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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15759/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato, in materia di esecuzione di pene concorrenti, le coordinate ermeneutiche che orientano l'esercizio della giurisdizione, chiarendo, in primo luogo, che «nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01; Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016 - 01); che, in forza di tale principio, è stato, pertanto, affermato che «il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939 - 01; Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 - 01; Sez. 1, n. 32986 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197 - 01) ed aggiunto che «la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell'ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione» (Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero, Rv. 242574 - 01; Sez. 1, 26270 del 23/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228138 - 01); che, di conseguenza, ineccepibile — in quanto conforme allo spirito ed alla lettera dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — appare la formazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di un autonomo cumulo comprendente i reati (indicati, nel provvedimento impugnato, con i numeri 4) e 5) commessi in epoca successiva all'espiazione delle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] per i reati individuati dalla Corte di appello con i numeri 1), 2) e 3); 2che, per giungere a conclusione di segno opposto, non vale rilevare, come fa il ricorrente, che i reati accertati, rispettivamente, con le sentenze indicate con i numeri 1), 3) (proc. c.d.

«Olimpia l») e 5) (proc. c.d.

«Sansone») costituiscono, come riconosciuto con ordinanze del giudice dell'esecuzione del 12 dicembre 2003 e del 7 maggio 2024, espressione del medesimo disegno criminoso; che, in proposito, la Corte di appello ha, invero, fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033 - 01) dovendosi, a tal fine, scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così, tra le altre, Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215); che, correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha escluso dal cumulo comprendente le pene inflitte per i reati accertati con le sentenze indicate ai numeri 4) e 5) i delitti per i quali è stata applicata una pena la cui espiazione aveva, al tempo, avuto termine; che, va aggiunto a confutazione delle doglianze articolate con il ricorso, non può trarsi argomento, in senso contrario, dall'effetto unificatore dei reati prodotto dall'affermazione dell'essere entrambi espressione del medesimo disegno criminoso, che cede il passo alla preminente esigenza di evitare che, per questa via, il reo sia stimolato alla protrazione dell'attività illecita dalla prospettiva di fruire, in futuro, del «credito di pena», non potendosi, invece, configurare, per questa via, la lamentata trasgressione al divieto di interpretazione analogica in malam partem; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato, in materia di esecuzione di pene concorrenti, le coordinate ermeneutiche che orientano l'esercizio della giurisdizione, chiarendo, in primo luogo, che «nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinati cronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché non è consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 - 01; Sez. 1, n. 2020 del 07/05/1992, Badan, Rv. 192016 - 01); che, in forza di tale principio, è stato, pertanto, affermato che «il principio dell'unità del rapporto esecutivo, che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distinta esecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278939 - 01; Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491 - 01; Sez. 1, n. 32986 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197 - 01) ed aggiunto che «la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell'ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione» (Sez. 1, n. 7762 del 24/01/2012, Nucera, Rv. 252078 - 01; Sez. 1, n. 45775 del 02/12/2008, Calogero, Rv. 242574 - 01; Sez. 1, 26270 del 23/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228138 - 01); che, di conseguenza, ineccepibile — in quanto conforme allo spirito ed alla lettera dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. — appare la formazione, da parte del giudice dell'esecuzione, di un autonomo cumulo comprendente i reati (indicati, nel provvedimento impugnato, con i numeri 4) e 5) commessi in epoca successiva all'espiazione delle pene irrogate a [OSCURATO:PERSONA] per i reati individuati dalla Corte di appello con i numeri 1), 2) e 3); 2che, per giungere a conclusione di segno opposto, non vale rilevare, come fa il ricorrente, che i reati accertati, rispettivamente, con le sentenze indicate con i numeri 1), 3) (proc. c.d. «Olimpia l») e 5) (proc. c.d. «Sansone») costituiscono, come riconosciuto con ordinanze del giudice dell'esecuzione del 12 dicembre 2003 e del 7 maggio 2024, espressione del medesimo disegno criminoso; che, in proposito, la Corte di appello ha, invero, fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Ai fini del computo della fungibilità della pena di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di riconoscimento della continuazione tra reati commessi e giudicati in tempi diversi, l'esecuzione di pena o custodia cautelare avvenuta per uno di essi è valutata con esclusivo riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce e non al trattamento determinato per effetto della continuazione» (Sez. 1, n. 18308 del 23/02/2018, Iannicelli, Rv. 273133; nello stesso senso cfr. anche Sez. 5, n. 30773 del 09/07/2021, Santangelo, Rv. 281815; Sez. 1, n. 36859 del 08/06/2021, Scardina, Rv. 282033 - 01) dovendosi, a tal fine, scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono (così, tra le altre, Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Marando, Rv. 284435 - 01; Sez. 1, n. 45259 del 27/09/2013, Sapia, Rv. 257618; Sez. 1, n. 5537 del 11/11/1998, dep. 1999, Cartillone, Rv. 212215); che, correttamente, dunque, il giudice dell'esecuzione ha escluso dal cumulo comprendente le pene inflitte per i reati accertati con le sentenze indicate ai numeri 4) e 5) i delitti per i quali è stata applicata una pena la cui espiazione aveva, al tempo, avuto termine; che, va aggiunto a confutazione delle doglianze articolate con il ricorso, non può trarsi argomento, in senso contrario, dall'effetto unificatore dei reati prodotto dall'affermazione dell'essere entrambi espressione del medesimo disegno criminoso, che cede il passo alla preminente esigenza di evitare che, per questa via, il reo sia stimolato alla protrazione dell'attività illecita dalla prospettiva di fruire, in futuro, del «credito di pena», non potendosi, invece, configurare, per questa via, la lamentata trasgressione al divieto di interpretazione analogica in malam partem; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 3 P.Q.M