CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la decisione della Corte d'Appello di Catania n. 35/2024depositata il 4 gennaio 2024;Numero registro generale 7653/2024Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 15768/2026Data pubblicazione 22/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 35/2024, rigettava dueappelli presentati rispettivamente dai signori [OSCURATO:PERSONA] e MariaCarrabba e [OSCURATO:PERSONA] il secondo avverso la sentenza n.1056/2022 del Tribunale di Ragusa.Il primo giudice aveva accolto l’azione pauliana relativa a due atti didonazione che era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi Agenziadelle Entrate – Riscossione, in relazione a un debito di [OSCURATO:PERSONA] l’attrice nella complessiva somma di euro 54.000, somma portatadal mancato pagamento di uno specifico elenco di cartelle esattoriali e diavvisi di accertamento.Avverso la suindicata sentenza della corte di merito i signori SebastianoVentura, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati damemoria.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, che hadepositato anche memoria.Considerato che:1. Con il primo motivo viene i ricorrenti denunziano la violazione, exarticolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., degli articoli 100 c.p.c. e 2901 ss.c.c.1.1 Premesso che il credito per cui controparte ha agito è statoquantificato dal primo giudice in euro 54.133,14, importo confermato dalsecondo giudice, è riportato lo specifico elenco di cartelle esattoriali e diavvisi di accertamento che lo compongono, i ricorrenti rilevano “lasopravvenuta carenza di interesse” ad agire dell’Agenzia poiché, durantela definizione del giudizio d’appello, “è intervenuta la legge di bilancioNumero registro generale 7653/2024Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 15768/2026Data pubblicazione 22/05/20262023, per mezzo della quale una parte delle cartelle esattoriali azionate …sono state rottamate” (vengono elencate nelle pagine 10-11 del ricorso),e nella pendenza del termine per la proposizione del ricorso le cartelle nonrottamate e gli avvisi di accertamento “sono state saldate” dal debitore,per un totale determinato dall’Agenzia in euro 58.076,03.Ne deducono i ricorrenti che sono venuti meno la carenza di interesse e/odi legittimazione attiva di controparte, che devono rimanere fino alladecisione definitiva, e il cui sopravvenuto difetto va rilevato anche in sededi legittimità comportando il rigetto nel merito della domanda (si citaCass. 12975/2020). La sentenza impugnata dovrebbe pertanto esserecassata “adottando ogni consequenziale statuizione”.1.2 Il controricorrente riconosce la veridicità di quanto affermato nel primomotivo del ricorso in ordine all’intervenuto pagamento del debito(controricorso, pagina 5: “Tale affermazione risulta conforme al vero…”).Oppone però che controparte sarebbe “risultata debitrice - a seguito diaccertamenti relativi, perlopiù, ad anni antecedenti alla stessaintroduzione dell’azione - della complessiva somma di € 5.182.068,96”,deducendone che l’azione pauliana deve “essere riguardata conriferimento alla complessiva posizione debitoria del convenuto debitore,anche formatasi nel corso del giudizio, essendo il criterio tributario …fisiologicamente un credito il cui momento genetico si colloca in un tempoantecedente, spesso di gran lunga, a quello in cui il creditore (id est,l’Erario) ne acquista conoscenza, mercé l’accertamento”. E a propositodella partecipatio fraudis - ma il principio varrebbe anche riguardoall’interesse all’azione - il giudice di legittimità ha riconosciuto che ilcredito tributario diventa liquido ed esigibile quando si verificano ipresupposti della imposizione (Cass. 30737/2019). Né si potrebbe“ammettere che, a fronte di un debito sorto in data antecedenteall’operazione revocanda, ma accertato (e, quindi, conosciuto dallo stessocreditore) successivamente, sia sufficiente che il debitore adempia ilNumero registro generale 7653/2024Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 15768/2026Data pubblicazione 22/05/2026debito originariamente noto al creditore e sulla base del quale è statoavviato il giudizio”; non sussisterebbe neppure “contrasto con il divieto dinova vigente per i gradi successivi al primo, atteso che nella causapetendi sottesa all’azione revocatoria rientra la sussistenza della posizionedi creditore dell’attore, ma non la specifica identificazione dei crediti dellostesso, che ben potrebbero subire variazioni (in aumento o indiminuzione) nelle more del giudizio”.Per dimostrare il contenuto del suo credito, la controricorrente inseriscenel controricorso, dalla pagina 7 alla pagina 10, una serie di avvisi diaccertamento.1.3 L’interpretazione della controricorrente non è condivisibile: il requisitodel credito necessita, al momento dell’esercizio dell’azione pauliana, unaindividuazione, anche se è ne modificabile il quantum. Non è sostenibileche, dopo avere agito in relazione a un determinato elenco di cartelleesattoriali e di avvisi di accertamento, tra l’altro per un importo di circaeuro 54.000, sia ammissibile mutare l’azione mettendo a suo fondamento,per altri titoli, l’importo di € 5.182.068,96. E comunque, anche qualora ciòfosse ammissibile, non sarebbe ammissibile effettuare una siffatta mutationel giudizio di legittimità, e precisamente nel controricorso, così gravandoil giudice di legittimità la valutazione della correlata prova, sia questacome raggiunta mediante mancata contestazione, sia questa raggiuntamediante elementi dimostrativi.In realtà, quel che il controricorrente ora apporta non può ritenersicorrettamente connesso alla vicenda sostanziale da cui era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](insorto sulla base di specifiche debenze tributarie), il che tra l’altrocomprime l’esercizio del diritto di difesa di controparte (cfr. p. es. Cass.ord. 3127/2021, Cass. ord. 4031/2021, Cass. 30455/2023, Cass. ord.23975/2024).2. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbiti il 2° e il 3°motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazioneNumero registro generale 7653/2024Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 15768/2026Data pubblicazione 22/05/2026dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il 2° e il 3°motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 27 febbraio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]