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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 14581/2026

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cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 191/2021depositata il 16/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Pirone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto delricorso incidentale;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/20261.

Con ricorso del 7 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al TARParma esponendo che il Comitato di indirizzo dell’Agenzia Interregionaleper il fiume Po ([OSCURATO:PERSONA]) aveva approvato con delibera n. 26 del 2014 unagraduatoria stilata per il conferimento dell’incarico di direttore generaledell’Agenzia e che al primo posto della graduatoria risultava collocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tuttavia rinunciato all’incarico condichiarazione del 4 settembre 2014.

Sul presupposto di aver diritto alconferimento dell’incarico, in quanto secondo classificato nellagraduatoria, il Salbitani ha chiesto di dichiarare l’illegittimità del silenzioserbato dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva omesso di provvedere.2.

Con sentenza n. 2 del 2017, il Tar ha dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice amministrativo e il Salbitani, con ricorso del 1°giugno 2017, ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Parma qualegiudice ordinario del lavoro, lamentando di non aver ottenuto l’incarico didirettore generale in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e diaver pertanto diritto al risarcimento del danno, anche da perdita dichance.3.

Con sentenza depositata l’8 aprile 2019, il Tribunale di Parma haaccolto la domanda, ravvisando nella condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] una violazione deidoveri di buona fede e correttezza e condannando l’Agenzia alrisarcimento del danno in favore del Salbitani, quantificandolo in 378.000euro, in considerazione della durata triennale dell’incarico e del fatto che iltrattamento complessivo lordo spettante al direttore generale dell’Agenziasarebbe stato di euro 126.000 annui.Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l’[OSCURATO:PERSONA] e la Corted’appello di Bologna, con sentenza n. 191/2021, pubblicata il 16 marzo2021, lo ha parzialmente accolto, riducendo l’importo liquidato a titolo dirisarcimento del danno a euro 73.942,30 e confermando nel resto lapronuncia del Tribunale.Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/20264.

Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il Salbitanicon ricorso affidato a tre motivi, illustrato successivamente con memoriaex art. 378 c.p.c.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, incentratosu un unico motivo.All’esito dell’adunanza camerale del 4 novembre 2025, la Corte haritenuto che la causa fosse meritevole di trattazione in pubblica udienza eha così rinviato a nuovo ruolo.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimentodel ricorso principale in relazione ai primi due motivi e il rigetto del ricorsoincidentale.Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, va osservato che ragioni di ordine logico impongonodi iniziare l’esame dei motivi da quello posto a base del ricorso incidentaledell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto incentrato sulla sussistenza del diritto del Salbitaniall’assunzione e dunque prioritario rispetto a quelli del ricorso principale,che riguardano il quantum del danno subito per effetto della lesione diquel diritto.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 97 Cost.,1218, 1226, 1175, 1337, 1375, 2043 e 2697 c.c., 6, 9 e 11 dell’AccordoIstitutivo/Costitutivo allegato alla legge regionale Emilia-Romagna n.42/2021, 7 e 22 del Regolamento di organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], 35 deld.lgs. n. 165 del 2001.Sostiene la ricorrente incidentale che il procedimento di nomina deldirettore dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe caratterizzata da elevata discrezionalità e chedunque il Comitato d’indirizzo sarebbe libero, anche dopo aver pubblicatol’avviso per la copertura del posto e selezionato i candidati in base alleNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026regole ivi contenute, di scegliere il direttore al di fuori della rosa o diconferire un incarico temporaneo a risorse interne all’Agenzia stessa.Anche il riconoscimento del risarcimento del danno e il suoinquadramento come perdita di chance sarebbero, secondo la ricorrenteincidentale, non corretti.Proprio in ragione della elevata discrezionalità che caratterizza ilprocedimento di nomina del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], il Salbitani – secondoclassificato – non avrebbe maturato alcun affidamento tutelabile, né in viaextracontrattuale, né in base alle norme sull’inadempimento ex art. 1218c.c.

Quanto alle chance perdute, il Salbitani non avrebbe fornito alcunadimostrazione di offerte rifiutate o di progressioni in carriera che avrebbepotuto ottenere quale direttore dell’[OSCURATO:PERSONA].3.

La peculiarità della vicenda, sulla quale non si riscontrano precedentispecifici, impone una previa ricostruzione del quadro normativo diriferimento.4.

L’[OSCURATO:PERSONA] è stata istituita – sulla base del trasferimento di funzionioperato dall’art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) – da quattroseparate ma concorrenti leggi regionali, di identico contenuto, adottatedalle regioni interessate dall’attraversamento del fiume Po e dunquechiamate alla gestione degli aspetti idrografici del suo bacino (l.r.

Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42, l.r.

Piemonte 28 dicembre 2001, n.38, l.r.

Veneto 1° marzo 2002, n. 4, l.r.

Lombardia 2 aprile 2002 , n. 5).Ciascuna delle leggi regionali appena citate reca in allegato lo stessoaccordo costitutivo dell’Agenzia, concordato tra le quattro regioni eformante parte integrante della normativa ai sensi dell’art. 2 di ciascunalegge.Ai sensi dell’art. 6 di detto Accordo, il direttore rientra tra gli organidell’Agenzia ed è scelto, in base al successivo art. 8, «dal ComitatoNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026d’indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza cheabbiano ricoperto incarichi di responsabilità̀ gestionale presso strutturepubbliche o private» (comma 1); il comma 2 prevede: «[i]l Direttore èassunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5anni e prorogabile una sola volta.

Il recesso dal contratto è disciplinatodall’art. 2119 del Codice civile».L’art. 8 null’altro dice sui principi da applicare alla procedura selettiva deldirettore.

Quanto al rapporto di lavoro, si limita a prevedere che esso hanatura subordinata e che, in caso di recesso, si applica l’art. 2119 c.c.4.1.

Questi riferimenti, pur scarni, portano a ritenere – se letti alla lucedei principi elaborati da questa Corte in ipotesi assimilabili – che, essendol’[OSCURATO:PERSONA] un ente pubblico, l’atto di conferimento dell’incarico, il contratto dilavoro del direttore e gli atti di gestione del rapporto siano da considerarelavoro privato e che pertanto essi, pur connotati da discrezionalità, devonorisultare conformi ai generali criteri di correttezza e buona fede, con i qualiviene data attuazione ai principi di cui all’art. 97 Cost. nell’ambito delpubblico impiego.Tali principi sono stati più volte affermati da questa Corte a propositodegli incarichi amministrativi caratterizzati da ampia discrezionalità nellafase di nomina, disciplinati da normative speciali, tra cui: gli espertinominati dal Ministro degli affari esteri per l'espletamento di specificiincarichi che richiedano particolare competenza tecnica (Cass., Sez.

L,Ordinanza n. 28873 del 01/12/2017), il Segretario generale del Consiglioregionale (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29206 del 07/10/2022), il direttorescientifico degli IRCCS - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 1759 del 26/01/2026).Analoghe considerazioni devono valere a proposito del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA],non rilevando in senso contrario il fatto – sottolineato dall’Agenziacontroricorrente – che l’art. 8 dell’Accordo costitutivo non menzioni ilNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026d.lgs. n. 165 del 2001 rispetto alla nomina del direttore, a differenza diquanto fa l’art. 11 dello stesso Accordo per il personale, allorché prevede,al comma 4, che è fatta salva l’assunzione del personale tramiteprocedure selettive, ai sensi appunto del d.lgs. n. 165 del 2001.La precisazione contenuta nell’art. 11 certo esclude, a contrario, che lanomina del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] sia assoggettata alle regole dell’art. 19 deld.lgs. n. 165 del 2001, trovando nel citato art. 8 dell’Accordo costitutivouna regolamentazione autonoma e tendenzialmente completa.Nondimeno, tale regolamentazione non esclude la natura pubblicisticadell’[OSCURATO:PERSONA] e non può certo derogare ai principi espressi nell’art. 5 dellostesso d.lgs. n. 165 del 2001, che riguardano tutte le Amministrazionipubbliche; inoltre, essa deve essere integrata dai canoni di correttezza ebuona fede, che sono a loro volta funzionali alla realizzazione del principiocostituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione,espresso nell’art. 97 Cost.4.2.

Alla luce di quanto precede, la motivazione della Corte territorialeche ha condotto all’accoglimento del ricorso del Salbitani meritacondivisione.Se infatti, pur connotata da elevata discrezionalità, la procedura diselezione e nomina del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere ispirata ai canoni dibuona fede e correttezza, onde garantire l’efficienza dell’azioneamministrativa, ove l’[OSCURATO:PERSONA] scelga di selezionare il direttore attraverso unavviso pubblico che inviti gli aspiranti a manifestare il loro interesse aricoprire la carica producendo il proprio curricolo, l’esito della proceduranon può poi essere lasciato alla piena libertà del Comitato di indirizzo, inquanto i contenuti dell’avviso, opportunamente innervati dai canonisuddetti, costituiscono norma agendi per lo stesso Comitato di indirizzochiamato a operare la scelta finale.Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026Deve dirsi pertanto corretta la motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] dovesseessere vagliato alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità.La Corte territoriale non ha infatti sostenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse ab originevincolata a seguire una certa procedura, avendo al contrario affermato –anche facendo propri i contenuti di Cass., Sez.

U, Sentenza n. 6455 del06/03/2020 – che l’[OSCURATO:PERSONA] era libera di non adottare la procedura medianteavviso pubblico e, dopo l’espletamento della procedura e la rinuncia delprimo classificato, di non nominare direttore il secondo classificato, ossial’odierno ricorrente.

Tuttavia, ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA], dopo aver deciso diprocedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico e dopo aver operatouna valutazione comparativa tra i diversi candidati, con l’attribuzioneaddirittura di un punteggio analitico per ciascuno di essi, avrebbe dovutoalmeno illustrare le ragioni che la inducevano a non scegliere il secondoclassificato e a conferire un incarico provvisorio dopo la rinuncia del primoclassificato.In tal modo, la sentenza della Corte d’appello di Bologna non ha intesoaffidamento, avente per oggetto non già il conferimento dell’incarico, ma ilcorretto svolgimento della procedura in tutte le sue fasi, inclusa quellafinale.4.3.

Le censure mosse dall’[OSCURATO:PERSONA] con il ricorso incidentale non meritanoaccoglimento neppure sotto gli ulteriori profili, concernenti la violazionedelle norme sul risarcimento del danno.Benché non abbia citato esplicitamente gli articoli di legge violati, ilcostante richiamo alla buona fede e alla correttezza anche attraverso lacitazione adesiva di brani della sentenza di primo grado e il fatto che abbiaaccordato al Salbinati «una somma rapportata a quanto al medesimo glisarebbe stato corrisposto per l’incarico, di durata triennale» (pag. 11 dellasentenza impugnata) inducono a ritenere che la Corte territoriale abbiaNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026inteso attenersi ai collaudati principi più volte affermati da questa Corte,secondo i quali la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nellafase di conferimento di un incarico lavorativo è produttiva di dannorisarcibile in favore di chi abbia riposto un legittimo affidamento sulrispetto delle regole procedimentali di quei canoni, ossia il combinatodisposto degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. (Cass., Sez.

L, Sentenza n.33964 del 05/12/2023, Sez.

L, Ordinanza n. 29206 del 07/10/2022, Sez.L, Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022, Sez.

L, n. 2603 del 2 febbraio2018).La violazione di tali norme dà luogo a una responsabilità di tipocontrattuale, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia o meno undiritto pieno all’assunzione.

L’art. 1218 c.c. si applica infatti a tutti gliinadempimenti di obblighi preesistenti e dunque anche nel caso odierno,posto che le norme che, in modo puntuale o attraverso clausole generali,impongono l’osservanza di regole procedimentali sono impositive diobblighi specifici di comportamento nei confronti di soggetti determinati odeterminabili all’interno di una platea ristretta, i quali hanno un dirittosoggettivo pieno al loro rispetto (Sez.

L, Ordinanza n. 29206 del07/10/2022, Sez.

L, Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022).4.4.

Corretto è anche l’inquadramento in termini di perdita di chance deldanno risarcibile, posto che la sentenza impugnata lo ha ricollegato alleprobabilità che il Salbinati avrebbe avuto di ottenere l’incarico ove laprocedura fosse stata correttamente osservata in tutte le sue fasi edunque di percepire la corrispondente remunerazione, anche quiconformandosi a principi che devono dirsi ormai stabili nellagiurisprudenza di legittimità e ai quali il Collegio intende dare continuità(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025, Sez.

L, Sentenza n.33964 del 05/12/2023, Sez.

L, Ordinanza n. 1884 del 21/01/2022).4.5.

Il ricorso incidentale va dunque rigettato.Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/20265.

Passando alla disamina dei motivi del ricorso principale, con il primo diessi, il Salbitani denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 1226 c.c.Il ricorrente principale sostiene che la Corte territoriale avrebbeproceduto alla liquidazione equitativa del danno da lui patito per ilmancato conferimento dell’incarico di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], basandosi sulverbale stilato dalla commissione esaminatrice all’esito della valutazionedei curriculum, che prevedeva un pari punteggio del ricorrente con altrocandidato, anziché sulla decisione finale della commissione stessa, cheaveva collocato il ricorrente al secondo posto in graduatoria, subito dopodunque il candidato che aveva poi rinunciato.5.1.

Il motivo è inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inclusa quella citata dalricorrente, l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito algiudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacatoin sede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico evalutativo seguito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025,Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017).La liquidazione equitativa può essere sindacata da parte della Corte dicassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operata senza dar contoin motivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori diprobabile incidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato acontemperare prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del02/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).Più specificamente, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere direndere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioniper cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e darconto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterioseguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cuiNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è statoelaborato per pervenire alla stima (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del28/07/2025).5.2.

Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha giustificato laliquidazione del danno in via equitativa in misura diversa da quella operatadal giudice di primo grado, in quanto il Salbitani aveva ottenuto,nell’ambito della procedura selettiva finalizzata alla copertura del posto didirettore dell’[OSCURATO:PERSONA], un punteggio pari a quello di un altro candidato edunque sul presupposto che ciò riducesse della metà la probabilità chel’incarico fosse a lui conferito.In tal modo, la Corte territoriale ha illustrato, con motivazione sinteticama chiara, gli elementi presi in esame e le ragioni di loro ponderazione,così sottraendosi alle censure che le vengono mosse, le quali appaiono inrealtà dirette a ottenere dal giudice di legittimità una inammissibilesostituzione nei compiti spettanti al giudice di merito.5.3.

Resta irrilevante il fatto che il fattore preso in esame sia unico e cheil ricorrente principale lo consideri erroneo, in quanto a suo dire superatodal fatto che il punteggio paritario non ha impedito alla commissioneesaminatrice di collocarlo al secondo posto della graduatoria finale.La giurisprudenza di legittimità non richiede necessariamente la presenzadi più fattori concorrenti per procedere alla valutazione equitativa.Come condivisibilmente affermato da varie pronunce di questa Corte (tracui da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28588 del 06/11/2024,Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Sez. 3, Sentenza n. 28429del 11/10/2023), la liquidazione equitativa esige che il giudice di meritoproceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di naturaquantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegatoalla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito,all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso ilriferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e nonNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei aconsentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazionedell'importo liquidato.Del resto, se, in presenza di un solo fattore di incidenza, non fossepossibile procedere alla valutazione equitativa, si frustrerebbe la finalitàdell’art. 1226 c.c., che è quella di fornire al giudice di merito unostrumento con cui sopperire, raggiunta la prova certa dell’an,all’impossibilità di una determinazione del quantum nel suo esattoammontare, salvaguardando l’interesse del danneggiato a ottenere unristoro adeguato.5.4.

Qualora invece il ricorrente intenda lamentare la mancataconsiderazione della valutazione finale compiuta dalla commissione, ilmotivo si presenta lacunoso e insufficiente, non avendo eglispecificamente indicato quando e in che termini il documentocorrispondente sarebbe stato sottoposto all’attenzione dei giudici dimerito.6.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1226c.c., per avere la sentenza impugnata quantificato il dannoparametrandolo al trattamento retributivo che sarebbe stato percepito dalSalbitani al netto dell’imposizione fiscale, anziché al lordo.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 416 c.p.c.,per avere la sentenza impugnata trascurato che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva in primogrado contestato i conteggi svolti dal ricorrente, appunto parametrati allaretribuzione lorda.6.1.

I due motivi, che meritano di essere trattati congiuntamente inragione della loro stretta connessione, sono infondati.6.2.

Come si è detto, la liquidazione equitativa presuppone unprocedimento bifasico: dapprima, il giudice di merito deve procedereNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in terminimonetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degliinteressi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamentoquantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno opiù fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né pereccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllodell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.In entrambe le fasi, il controllo di legittimità si risolve in una verifica abexterno delle modalità con cui il giudice ha esercitato la discrezionalità alui attribuita, non potendo la Corte di cassazione sostituirsiall’apprezzamento compiuto dal giudice del merito.Nel caso di specie, il fatto che la Corte territoriale abbia preso le mossedall’importo della retribuzione che sarebbe spettata al direttore dell’AIPOappare corretto alla luce dei principi appena illustrati, trattandosi di unparametro connesso alla natura dell’interesse del Salbitani al conferimentodell’incarico; quanto poi alla circostanza che la sentenza impugnata abbiacalcolato tale parametro al netto dell’imposizione fiscale, ciò apparecoerente con il fatto che la somma è stata attribuita al Salbitani nondirettamente a titolo di retribuzione, ma di risarcimento del danno e chetale danno – come sottolineato dall’[OSCURATO:PERSONA] nei motivi d’appello edevidentemente recepito dalla Corte d’appello – andava rapportatoall’interesse negativo.6.3.

È poi da ritenere irrilevante che l’[OSCURATO:PERSONA], in sede di memoria dicostituzione, non avesse contestato la quantificazione del danno operatadal Salbitani nel ricorso introduttivo, al lordo delle ritenute fiscali.Il principio di non contestazione, sotteso all’art. 115 c.p.c. e collegatoall’onere di specifica presa di posizione di cui all’art. 416 c.p.c., si riferisceai fatti storici e non alle valutazioni giuridiche che di essi sia chiamato adare al giudice, ancorché eventualmente destinate a manifestarsimediante l’esercizio dei poteri equitativi (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8967Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026del 04/04/2024, Sez. 3, Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024, Sez. 3,Sentenza n. 6172 del 05/03/2020).7.

In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciprocasoccombenza, vanno integralmente compensate.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensaintegralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a normadel cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesoex lege dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato;-ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 191/2021depositata il 16/03/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Pirone, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto delricorso incidentale;uditi gli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/20261. Con ricorso del 7 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] si è rivolto al TARParma esponendo che il Comitato di indirizzo dell’Agenzia Interregionaleper il fiume Po ([OSCURATO:PERSONA]) aveva approvato con delibera n. 26 del 2014 unagraduatoria stilata per il conferimento dell’incarico di direttore generaledell’Agenzia e che al primo posto della graduatoria risultava collocatoRoberto [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva tuttavia rinunciato all’incarico condichiarazione del 4 settembre 2014. Sul presupposto di aver diritto alconferimento dell’incarico, in quanto secondo classificato nellagraduatoria, il Salbitani ha chiesto di dichiarare l’illegittimità del silenzioserbato dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva omesso di provvedere.2. Con sentenza n. 2 del 2017, il Tar ha dichiarato il difetto digiurisdizione del giudice amministrativo e il Salbitani, con ricorso del 1°giugno 2017, ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Parma qualegiudice ordinario del lavoro, lamentando di non aver ottenuto l’incarico didirettore generale in violazione dei doveri di correttezza e buona fede e diaver pertanto diritto al risarcimento del danno, anche da perdita dichance.3. Con sentenza depositata l’8 aprile 2019, il Tribunale di Parma haaccolto la domanda, ravvisando nella condotta dell’[OSCURATO:PERSONA] una violazione deidoveri di buona fede e correttezza e condannando l’Agenzia alrisarcimento del danno in favore del Salbitani, quantificandolo in 378.000euro, in considerazione della durata triennale dell’incarico e del fatto che iltrattamento complessivo lordo spettante al direttore generale dell’Agenziasarebbe stato di euro 126.000 annui.Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello l’[OSCURATO:PERSONA] e la Corted’appello di Bologna, con sentenza n. 191/2021, pubblicata il 16 marzo2021, lo ha parzialmente accolto, riducendo l’importo liquidato a titolo dirisarcimento del danno a euro 73.942,30 e confermando nel resto lapronuncia del Tribunale.Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/20264. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre il Salbitanicon ricorso affidato a tre motivi, illustrato successivamente con memoriaex art. 378 c.p.c.L’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, incentratosu un unico motivo.All’esito dell’adunanza camerale del 4 novembre 2025, la Corte haritenuto che la causa fosse meritevole di trattazione in pubblica udienza eha così rinviato a nuovo ruolo.Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimentodel ricorso principale in relazione ai primi due motivi e il rigetto del ricorsoincidentale.Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discussooralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va osservato che ragioni di ordine logico impongonodi iniziare l’esame dei motivi da quello posto a base del ricorso incidentaledell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto incentrato sulla sussistenza del diritto del Salbitaniall’assunzione e dunque prioritario rispetto a quelli del ricorso principale,che riguardano il quantum del danno subito per effetto della lesione diquel diritto.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 97 Cost.,1218, 1226, 1175, 1337, 1375, 2043 e 2697 c.c., 6, 9 e 11 dell’AccordoIstitutivo/Costitutivo allegato alla legge regionale Emilia-Romagna n.42/2021, 7 e 22 del Regolamento di organizzazione dell’[OSCURATO:PERSONA], 35 deld.lgs. n. 165 del 2001.Sostiene la ricorrente incidentale che il procedimento di nomina deldirettore dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe caratterizzata da elevata discrezionalità e chedunque il Comitato d’indirizzo sarebbe libero, anche dopo aver pubblicatol’avviso per la copertura del posto e selezionato i candidati in base alleNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026regole ivi contenute, di scegliere il direttore al di fuori della rosa o diconferire un incarico temporaneo a risorse interne all’Agenzia stessa.Anche il riconoscimento del risarcimento del danno e il suoinquadramento come perdita di chance sarebbero, secondo la ricorrenteincidentale, non corretti.Proprio in ragione della elevata discrezionalità che caratterizza ilprocedimento di nomina del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], il Salbitani – secondoclassificato – non avrebbe maturato alcun affidamento tutelabile, né in viaextracontrattuale, né in base alle norme sull’inadempimento ex art. 1218c.c. Quanto alle chance perdute, il Salbitani non avrebbe fornito alcunadimostrazione di offerte rifiutate o di progressioni in carriera che avrebbepotuto ottenere quale direttore dell’[OSCURATO:PERSONA].3. La peculiarità della vicenda, sulla quale non si riscontrano precedentispecifici, impone una previa ricostruzione del quadro normativo diriferimento.4. L’[OSCURATO:PERSONA] è stata istituita – sulla base del trasferimento di funzionioperato dall’art. 89 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) – da quattroseparate ma concorrenti leggi regionali, di identico contenuto, adottatedalle regioni interessate dall’attraversamento del fiume Po e dunquechiamate alla gestione degli aspetti idrografici del suo bacino (l.r. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42, l.r. Piemonte 28 dicembre 2001, n.38, l.r. Veneto 1° marzo 2002, n. 4, l.r. Lombardia 2 aprile 2002 , n. 5).Ciascuna delle leggi regionali appena citate reca in allegato lo stessoaccordo costitutivo dell’Agenzia, concordato tra le quattro regioni eformante parte integrante della normativa ai sensi dell’art. 2 di ciascunalegge.Ai sensi dell’art. 6 di detto Accordo, il direttore rientra tra gli organidell’Agenzia ed è scelto, in base al successivo art. 8, «dal ComitatoNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026d’indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza cheabbiano ricoperto incarichi di responsabilità̀ gestionale presso strutturepubbliche o private» (comma 1); il comma 2 prevede: «[i]l Direttore èassunto con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 5anni e prorogabile una sola volta. Il recesso dal contratto è disciplinatodall’art. 2119 del Codice civile».L’art. 8 null’altro dice sui principi da applicare alla procedura selettiva deldirettore. Quanto al rapporto di lavoro, si limita a prevedere che esso hanatura subordinata e che, in caso di recesso, si applica l’art. 2119 c.c.4.1. Questi riferimenti, pur scarni, portano a ritenere – se letti alla lucedei principi elaborati da questa Corte in ipotesi assimilabili – che, essendol’[OSCURATO:PERSONA] un ente pubblico, l’atto di conferimento dell’incarico, il contratto dilavoro del direttore e gli atti di gestione del rapporto siano da considerarelavoro privato e che pertanto essi, pur connotati da discrezionalità, devonorisultare conformi ai generali criteri di correttezza e buona fede, con i qualiviene data attuazione ai principi di cui all’art. 97 Cost. nell’ambito delpubblico impiego.Tali principi sono stati più volte affermati da questa Corte a propositodegli incarichi amministrativi caratterizzati da ampia discrezionalità nellafase di nomina, disciplinati da normative speciali, tra cui: gli espertinominati dal Ministro degli affari esteri per l'espletamento di specificiincarichi che richiedano particolare competenza tecnica (Cass., Sez. L,Ordinanza n. 28873 del 01/12/2017), il Segretario generale del Consiglioregionale (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29206 del 07/10/2022), il direttorescientifico degli IRCCS - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 1759 del 26/01/2026).Analoghe considerazioni devono valere a proposito del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA],non rilevando in senso contrario il fatto – sottolineato dall’Agenziacontroricorrente – che l’art. 8 dell’Accordo costitutivo non menzioni ilNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026d.lgs. n. 165 del 2001 rispetto alla nomina del direttore, a differenza diquanto fa l’art. 11 dello stesso Accordo per il personale, allorché prevede,al comma 4, che è fatta salva l’assunzione del personale tramiteprocedure selettive, ai sensi appunto del d.lgs. n. 165 del 2001.La precisazione contenuta nell’art. 11 certo esclude, a contrario, che lanomina del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] sia assoggettata alle regole dell’art. 19 deld.lgs. n. 165 del 2001, trovando nel citato art. 8 dell’Accordo costitutivouna regolamentazione autonoma e tendenzialmente completa.Nondimeno, tale regolamentazione non esclude la natura pubblicisticadell’[OSCURATO:PERSONA] e non può certo derogare ai principi espressi nell’art. 5 dellostesso d.lgs. n. 165 del 2001, che riguardano tutte le Amministrazionipubbliche; inoltre, essa deve essere integrata dai canoni di correttezza ebuona fede, che sono a loro volta funzionali alla realizzazione del principiocostituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione,espresso nell’art. 97 Cost.4.2. Alla luce di quanto precede, la motivazione della Corte territorialeche ha condotto all’accoglimento del ricorso del Salbitani meritacondivisione.Se infatti, pur connotata da elevata discrezionalità, la procedura diselezione e nomina del direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] deve essere ispirata ai canoni dibuona fede e correttezza, onde garantire l’efficienza dell’azioneamministrativa, ove l’[OSCURATO:PERSONA] scelga di selezionare il direttore attraverso unavviso pubblico che inviti gli aspiranti a manifestare il loro interesse aricoprire la carica producendo il proprio curricolo, l’esito della proceduranon può poi essere lasciato alla piena libertà del Comitato di indirizzo, inquanto i contenuti dell’avviso, opportunamente innervati dai canonisuddetti, costituiscono norma agendi per lo stesso Comitato di indirizzochiamato a operare la scelta finale.Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026Deve dirsi pertanto corretta la motivazione della sentenza impugnata,nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] dovesseessere vagliato alla luce dei principi di buon andamento e imparzialità.La Corte territoriale non ha infatti sostenuto che l’[OSCURATO:PERSONA] fosse ab originevincolata a seguire una certa procedura, avendo al contrario affermato –anche facendo propri i contenuti di Cass., Sez. U, Sentenza n. 6455 del06/03/2020 – che l’[OSCURATO:PERSONA] era libera di non adottare la procedura medianteavviso pubblico e, dopo l’espletamento della procedura e la rinuncia delprimo classificato, di non nominare direttore il secondo classificato, ossial’odierno ricorrente. Tuttavia, ha ritenuto che l’[OSCURATO:PERSONA], dopo aver deciso diprocedere con la pubblicazione dell’avviso pubblico e dopo aver operatouna valutazione comparativa tra i diversi candidati, con l’attribuzioneaddirittura di un punteggio analitico per ciascuno di essi, avrebbe dovutoalmeno illustrare le ragioni che la inducevano a non scegliere il secondoclassificato e a conferire un incarico provvisorio dopo la rinuncia del primoclassificato.In tal modo, la sentenza della Corte d’appello di Bologna non ha intesoaffidamento, avente per oggetto non già il conferimento dell’incarico, ma ilcorretto svolgimento della procedura in tutte le sue fasi, inclusa quellafinale.4.3. Le censure mosse dall’[OSCURATO:PERSONA] con il ricorso incidentale non meritanoaccoglimento neppure sotto gli ulteriori profili, concernenti la violazionedelle norme sul risarcimento del danno.Benché non abbia citato esplicitamente gli articoli di legge violati, ilcostante richiamo alla buona fede e alla correttezza anche attraverso lacitazione adesiva di brani della sentenza di primo grado e il fatto che abbiaaccordato al Salbinati «una somma rapportata a quanto al medesimo glisarebbe stato corrisposto per l’incarico, di durata triennale» (pag. 11 dellasentenza impugnata) inducono a ritenere che la Corte territoriale abbiaNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026inteso attenersi ai collaudati principi più volte affermati da questa Corte,secondo i quali la violazione dei canoni di correttezza e buona fede nellafase di conferimento di un incarico lavorativo è produttiva di dannorisarcibile in favore di chi abbia riposto un legittimo affidamento sulrispetto delle regole procedimentali di quei canoni, ossia il combinatodisposto degli artt. 1175, 1337, 1375 c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n.33964 del 05/12/2023, Sez. L, Ordinanza n. 29206 del 07/10/2022, Sez.L, Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022, Sez. L, n. 2603 del 2 febbraio2018).La violazione di tali norme dà luogo a una responsabilità di tipocontrattuale, a prescindere dal fatto che il danneggiato abbia o meno undiritto pieno all’assunzione. L’art. 1218 c.c. si applica infatti a tutti gliinadempimenti di obblighi preesistenti e dunque anche nel caso odierno,posto che le norme che, in modo puntuale o attraverso clausole generali,impongono l’osservanza di regole procedimentali sono impositive diobblighi specifici di comportamento nei confronti di soggetti determinati odeterminabili all’interno di una platea ristretta, i quali hanno un dirittosoggettivo pieno al loro rispetto (Sez. L, Ordinanza n. 29206 del07/10/2022, Sez. L, Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022).4.4. Corretto è anche l’inquadramento in termini di perdita di chance deldanno risarcibile, posto che la sentenza impugnata lo ha ricollegato alleprobabilità che il Salbinati avrebbe avuto di ottenere l’incarico ove laprocedura fosse stata correttamente osservata in tutte le sue fasi edunque di percepire la corrispondente remunerazione, anche quiconformandosi a principi che devono dirsi ormai stabili nellagiurisprudenza di legittimità e ai quali il Collegio intende dare continuità(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11058 del 27/04/2025, Sez. L, Sentenza n.33964 del 05/12/2023, Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 21/01/2022).4.5. Il ricorso incidentale va dunque rigettato.Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/20265. Passando alla disamina dei motivi del ricorso principale, con il primo diessi, il Salbitani denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., la violazione dell’art. 1226 c.c.Il ricorrente principale sostiene che la Corte territoriale avrebbeproceduto alla liquidazione equitativa del danno da lui patito per ilmancato conferimento dell’incarico di direttore dell’[OSCURATO:PERSONA], basandosi sulverbale stilato dalla commissione esaminatrice all’esito della valutazionedei curriculum, che prevedeva un pari punteggio del ricorrente con altrocandidato, anziché sulla decisione finale della commissione stessa, cheaveva collocato il ricorrente al secondo posto in graduatoria, subito dopodunque il candidato che aveva poi rinunciato.5.1. Il motivo è inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inclusa quella citata dalricorrente, l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito algiudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacatoin sede di legittimità quando la motivazione della decisione diaadeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico evalutativo seguito (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 341 del 08/01/2025,Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017).La liquidazione equitativa può essere sindacata da parte della Corte dicassazione solo quando il giudice di merito l’abbia operata senza dar contoin motivazione del peso specifico attribuito a ciascuno dei fattori diprobabile incidenza sul danno nel caso concreto, che egli è chiamato acontemperare prudentemente (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18795 del02/07/2021, Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018).Più specificamente, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere direndere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioniper cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e darconto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterioseguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cuiNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è statoelaborato per pervenire alla stima (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del28/07/2025).5.2. Nel caso oggi all’esame, la sentenza impugnata ha giustificato laliquidazione del danno in via equitativa in misura diversa da quella operatadal giudice di primo grado, in quanto il Salbitani aveva ottenuto,nell’ambito della procedura selettiva finalizzata alla copertura del posto didirettore dell’[OSCURATO:PERSONA], un punteggio pari a quello di un altro candidato edunque sul presupposto che ciò riducesse della metà la probabilità chel’incarico fosse a lui conferito.In tal modo, la Corte territoriale ha illustrato, con motivazione sinteticama chiara, gli elementi presi in esame e le ragioni di loro ponderazione,così sottraendosi alle censure che le vengono mosse, le quali appaiono inrealtà dirette a ottenere dal giudice di legittimità una inammissibilesostituzione nei compiti spettanti al giudice di merito.5.3. Resta irrilevante il fatto che il fattore preso in esame sia unico e cheil ricorrente principale lo consideri erroneo, in quanto a suo dire superatodal fatto che il punteggio paritario non ha impedito alla commissioneesaminatrice di collocarlo al secondo posto della graduatoria finale.La giurisprudenza di legittimità non richiede necessariamente la presenzadi più fattori concorrenti per procedere alla valutazione equitativa.Come condivisibilmente affermato da varie pronunce di questa Corte (tracui da ultimo Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28588 del 06/11/2024,Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Sez. 3, Sentenza n. 28429del 11/10/2023), la liquidazione equitativa esige che il giudice di meritoproceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di naturaquantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegatoalla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito,all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso ilriferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e nonNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei aconsentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazionedell'importo liquidato.Del resto, se, in presenza di un solo fattore di incidenza, non fossepossibile procedere alla valutazione equitativa, si frustrerebbe la finalitàdell’art. 1226 c.c., che è quella di fornire al giudice di merito unostrumento con cui sopperire, raggiunta la prova certa dell’an,all’impossibilità di una determinazione del quantum nel suo esattoammontare, salvaguardando l’interesse del danneggiato a ottenere unristoro adeguato.5.4. Qualora invece il ricorrente intenda lamentare la mancataconsiderazione della valutazione finale compiuta dalla commissione, ilmotivo si presenta lacunoso e insufficiente, non avendo eglispecificamente indicato quando e in che termini il documentocorrispondente sarebbe stato sottoposto all’attenzione dei giudici dimerito.6. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1226c.c., per avere la sentenza impugnata quantificato il dannoparametrandolo al trattamento retributivo che sarebbe stato percepito dalSalbitani al netto dell’imposizione fiscale, anziché al lordo.Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 416 c.p.c.,per avere la sentenza impugnata trascurato che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva in primogrado contestato i conteggi svolti dal ricorrente, appunto parametrati allaretribuzione lorda.6.1. I due motivi, che meritano di essere trattati congiuntamente inragione della loro stretta connessione, sono infondati.6.2. Come si è detto, la liquidazione equitativa presuppone unprocedimento bifasico: dapprima, il giudice di merito deve procedereNumero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in terminimonetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degliinteressi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamentoquantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno opiù fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né pereccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllodell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato.In entrambe le fasi, il controllo di legittimità si risolve in una verifica abexterno delle modalità con cui il giudice ha esercitato la discrezionalità alui attribuita, non potendo la Corte di cassazione sostituirsiall’apprezzamento compiuto dal giudice del merito.Nel caso di specie, il fatto che la Corte territoriale abbia preso le mossedall’importo della retribuzione che sarebbe spettata al direttore dell’AIPOappare corretto alla luce dei principi appena illustrati, trattandosi di unparametro connesso alla natura dell’interesse del Salbitani al conferimentodell’incarico; quanto poi alla circostanza che la sentenza impugnata abbiacalcolato tale parametro al netto dell’imposizione fiscale, ciò apparecoerente con il fatto che la somma è stata attribuita al Salbitani nondirettamente a titolo di retribuzione, ma di risarcimento del danno e chetale danno – come sottolineato dall’[OSCURATO:PERSONA] nei motivi d’appello edevidentemente recepito dalla Corte d’appello – andava rapportatoall’interesse negativo.6.3. È poi da ritenere irrilevante che l’[OSCURATO:PERSONA], in sede di memoria dicostituzione, non avesse contestato la quantificazione del danno operatadal Salbitani nel ricorso introduttivo, al lordo delle ritenute fiscali.Il principio di non contestazione, sotteso all’art. 115 c.p.c. e collegatoall’onere di specifica presa di posizione di cui all’art. 416 c.p.c., si riferisceai fatti storici e non alle valutazioni giuridiche che di essi sia chiamato adare al giudice, ancorché eventualmente destinate a manifestarsimediante l’esercizio dei poteri equitativi (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 8967Numero registro generale 23282/2021Numero sezionale 2020/2026Numero di raccolta generale 14581/2026Data pubblicazione 17/05/2026del 04/04/2024, Sez. 3, Ordinanza n. 2844 del 30/01/2024, Sez. 3,Sentenza n. 6172 del 05/03/2020).7. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciprocasoccombenza, vanno integralmente compensate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensaintegralmente le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a normadel cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore La Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 14581/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris