuità del servizio scolastico sotteso alla previsione diun termine di decadenza per l’immissione in servizio».La stessa Corte ha quindi motivato l’esclusione della giustificatezzadel motivo addotto in base all’assenza di comunicazione deldipendente in ordine alla data di possibile cessazioneNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026dell’impedimento, «risultando così legittima la decadenza dallanomina, disposta il 15.9.2020 dopo un congruo intervallo di attesa diquindici giorni entro il quale il Bellissimo ben avrebbe potutoaggiornare l’Amministrazione sulla possibile evoluzione dellasituazione.»Nell’affermare ciò la Corte, oltre a non aver tenuto conto di quantoindicato nella comunicazione (riportata a pag. 9 della sentenzaimpugnata) del difensore del Bellissimo, che aveva fatto riserva di«inviare successivamente documentazione integrativa eventualmenterichiesta», ha improntato la verifica della correttezza dell’operatodella P.A. su elementi diversi da quelli che dovevano essere presi inconsiderazione in base alla normativa sopra richiamata, così comeinterpretata dalla giurisprudenza.La valutazione anzidetta è stata infatti operata sulla base dell’assenzadi un diritto incondizionato del dipendente al differimento della presadi servizio, e sulla base della mancata comunicazione, anchesuccessivamente a quella inoltrata dal suo difensore, della possibilecessazione dell’impedimento, escludendo così che «quest’ultimopotesse costituire un giustificato motivo per il differimento sine diedella presa di servizio, in attesa degli sviluppi del tutto incerti etemporalmente non prevedibili del procedimento penale».Ma il giustificato motivo cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 436 deld.lgs n. 297/1994, deve riguardare le ragioni addotte dal dipendenteper l’impedimento a prendere servizio nel termine assegnato, non ildifferimento del termine per effettuare ciò, come può desumersi dalfatto che tale disposizione correla il giustificato motivo alla mancatapresa di servizio nel termine assegnato e non al periodo di tempo peril quale il motivo è destinato a protrarsi, non rilevando pertanto ladurata, certa o presumibile, dell’impedimento, ma la natura di questo.Come affermato da Cons. Stato n. 4513/2019, con riferimento alla giàcitata disposizione di cui all'art. 17 D.P.R. n. 487/1994, «l'unicaipotesi contemplata dalla norma ai fini della decadenza dalla nominaNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026concerne la mancata assunzione del servizio non supportata da unacongrua motivazione, la quale deve ritenersi sussistente pergiurisprudenza pacifica ove fondata su ragioni serie, gravi ed obiettiveche abbiano determinato il comportamento del soggetto.Circostanze similari sono state rinvenute in gravi stati di salute, invicende inaspettate attinenti allo stato familiare, in situazioniparticolari che abbiano reso giustificabile l'azione diversa da quellaasseritamene doverosa mentre sono stati esclusi motivi meramentepersonali tali da rendere il comportamento solo più conveniente e leragioni che, pur rispondendo ad un interesse apprezzabile, nongiustificano comunque la violazione di un comportamento ritenutodoveroso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007 n.5277)».Negli stessi termini si è pronunciato anche Cons. Stato n. 5092/2000,il quale ha affermato che le norme sulla presa di servizio del pubblicodipendente stabiliscono il «principio generale secondo cui ladecadenza dalla nomina di un dipendente che non assuma servizioentro il termine stabilito può essere disposta solo se non vi sia ungiustificato motivo (Sez V, 23 marzo 1991, n. 325). Esse fondano, diconseguenza, l'obbligo per l'Amministrazione di accertare se talemotivo sussista e perciò, anche, di considerare quanto proposto alriguardo da chi ha conseguito la nomina e di darne espressavalutazione, purché il motivo sia stato prospettato nel terminestabilito per la assunzione in servizio e salva, ovviamente, ogni finaledeterminazione dell'Amministrazione stessa.È appena il caso di osservare che, pur essendo difficile prevedere inastratto tutti i motivi che giustificano la mancata tempestivaassunzione in servizio, si deve trattare, in ogni caso, di ragioni gravied obiettive, tali da rendere impossibile (secondo un comune criteriodi ragionevolezza), il rispetto del termine stabilitodall'amministrazione. In questo senso, può trattarsi di circostanzeNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026allo stato familiare, ovvero di situazioni particolari, tali da nonconsentire l'assunzione del servizio».Alla luce di tale quadro normativo, così come interpretato dallagiurisprudenza, ciò che l’amministrazione deve valutare è se ilgiustificato motivo addotto consista in un impedimento dovuto asituazioni serie, gravi e obiettive, o ad altre situazioni, non prevedibilidal legislatore, che però abbiano reso giustificabile l'azione diversa daquella ritenuta doverosa, o se invece tale giustificato motivo consistain ragioni meramente personali, tali da rendere la mancata presa diservizio solo più conveniente per l’interessato, o in ragioni che, purrispondendo ad un interesse apprezzabile, non giustificano comunquela violazione di un comportamento ritenuto doveroso.In base a quanto affermato da Cons. Stato n. 3870 del 2015 cit., incapo all’amministrazione che ha accertato la mancata presa di servizioe valutato le ragioni comunicate dal dipendente, residua il solocompito di indicare il termine entro il quale questi debba presentarsisul posto di lavoro «non essendo dalla norma richiesta alcuna attivitàistruttoria ulteriore».Diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, in baseai principi sopra richiamati, non spettava perciò all’odierno ricorrentechiedere la fissazione di un nuovo termine, ricadendo invecesull’amministrazione l’obbligo di indicare una nuova data per la presadi servizio, senza che potesse attribuirsi rilevanza determinanteall’iniziativa autonomamente assunta, ma non obbligatoria, peraccertare presso la competente Procura della Repubblica la durataprevedibile dell’impedimento, facendo discendere dalla suaimprevedibilità l’esclusione del giustificato motivo anzidetto.Nessuna valutazione risulta esser stata svolta con riferimento allagravità e serietà dell’impedimento alla presa di servizio rappresentatodal ricorrente, il quale non dipendeva da una causa ascrivibile alla suavolontà, né da una scelta di convenienza o opportunità personale.Numero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026L’assenza di una valutazione delle giustificazioni fornite dal ricorrente,sia da parte dell’amministrazione che della sentenza impugnata, sitraducono nella denunciata violazione del comma 4 dell’art. 436 d.lgs.n. 297/1994, tale da comportare la cassazione di tale sentenza, conrinvio alla corte di appello di Genova, in diversa composizione, chedovrà riesaminare la sussistenza del giustificato motivo per lamancata tempestiva presa di servizio del ricorrente secondo leindicazioni in precedenza richiamate, e pronunciarsi anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità.In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo restano assorbitigli altri motivi di ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo ricorso e, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 27735/2022Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 14604/2026Data pubblicazione 17/05/2026
Decreto Cassazione n. 14604/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris