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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 38717/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare e/o la semilibertà.

Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli art. 47 e 47 ter 0.P.; Nelle more della decisione, il ricorrente ha interamente espiato la pena in esecuzione, alla data del 13/4/2022, sicché è venuto meno l'interesse ad ottenere una decisione nel merito.

L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non dà luogo a condanna alle spese, trattandosi di causa non addebitabile al ricorrente.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 0.P., ovvero, in subordine, la detenzione domiciliare e/o la semilibertà. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, lamentando, come unico motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli art. 47 e 47 ter 0.P.; Nelle more della decisione, il ricorrente ha interamente espiato la pena in esecuzione, alla data del 13/4/2022, sicché è venuto meno l'interesse ad ottenere una decisione nel merito. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non dà luogo a condanna alle spese, trattandosi di causa non addebitabile al ricorrente. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 38717/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris