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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32578/2026

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sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Taranto il 9 marzo 2026 che ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. , come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Taranto il 9 marzo 2026 che ha applicato all'odierno ricorrente la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; che l'imputato deduce carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. , come modificato dalla legge n. 103 del 2017, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. frutto dell'accordo tra le parti e non desume nessuno dei motivi consentiti dall'art. 448 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32578/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris