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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2026

Cassazione n. 25716/2026

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in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE3445 DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1324/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 493/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026Data pubblicazione 23/09/20261. [OSCURATO:PERSONA], medico, premesso di aver lavorato pressoil [OSCURATO:PERSONA] I quale specialista in oftalmologia, in forzadi plurimi contratti di collaborazione più volte reiterati nelperiodo 2008-2018, adiva il Tribunale di Roma chiedendo ilriconoscimento della natura subordinata del rapporto, ilpagamento di differenze retributive e TFR, il risarcimento deldanno.2.

Il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso.3.

La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravamedell’[OSCURATO:PERSONA]Universitaria.

Per quanto qui rileva,confermate le statuizioni del Tribunale in merito alla naturagiuridica effettiva del rapporto (qualificato come rapporto dilavoro subordinato), riteneva prescritti i crediti antecedenti al18.2.2014.

Affermava, infatti, che, nel pubblico impiegocontrattualizzato, pur in presenza di contratti autonomi aventiin realtà carattere subordinato, manca ogni aspettativa distabilità dell’impiego e manca quindi il metus relativo allacontinuazione del rapporto, con conseguente decorrenza dellaprescrizione estintiva del credito in costanza di rapporto.Condannava il Policlinico al pagamento della minor somma di €199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo diquella di € 353.322,54 determinata in primo grado, oltreaccessori ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 condecorrenza dalla data di maturazione di singoli crediti.4.

Avverso la pronuncia d’appello la dr.ssa Bruscolinipropone ricorso per cassazione con 2 motivi, illustrati damemoria; resiste il Policlinico con controricorso.Numero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/20261.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dell’art. 3,comma 1-bis, d.lgs. n. 502/92 e dell’art. 36 Cost. (art. 360, n.3, c.p.c.).

Sostiene che nel caso di specie è applicabile lasospensione della prescrizione durante lo svolgimento delrapporto, essendo le ASL qualificate dalla legge come entipubblici economici che agiscono in base alle norme di dirittoprivato.

Inoltre, argomenta che la lavoratrice non avrebbecomunque potuto esercitare i propri diritti patrimoniali primache venisse dichiarata giudizialmente la natura subordinata delrapporto, il che impedisce la decorrenza della prescrizione permancata conoscenza della sussistenza del diritto.

Assume,altresì, che la tesi dell’insussistenza di metus sullacontinuazione del rapporto nel pubblico impiego non tiene contodella prassi della reiterazione dei contratti a temine, oltre chedell’impossibilità di reintegrazione in caso di cessazioneillegittima del rapporto.2.

Il motivo non è fondato.3.

Questa Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmenteautonomo, del quale sia successivamente accertata la naturasubordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre incostanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa dellavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancatacontinuazione del rapporto suscettibile di tutela.4.

Ciò in quanto, in particolare, la privatizzazione non hacomportato una totale identificazione tra lavoro pubblicoprivatizzato e lavoro privato.

Permangono nel lavoro pubblicoNumero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026privatizzato quelle peculiarità individuate dalla NumCeoror dti era ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiegopubblico, come giustificative di un differente regime dellaprescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro atempo indeterminato (art. 51, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e,all’attualità, art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001), che inpunto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplinaspeciale dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001).

Il principio del decorsodella prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va estesoall'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con lapubblica amministrazione con la veste formale di lavoroautonomo, di cui sia in seguito accertata la reale naturasubordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generaleevidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato atermine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa dellavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancatacontinuazione del rapporto suscettibile di tutela (cfr. Cass. n.35676/2021, §§ 42, 45 della motivazione; v. anche Cass. n.1701/2023, n. 20696/2022, n. 24389/2022).5.

Detta opzione ermeneutica è stata confermata da Cass.S.U. n. 36197/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118disp. att. c.p.c., riaffermando che la prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato -sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempodeterminato, e anche in caso successione di contratti a termine- decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapportolavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli chematurano alla cessazione, a partire da tale data, perché non èconfigurabile un metus del cittadino verso la pubblicaamministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, ilNumero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026mancato rinnovo del contratto integra un'apprensionNuem eroc hdi era ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per lasua irrilevanza giuridica.6.

L’arresto delle Sezioni Unite è intervenuto proprio aseguito della prospettata necessità di una rimeditazione, daparte della Suprema Corte nella sua massima composizione,della questione, in ragione dell’evoluzione socio-economica deirapporti di lavoro, dei significativi mutamenti normativi chehanno interessato la materia del pubblico impiego, per effettodella sua contrattualizzazione, dell’incidenza sugli assettinormativi interni dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempodeterminato e delle decisioni della Corte di Giustizia UE.7.

Le Sezioni Unite hanno reputato che debba essere negatauna piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblicocontrattualizzato.

Nonostante l’evoluzione socio-economica deirapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi chehanno interessato la materia del pubblico impiego, per effettodella sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiegocontrattualizzato non può che continuare a muoversi nel segnodella continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass.S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenzaconforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass.30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n.38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).8.

Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2935 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.).

Sostiene che la Corte territoriale haerroneamente utilizzato come base di calcolo del TFR le soleretribuzioni non coperte da prescrizione quinquennale, mentreavrebbe dovuto includervi l’intera retribuzione, posto che ilNumero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026diritto all’accantonamento della quota destinata al trattaNummeeron dti ora ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026di fine rapporto non si prescrive durante lo svolgimento delrapporto, trattandosi di diritto diverso e distinto da quello allacorresponsione della retribuzione.9.

Il motivo è fondato.10.

Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomiastrutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge allacessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorreil termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarnel'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni perle quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzionirilevano solo come base di computo del TFR e non comecomponenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014 e già primaCass. n. 11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano ancheCass. n. 12868/2024, sull’autonomia dei diversi dirittipatrimoniali maturati nel rapporto e sulla separata consistenzadelle singole situazioni creditorie nonché Cass. n. 21584/2025,che ha distinto tra i crediti che nascono nel corso del rapportolavorativo, dal giorno della loro insorgenza e quelli chematurano alla cessazione, a partire da tale data).11.

A tale principio non risulta essersi conformata, nelricalcolare il TFR, la sentenza impugnata.12.

Per tale ragione essa deve essere cassata limitatamenteal secondo motivo, e la causa va rinviata alla Corte d’Appelloindicata in dispositivo, per procedere a nuovo calcolo del TFRdovuto al medico ricorrente, tenendo conto del principio didiritto ora ricordato, nonché per provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.Numero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo acNcuomeltroo d i era ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE3445 DELLO STATO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1324/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 03/06/2025 R.G.N. 493/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026Data pubblicazione 23/09/20261. [OSCURATO:PERSONA], medico, premesso di aver lavorato pressoil [OSCURATO:PERSONA] I quale specialista in oftalmologia, in forzadi plurimi contratti di collaborazione più volte reiterati nelperiodo 2008-2018, adiva il Tribunale di Roma chiedendo ilriconoscimento della natura subordinata del rapporto, ilpagamento di differenze retributive e TFR, il risarcimento deldanno.2. Il Tribunale accoglieva integralmente il ricorso.3. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente il gravamedell’[OSCURATO:PERSONA]Universitaria. Per quanto qui rileva,confermate le statuizioni del Tribunale in merito alla naturagiuridica effettiva del rapporto (qualificato come rapporto dilavoro subordinato), riteneva prescritti i crediti antecedenti al18.2.2014. Affermava, infatti, che, nel pubblico impiegocontrattualizzato, pur in presenza di contratti autonomi aventiin realtà carattere subordinato, manca ogni aspettativa distabilità dell’impiego e manca quindi il metus relativo allacontinuazione del rapporto, con conseguente decorrenza dellaprescrizione estintiva del credito in costanza di rapporto.Condannava il Policlinico al pagamento della minor somma di €199.452,93 a titolo di differenze retributive e TFR in luogo diquella di € 353.322,54 determinata in primo grado, oltreaccessori ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 condecorrenza dalla data di maturazione di singoli crediti.4. Avverso la pronuncia d’appello la dr.ssa Bruscolinipropone ricorso per cassazione con 2 motivi, illustrati damemoria; resiste il Policlinico con controricorso.Numero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026Ragioni della decisione Numero di raccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/20261. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dell’art. 3,comma 1-bis, d.lgs. n. 502/92 e dell’art. 36 Cost. (art. 360, n.3, c.p.c.). Sostiene che nel caso di specie è applicabile lasospensione della prescrizione durante lo svolgimento delrapporto, essendo le ASL qualificate dalla legge come entipubblici economici che agiscono in base alle norme di dirittoprivato. Inoltre, argomenta che la lavoratrice non avrebbecomunque potuto esercitare i propri diritti patrimoniali primache venisse dichiarata giudizialmente la natura subordinata delrapporto, il che impedisce la decorrenza della prescrizione permancata conoscenza della sussistenza del diritto. Assume,altresì, che la tesi dell’insussistenza di metus sullacontinuazione del rapporto nel pubblico impiego non tiene contodella prassi della reiterazione dei contratti a temine, oltre chedell’impossibilità di reintegrazione in caso di cessazioneillegittima del rapporto.2. Il motivo non è fondato.3. Questa Corte ha chiarito che, in tema di pubblico impiegocontrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmenteautonomo, del quale sia successivamente accertata la naturasubordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre incostanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa dellavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancatacontinuazione del rapporto suscettibile di tutela.4. Ciò in quanto, in particolare, la privatizzazione non hacomportato una totale identificazione tra lavoro pubblicoprivatizzato e lavoro privato. Permangono nel lavoro pubblicoNumero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026privatizzato quelle peculiarità individuate dalla NumCeoror dti era ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiegopubblico, come giustificative di un differente regime dellaprescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro atempo indeterminato (art. 51, comma 2, d. lgs. n. 165/2001 e,all’attualità, art. 63, comma 2, d. lgs. n. 165/2001), che inpunto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplinaspeciale dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001). Il principio del decorsodella prescrizione in costanza del rapporto di lavoro va estesoall'ipotesi, qui ricorrente, di contratto di lavoro stipulato con lapubblica amministrazione con la veste formale di lavoroautonomo, di cui sia in seguito accertata la reale naturasubordinata, ricorrendo le medesime ragioni in generaleevidenziate per il settore del lavoro pubblico privatizzato atermine, concernenti la mancanza di ogni aspettativa dellavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguenteinconfigurabilità di un metus in ordine alla mancatacontinuazione del rapporto suscettibile di tutela (cfr. Cass. n.35676/2021, §§ 42, 45 della motivazione; v. anche Cass. n.1701/2023, n. 20696/2022, n. 24389/2022).5. Detta opzione ermeneutica è stata confermata da Cass.S.U. n. 36197/2023, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118disp. att. c.p.c., riaffermando che la prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato -sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempodeterminato, e anche in caso successione di contratti a termine- decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapportolavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli chematurano alla cessazione, a partire da tale data, perché non èconfigurabile un metus del cittadino verso la pubblicaamministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, ilNumero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026mancato rinnovo del contratto integra un'apprensionNuem eroc hdi era ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per lasua irrilevanza giuridica.6. L’arresto delle Sezioni Unite è intervenuto proprio aseguito della prospettata necessità di una rimeditazione, daparte della Suprema Corte nella sua massima composizione,della questione, in ragione dell’evoluzione socio-economica deirapporti di lavoro, dei significativi mutamenti normativi chehanno interessato la materia del pubblico impiego, per effettodella sua contrattualizzazione, dell’incidenza sugli assettinormativi interni dell’[OSCURATO:PERSONA] sul lavoro a tempodeterminato e delle decisioni della Corte di Giustizia UE.7. Le Sezioni Unite hanno reputato che debba essere negatauna piena parificazione dei rapporti di lavoro privato e pubblicocontrattualizzato. Nonostante l’evoluzione socio-economica deirapporti di lavoro e dei significativi mutamenti normativi chehanno interessato la materia del pubblico impiego, per effettodella sua contrattualizzazione, la disciplina del pubblico impiegocontrattualizzato non può che continuare a muoversi nel segnodella continuità rispetto alle linee tracciate, in primis, da Cass.S.U. 16 gennaio 2003, n. 575 e successivamente da Cass. 28maggio 2020, n. 10219 e dalla consolidata giurisprudenzaconforme (tra le altre: Cass. 24 giugno 2020, n. 12443; Cass.30 novembre 2021, n. 37538; Cass. 29 dicembre 2022, n.38100; Cass. 18 luglio 2023, n. 20793).8. Con il secondo motivo, parte ricorrente denunciaviolazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2935 c.c. (art.360, n. 3, c.p.c.). Sostiene che la Corte territoriale haerroneamente utilizzato come base di calcolo del TFR le soleretribuzioni non coperte da prescrizione quinquennale, mentreavrebbe dovuto includervi l’intera retribuzione, posto che ilNumero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026diritto all’accantonamento della quota destinata al trattaNummeeron dti ora ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026di fine rapporto non si prescrive durante lo svolgimento delrapporto, trattandosi di diritto diverso e distinto da quello allacorresponsione della retribuzione.9. Il motivo è fondato.10. Il diritto al trattamento di fine rapporto, che ha autonomiastrutturale rispetto ai singoli crediti retributivi, sorge allacessazione del rapporto di lavoro e solo da questa data decorreil termine di prescrizione, mentre concorrono a determinarnel'ammontare anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni perle quali il diritto sia ormai prescritto, poiché quelle retribuzionirilevano solo come base di computo del TFR e non comecomponenti del relativo diritto (Cass. n. 11579/2014 e già primaCass. n. 11470/1997 e Cass. n. 6645/1999; si vedano ancheCass. n. 12868/2024, sull’autonomia dei diversi dirittipatrimoniali maturati nel rapporto e sulla separata consistenzadelle singole situazioni creditorie nonché Cass. n. 21584/2025,che ha distinto tra i crediti che nascono nel corso del rapportolavorativo, dal giorno della loro insorgenza e quelli chematurano alla cessazione, a partire da tale data).11. A tale principio non risulta essersi conformata, nelricalcolare il TFR, la sentenza impugnata.12. Per tale ragione essa deve essere cassata limitatamenteal secondo motivo, e la causa va rinviata alla Corte d’Appelloindicata in dispositivo, per procedere a nuovo calcolo del TFRdovuto al medico ricorrente, tenendo conto del principio didiritto ora ricordato, nonché per provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo.Numero registro generale 17458/2025Numero sezionale 3445/2026Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo acNcuomeltroo d i era ccolta generale 25716/2026Data pubblicazione 23/09/2026rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 10 settembre 2026.La PresidenteCaterina Marotta