CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 23864del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da D’AVOLIO Francesco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59P06 E3320) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73L02 H703J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresen- tanza di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P24 G942X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Barin. 1281/2020, pubblicata in data 7 luglio 20 20 (e che si assume notificata in data 10 luglio 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 2 di 14 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]Avolioha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso l’atto di precetto di paga- mento notificatogli, sulla base di un contratto di mutuo agrario ipotecario,da [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrataFino 2 [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di atto di ces- sione di crediti in blocco). L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Foggia. La Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Avolio, sulla base di quattro motivi , illustrati con me- moria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedegli art. 83 e 182 c.p.c. in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c.– Nullità della sentenza e difetto di procura ». Il motivo è inammissibile. Le censure hanno ad oggetto la regolarità della costituzione della [OSCURATO:SOCIETA]., società cessionaria dei crediti posti a base del precetto opposto (originariamente di titolarità di [OSCURATO:SOCIETA].), nel giudizio di appello: si allega un vizio della procura speciale ad litemconferita al difensore costituito in talegrado di giudizio. Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 3 di 14 Si tratta peraltro di censure inammissibili per difetto di chia- rezza e specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Si premette che la corte di appello ha ritenuto senz’altro rego- lare la costituzione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., quale nuovo soggetto subentrato nella titolarità sostanziale del rapporto contrattuale controverso (tale qualità è espressa- mente indicata a pag. 4 della sentenza di appello, negli ultimi righi dello “Svolgimento del processo”); la [OSCURATO:SOCIETA]. è del resto espressamente individuata quale parte del giu- dizio di secondo grado nell’epigrafe della stessa sentenza im- pugnata. Sulla base di quanto è possibile comprendere dal ricorso, sem- brerebbe in realtà che, in rappresentanza di quest’ultima, si fosse costituita nel giudizio di appello (come è avvenuto nel presente giudizio di legittimità) [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), incaricata «quale special servicer di attivare le proce- dura di recupero giudiziali dei crediti oggetto di cessione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti dai contratti di mutuo con- cessi sia a persone fisiche che imprese nel periodo compreso tra l’anno 1975 e l’anno 2016»(cfr. pag. 9 del ricorso) : l’effet- tiva situazione processuale non risulta peraltro esposta nel ri- corso con adeguata chiarezza e con il puntuale richiamo del contenuto dei relativi atti processuali. Neanche si allega, nel ricorso, se, in quali atti processuali ed in quali termini fossero state eventualmente sollevate, nel giudizio di appello, le questioni relative alla legittimazione sostanziale ed all’eventuale irregolarità della costituzione in giudizio della società creditrice opposta e, in particolare, quella della validità della procuraad litem del difensore della stessa. Il motivo di ricorso in esame sembra poi, da una parte, diretto a contestare esclusivamente la regolarità della procura ad litem sulla base della quale si è costituito in appello l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 4 di 14 Sinisi, quale difensore dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., sull’assunto peraltro che tale società fosse «titolare della pre- tesa creditoria ad ogni effetto di legge»(cfr. pag. 8 del ricorso), in quanto non rilasciata dal legale rappresentante di detta so- cietà, ma da “altro soggetto giuridico”. Si aggiunge, peraltro (cfr. sempre a pag. 8 del ricorso), che, anche se la procura fosse stata regolarmente conferita, «la stessa nonavrebbe investito il procuratore del potere di stare in giudizio», affermazione di cui non è possibile comprendere esattamente il senso, in riferimento ad una procura ad litem rilasciata ad un legale ai fini della costituzione nel giudizio di appello: il senso di una siffatta deduzione potrebbe probabil- mente apprezzarsi solo con riferimento ad una diversa procura, cioè quella rilasciata dal soggetto titolare del credito al cd. spe- cial servicer per il recupero dello stesso, in relazione al con- nesso potere di rappresentanza processuale. Nel ricorso si afferma altresì (cfr. ancora a pag. 8) che non sa- rebbe stata adeguatamente documentata la cessione dei crediti in contestazione dalla originaria titolare [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e si conclude sostenendo che sa- rebbe nulla anche la notificazione della sentenza di appello, in quanto richiesta da un difensore privo di procura (in tale caso il riferimento sembrerebbe ancora essere allavalidità della pro- cura ad litem). Le indicate plurime contestazioni vengono peraltro svolte senza un preciso e puntuale richiamo dell’esatto contenuto dell’atto processuale di costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero della società incaricata della gestione dei crediti oggetto di causa, quale cd. special servicer, in sua rappresen- tanza, nonché senza neanche una chiarae certa individuazione della procura di cui si intenderebbe effettivamente contestare la regolarità, atteso che le censure sembrano riferite, del tutto confusamente, per alcuni aspetti alla procura ad litem sulla Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 5 di 14 base della quale il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è costituito nel giudizio disecondo grado per la società appellata, per altri aspetti alla procura rilasciata dalla società titolare del credito controverso ([OSCURATO:SOCIETA].) alla società cd. special servicer (che pare fosse da individuarsi in [OSCURATO:SOCIETA].), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., per agire in sua rappresentanza, so- stanziale e processuale, al fine del recupero dei crediti acqui- stati in base alla cessione in blocco operata da [OSCURATO:SOCIETA]. e, infine, sotto un ulterioree diverso profilo, sembrano addirit- tura riguardare la prova di tale cessione (questione quest’ul- tima che sarebbe, come è appena il caso di rilevare, da ritenere del tutto nuova nella presente sede, non risultando mai solle- vata nel giudizio di merito). Le predette censure sono in definitiva da rite nersi prive della necessaria specificità e chiarezza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: come tali, esse risultano inammissibili. Va, per completezza di esposizione, precisato che si tratta di questioni aventi ad oggetto la regolarità della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]. nel giudizio di appello e che, al di là della loro inammissibilità per il già indicato difetto di specificità, non avrebbero potuto, in quanto tali e di per sé sole conside- rate,assumere alcun rilievo ai fini dell’esito finale della contro- versia nel merito, in quanto non emerge dagli atti che la sud- detta costituzione abbia in qualche modo avuto incidenza ai fini della decisione delmerito del gravame da parte del giudice di secondo grado. 2.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazione di norme di dirittoex art. 360 comma n. 3 c.p.c. ovvero per violazione e falsa applicazionedell’art. 40 comma 2 TUB – violazione e falsa applicazionedegli artt. 1186 e 1456 c.c. in relazione all’art. 10, lettera b dell'allegato B al contratto di mu- tuo agrario ipotecario rep. N. 38152 e racc. 14162 – Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 6 di 14 fatto controverso e decisivoin relazione all ’ art. 360 comma l nn. 5 c.p.c.ovvero l’illegittimità della risoluzione del contratto in epoca precedente allo spirare dei termini di cui all ’ art. 40 TUB». Con un terzo motivo ( che pare erroneamente rubricato anch’esso come motivo n. 2) si denunzia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma l n. 3 cpc ovvero per violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’onere gravante sul creditore di dare prova della sussistenza del definitivo inadempimento da parte del debitore e della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1186 c.c., onde legittimarel ’ esercizio della risoluzione ex art. 1456 c.c. – Per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoin relazione all’art. 360 comma l nn. 5 c.p.c. ovvero che l ’ inadempimento fosse significativo al tempo dell’intimata r isoluzione contrattuale, tanto da legitti- mare la banca ad esercitare il recesso»; Ancora, con un quartomotivo (in realtà rubricato come motivo n. 3) si denunzia «violazione e falsa applicazione di norme di dirittoex art. 360 comma n. 3 c.p.c. ovvero violazione e falsa applicazionedegli artt. 1193 e 1194 c.c. in relazione all ’ art. 4, del contratto di mutuo agrario ipotecario rep. n.38152 e racc. 14162». Infine, con un quinto motivo (rubricato come motivo n. 4) si denunzia «nullità della sentenzaex art. 360 comma l n. 4 c.p.c. ovvero per violazione del diritto di difesa delle parti, attesa la violazionedella norma di cui all’art. 1421 c.c., nonché delle di- sposizioni di cui alla norma contenuta nell’art. 101 comma 2 c.p.c., da parte dell'organo giudicante». I motivi successivi al primo possono essere esaminati congiun- tamente, in quanto hanno ad oggetto censure in parte coinci- denti e in parte tra loro connesse, sia logicamente che giuridi- camente. Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 7 di 14 2.1Si premette che il mutuo ipotecario agrario di cui si contro- verte è stato stipulato nel 2005: esso, oltre a prevedere la re- stituzione dell’importo mutuato pari ad € 45.000,00 maggiorato diinteressi ed accessori in venti rate semestrali a decorr ere dal 30 maggio 2006, contiene una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., per il caso di mancato integrale paga- mento anche di una sola rata o, comunque, di somme dovute a qualunque titolo in base al contratto, nonché la previsione delladecadenza dal beneficio del termine per il mutuatario, nei casi di cui all’art. 1186 c.c. (art. 10, lettera b, delle condizioni generali di contratto, trascritto nella sentenza impugnata). Il mutuatario risulta avere pagato le prime cinque rate seme- strali, ma, a decorrere dalla sesta rata, che scadeva in data 30 novembre 2008, non ha effettuato ulteriori pagamenti diretti fino alla data di notificazione dell’atto di precetto opposto, av- venuta in data 2 luglio 2012:l’accredito da parte di terzi di una somma pari a circa € 10.000,00, nelle more pervenuto sul conto corrente bancario attraverso il quale egli provvedeva al paga- mento delle rate del mutuo, è stato imputato dalla banca ad altri suoi debiti, meno garantiti. La banca ha dichiarato al mutuatario la risoluzione del contratto di mutuo con una comunicazione in data 12 febbraio 2009, cioè meno di 90 gg. dopo la scadenza della prima rata insoluta. Con l’atto di precetto notificato nel luglio 2012, ha poi intimato il pagamento dell’intero importo mutuato, maggiorato dei rela- tivi accessori, per complessivi € 32.086,20. 2.2Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto inefficace la dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo comunicatagli dalla banca nel febbraio 2009, in quanto essa era stata effettuata in violazione del termine minimo di 180 gg. dalla scadenza della rata insoluta previsto dall’art. 40, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (decreto legisla- tivo 1° settembre 1993 n. 385: TULB); non avrebbe potuto , Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 8 di 14 d’altronde,ritenersi valida la più restrittiva clausola risolutiva espressaa suo dire contenuta nel contratto stesso, a causa del carattere imperativo della indicata previsione di legge. Di conseguenza, avrebbe dovuto del tutto escludersi l’avvenuta risoluzione del contratto di mutuo e l’atto di precetto, in cui si intimava il pagamento dell’intero importo mutuato, avrebbe do- vuto essere ritenuto illegittimo. Il ricorrente sostiene, inoltre, che avrebbero dovuto essere im- putati a soddisfazione delle rate insolute del mutuo gli importi pervenuti sul proprio conto corrente bancario, a suo dire “dedi- cato” al mutuo stesso sulla base delle previsioni contrattuali, essendo pertanto illegittima la diversa imputazione effettuata dalla banca. 2.3La corte d’appello ha integralmente disatteso la prospetta- zione del D’Avolio. In primo luogo,ha affermato che gli accrediti pervenuti sul suo contocorrente bancario dopo la dichiarazione di risoluzione del mutuo del febbraio 2009 erano stati correttamente imputati dalla banca a soddisfazione di altri suoi debiti, scaduti e meno garantiti, conformemente alle previsioni di cui agli artt. 1193 e 1194 c.c., non avendo del resto lo stesso D’Avolio indicato una diversa imputazione, né avendo contestatola predetta imputa- zione legalecomunicatagli dalla banca . Escluso che potessero ritenersi effettuat i pagament i dopo la scadenza della rata del 30 novembre 2008 e di quelle succes- sive, fino al momento della notificazione dell’atto di precetto con il quale era stato intimato il pagamento dell’intero importo residuo del mutuo (nelluglio 2012), i giudici di secondo grado hanno ritenuto che si fosse del tutto al di fuori del campo di applicazione dell’art. 40, comma 2, TULB, disciplinando tale di- sposizione il pagamento tardivo di una o più rate, non il loro omesso pagamentodefinitivo ed integrale, ipotesi che hanno ritenuto essersi verificata al momento del precetto opposto. Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 9 di 14 Hanno altresì precisatoche i presupposti per la risoluzione del contratto di mutuo si erano verificati, al momento della notifi- cazione dell’atto di precetto opposto, anche a prescindere dalla validità della clausola risolutiva espressadi cui alle condizioni generali di contratto, che –almeno secondo la prospettazione del debitore –avrebbe consentito la risoluzione a condizioni di- verse e più rigorose di quelle previste dall’art. 40, comma 2, TULB, in quanto, non essendo statemai state pagate né la rata di novembre 2008 né le rate successive del mutuo, nemmeno in parte, vi era stato certamente un inadempimento «duraturo, totale e definitivo, e come tale oneroso e significativo». Tale decisione risulta conforme a diritto e va confermata, a giu- dizio di questa Corte, con le precisazioni e le integrazioni che verranno di seguito svolte, essendo inammissibili e/o infondate tutte le censure formulate dalla parte ricorrente. 2.4Vanno in primo luogo, per ragioni di priorità logica, esami- natele censure relative alla correttezza dell’imputazione degli accrediti pervenuti sul conto corrente del ricorrente, dopo la dichiarazione di risoluzione contrattuale operata dalla banca nel febbraio 2009,a soddisfazione di debiti diversi da quelli relativi al mutuo ipotecario oggetto del presente giudizio , scaduti e meno garantiti. Tali censure (oggetto in particolare del quarto motivo del ri- corso, rubricato come motivo n. 3) sono in parte inammissibile ed in parte infondate. 2.4.1Sono inammissibili nella parte in cui con le stesse si pre- tende di contestare accertamenti di fatto operati dai giudici del merito sulla base di adeguata motivazione, non meramente ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. In particolare, gli insindacabili accertamenti di fatto operati dalla corte di appellohanno ad oggetto sia la manca ta indica- zione da parte del debitore, all’atto del pagamento, di una Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 10 di 14 imputazione in deroga ai criteri di cui all’art. 1193 c.c., anche eventualmente derivante dalla ricostruzione della volontà delle parti desumibile da llo stesso contratto di mutuo (questione quest’ultima che, peraltro, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non viene neanche adeguatamente precisato se, in quali atti ed in quali precisi termini era stata eventualmente già sollevata nel giudizio di merito), sia la mancata contestazione, da parte dello stesso debitore, dell’imputazione operata ai sensi di legge e a lui comunicata dalla banca. 2.4.2Sono, d’altronde , infondate in diritto le censure di viola- zione delle norme in tema di imputazione dei pagament i , in particolare degli artt. 1193 e 1194 c.c.. Sul presupposto di fatto della mancanza di diverse indicazioni del debitore o comunque concordate tra le parti, la decisione della corte d’appello risulta infatti, sotto tale profilo, piena- mente conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1993, 1194 e 1195 c.c.: i giudici di merito hanno applicatoi criteri legali di imputazione dei pagamenti, attribuendo precedenza ai debiti scaduti meno garantiti e, comunque, hanno dato seguito all’im- putazione comunicata dallo stesso creditore , in mancanza di una tempestivacontestazion e del debitore (cfr., anche con ri- guardo al valore di acquiescenza all’imputazione operata dal creditore da attribuirsi alla mancata tempestiva contestazione da parte del debitore: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27405 del 13/12/2005, Rv. 585862 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 917 d el 16/01/2013, Rv. 625053 – 01; Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 2672 del 05/02/2013, Rv. 624873 –01). 2.5Una volta stabilito che la co rte territoriale ha correttamente esclusoche fossero intervenuti pagamenti successivi alla sca- denza della rata del 30 novembre 2008, imputabili a tale rata e/o alle successive, tutte rimaste integralmente insolute alla data (2 luglio 2012) di intimazione del precetto opposto, de- vono ritenersi infondate in diritto anche tutte le ulteriori Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 11 di 14 censure relative alla sussistenza dei presupposti della risolu- zione del contratto per inadempimento. 2.5.1È opportuno, in proposito, osservare che la stessa impo- stazione del ricorso non sembra cogliere adeguatamente l’ef- fettiva ratio decidendidella statuizione impugnata: è infatti evi- dente che la corte d’appello ha valutato la sussistenza dei pre- supposti della risoluzione del contratto di mutuo e, quindi, della legittimità della pretesa del pagamento dell’intero importo re- siduo (oltre che degli accessori),al momento della notificazione dell’atto di precetto opposto (luglio 2012), a prescindere dalla validità ed efficacia della dichiarazione di risoluzione contrat- tuale già comunicata al debitore dalla banca nel febbraio 2009. La prospettazione difensiva del ricorrente, al contrario, risulta sostanzialmente incentrata sulla contestazione dell’efficacia della dichiarazione di risoluzione contrattuale comunicatagli a febbraio 2009, in relazione all’insoluto relativo alla rata scaduta a novembre 2008, quando non era ancora trascorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di detta rata, senza unaadeguata considerazionedell’equivalente efficacia da attribuirsi alla suc- cessiva notificazione dell’atto di precetto contenente l’intima- zione del pagamento dell’intero importo residuo del mutuo e dei relativi accessori, avvenuta a luglio 2012, quando non solo il predetto termine era ampiamente scaduto (senza alcun pa- gamento) ma era avvenuto altrettanto per buona parte delle rate successive. 2.5.2 Va , inoltre, ribadi to che la notificazione da parte della banca di un atto di precetto al mutuatario inadempiente per il pagamento dell’interocredito resid uo da essa vantato, manife- sta– quanto meno per fatti concludenti – la volontà della stessa banca di avvalersi della clausola risolutiva espressa, compor- tando, quindi, di per sé la risoluzione del contratto (cfr., in pro- posito: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 21/10/2005 , Rv. Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 12 di 14 583852 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 3656 del 14/02/2013 , Rv. 625220 -01). Ne consegue che va ritenuta corretta la valutazione operata della corte d’appello della sussistenza delle condizioni necessa- rie ai fini della risoluzione del contratto, con riferimento alla data di notificazione del precetto opposto, diversamente da quanto preteso(almeno implicitamente) dal ricorrente. 2.6Risulta altresì conforme a diritto la conclusione di merito cui è pervenuta la corte d’appellocon riguardo alla sussistenza dei presupposti della risoluzione per inadempimento del con- tratto di mutuo. Atteso che l’intimazione del precetto per il pagamento dell’in- tero importo residuo del mutuo equivale alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e che, al mo- mento della notificazione del precetto, non solo la rata del no- vembre 2008, ma anche buona parte delle successive, erano rimaste del tutto insolute per un termine ben superiore a quello di 180 giorni dalla scadenza di cui all’art. 40, comma 2, del TULB, non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza, anche ai sensi di tale ultima disposizione,delle condizioni necessarie ai fini della risoluzione del contratto di mutuo e, quindi, della le- gittimità dello stesso precetto opposto. Ne deriva l’infondatezza di tutte le censure con le quali è de- dotta la violazione degli artt. 1186, 1456 e 2697 c.c., oltre che dello stesso art. 40 del TULB. 2.7È opportuno chiarire ulteriormente, sul punto, che non può dubitarsi dellalegittimità della dichiarazione della banca credi- trice di risoluzione del mutuo in base alla clausola risolutiva espressa contenuta nelle condizioni generali di contratto, la qualefaceva riferimento all’omesso integrale pagamento anche di una sola rata,come sostanzialmente ritenuto nella decisione impugnata, il cui senso effettivo è desumibile dal complesso della relativa motivazione e comunque, ove occorra, secondo Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 13 di 14 quanto va affermato anche a precisazione, integrazione e cor- rezione della motivazione stessa, risultando comunque con- forme a diritto il suo dispositivo finale. Anche a voler considerare la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del TULB come una norma imperativa, non deroga- bile per volontà delle parti, infatti, la clausola risolutiva espressa del contratto di mutuo che faccia riferimento all’omesso integrale pagamento anche di una sola rata deve certamente ritenersi valida ed efficace, quanto meno con ri- guardo agli inadempimenti che, in base all’espresso disposto della predetta norma, legittimano comunque la risoluzione,cioè con riguardo ai pagamenti del tutto omessi o comunque tardivi di oltre 180 giorni, relativi anche ad una sola rata, oltre che in caso di pagamenti tardivi contenuti nei 180 giorni dalla sca- denza di ciascuna rata, ma reiterati per più di sette volte. Nella specie, come più volte sottolineato, la dichiarazionedi ri- soluzione contrattuale della banca mutuanteè intervenuta (im- plicitamente, mediante notificazione di atto di precetto per il pagamento dell’intero importo residuo del mutuo) a seguito del mancato integrale pagamento di svariate rate protrattosi per più di 180 giorni dalla scadenza (anzi, addirittura mai interve- nuto): essa è pertanto da ritenere legittima e pienamente effi- cace. 2.8Nella decisione impugnata, la questione della validità della clausola risolutivaespressa prevista dalle condizioni generali di contrattorisulta espressamente affrontata e risolta dalla corte territoriale in modo sostanzialmente conforme a diritto, per quanto appena esposto (con le precisazioni, integrazioni ed eventuali correzioni di motivazione indicate). Ne consegue che non possono trovare accoglimento neanche le censure di cui all’ultimo motivo del ricorso, relative alla pretesa violazione degli artt. 1421 c.c. e 101, comma 2, c.p.c. 3.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 23864/2020– S ez. 3 - U d. 5 dicembre 20 22 – Sentenza – Pagina 14 di 14 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità oimprocedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art