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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16813/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28371-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l’ordinanza n. 2214/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con ordinanza n. 2214 del 30/01/2020 così provvedeva: “ [OSCURATO:PERSONA] LLC convenne presso il Tribunale di Roma i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere nei loro confronti sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare del 27 luglio 2001 tramite il quale essi si erano obbligati alla vendita di alcuni cespiti immobiliari siti in via della Giustiniana a Roma.

Intervenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] 3V s.r.l., quale creditrice dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci, per far dichiarare la simulazione assoluta del preliminare od ottenerne, in subordine, la revocatoria; interveniva successivamente, per spiegare analoghe domande, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale creditrice del [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e respingeva Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 quelle delle intervenienti.

Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., entrambe per reiterare le domande di simulazione e revocatoria.

In accoglimento del gravame principale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma ha dichiarato nullo il preliminare del 27 luglio 2001 per simulazione assoluta, e quindi ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA]; del pari, ha rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LLC ricorre per cassazione sulla base di sedici motivi, illustrati da memoria.

Resiste mediante controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso incidentale con unico motivo.

I coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA].; il secondo denuncia omesso esame circa la persistenza del mandato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati.

L'omessa pronuncia è la completa mancanza del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (tra molte, Cass.4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155).

Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 L'omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è la mancata considerazione del fatto decisivo, non di qualche elemento istruttorio che lo riguarda (fin da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Il giudice d'appello ha vagliato tanto la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], quanto l'estensione del mandato a [OSCURATO:PERSONA] JV (pag. 16-17 della sentenza), sicché non l'omissione della pronuncia e dell'esame censura effettivamente [OSCURATO:PERSONA], quanto il contenuto - ad essa sfavorevole - della pronuncia e dell'esame.

Per completezza, a proposito dei riflessi processuali delle vicende societarie di [OSCURATO:SOCIETA], si rammenta che, ai sensi dell'art. 2504- bis c.c., la fusione è vicenda non estintiva, ma evolutivo-modificativa, che assicura la continuità, anche processuale, tra gli enti interessati (fin da Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637).

2. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2702, 2719, 2697 c.c., 214 c.p.c.; il quarto denuncia violazione degli artt. 2719, 2697 c.c.; entrambi per non aver il giudice d'appello stigmatizzato l'utilizzo in primo grado della copia di documenti prodotta da [OSCURATO:PERSONA] JV nonostante la contestazione di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati.

Il giudice d'appello ha osservato che la contestazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata assolutamente generica (pag. 17 e pag. 19 della sentenza); lo stesso ricorso di [OSCURATO:PERSONA] trascrive una Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 contestazione di stile («contesta ogni elemento cartaceo depositato da controparte e ne eccepisce la non conformità»: pag. 18).

Vale il principio per cui il disconoscimento delle copie, a norma dell'art. 2719 c.c., pur non soggetto a vincoli formali, è inefficace ove non evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo insufficienti clausole di stile e generiche asserzioni (tra molte, Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 20 giugno 2019, n. 16557).

3. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c.; il sesto denuncia omissione di pronuncia; entrambi per aver il giudice d'appello utilizzato documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] solo in fase di gravame nonostante l'eccezione di tardività sollevata da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati.

Per come trascritta nel suo stesso ricorso (pag. 22), l'eccezione di tardività sollevata da [OSCURATO:PERSONA] riguardava i documenti prodotti in copia davanti al Tribunale: è stata legittima, quindi, la produzione degli autentici in grado d'appello, essa avendo natura meramente integrativa rispetto alla produzione in copia avvenuta in primo grado (Cass. 9 marzo 2010, n. 5668).

L'impiego del documento integrativo esclude un'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di tardività della relativa produzione, tenuto conto che non ricorre il vizio di omessa Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pronuncia quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto (tra molte, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255).

4. Il settimo motivo del ricorso principale denuncia carenza di motivazione; l'ottavo denuncia omissione di pronuncia; entrambi per non aver il giudice d'appello dichiarato la nullità delle fideiussioni rilasciate a [OSCURATO:SOCIETA] dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci.

4.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili.

Anche il ricorrente per cassazione che denunci un vizio di omessa pronuncia ha l'onere di illustrarne il carattere decisivo, non essendo ipotizzabili annullamenti inutili ed astratti (Cass. 2 agosto 2016, n. 16102).

A fronte di un credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] verso i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci per un importo assai elevato (oltre cinque milioni di euro) e per poste di eterogenea tipologia (ipotecaria e chirografaria) - credito ben descritto dalla sentenza d'appello (pag. 17-18) -, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto documentare che le impugnate fideiussioni sono all'origine dell'intero rapporto obbligatorio, poiché anche solo una posta creditoria ad esse estranea sarebbe stata sufficiente per legittimare [OSCURATO:SOCIETA] all'azione di simulazione.

5. Il nono motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa l'esistenza del credito di [OSCURATO:SOCIETA] verso i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci.

Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022

5.1. Il motivo è infondato.

L'omesso esame non sussiste, poiché, come già veduto, la sentenza d'appello descrive minuziosamente le fonti documentali, i titoli giudiziali e le coperture ipotecarie del credito di [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 17-18).

6. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa il trasferimento del credito nei vari passaggi evolutivi di [OSCURATO:SOCIETA]; l'undicesimo denuncia omesso esame circa la forza probatoria dei documenti prodotti in copia; il dodicesimo omissione di pronuncia «quanto ai punti trattati nei motivi 2, 9, 10 e 11».

6.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili.

Essi si risolvono nell'iterazione di censure già respinte, senza manifestare rispetto ad esse un qualche margine di autonomia, idoneo a prospettare un esito diverso.

7. Il tredicesimo motivo del ricorso principale denuncia mancanza di motivazione circa il rigetto dell'eccezione di genericità dei motivi d'appello formulati da [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Il motivo è inammissibile.

Il giudice d'appello ha esaminato l'eccezione di genericità dei motivi di gravame e l'ha respinta con una motivazione congrua, correlata alla dedotta esistenza di crediti chirografari, laddove il Tribunale aveva fatto leva sulla natura satisfattiva delle garanzie ipotecarie (pag. 17 della sentenza d'appello).

Ciò che contesta il motivo in scrutinio non è, quindi, l'esistenza della motivazione, bensì la sua sufficienza, ciò che non è più Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 consentito in sede di legittimità (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

8. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1414 ss., 2697 c.c.; il quindicesimo denuncia mancanza di motivazione; il sedicesimo ancora violazione degli artt. 1414 ss., 2697 c.c.; tutti per aver il giudice d'appello dichiarato la simulazione assoluta del preliminare del 27 luglio 2001 in difetto dei relativi presupposti.

8.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili.

La prova della simulazione contrattuale dedotta da terzi è normalmente desumibile soltanto da presunzioni, la selezione e valutazione delle quali, traducendosi in mera quaestio voluntatis, sono rimesse al giudice di merito (Cass. 5 aprile 1971, n. 975; Cass. 6 settembre 2002, n. 12980; Cass. 27 marzo 2018, n. 7512).

La sentenza d'appello inferisce la simulazione del preliminare del 27 luglio 2001 da univoci indizi (pag. 19-21): permanente pluriennale godimento degli immobili da parte dei promittenti venditori malgrado il pagamento quasi integrale del prezzo; rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e società riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci; ulteriore acquisto immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci nonostante la loro pregressa inadempienza.

Sotto l'apparenza della denuncia per violazione di legge e mancanza di motivazione, le doglianze in scrutinio tendono ad ottenere una riedizione del giudizio induttivo, che invece Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 appartiene istituzionalmente al giudice di merito.

9. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 105, 268 c.p.c., per aver il giudice d'appello confermato la preclusione dell'interveniente rispetto alle deduzioni istruttorie.

9.1. Il ricorso incidentale è infondato.

La preclusione stabilita dall'art. 268, comma 2, c.p.c., a norma del quale l'interveniente non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, mentre non opera sul piano assertivo, impedisce l'ingresso tanto alle prove costituende quanto alle documentali, giacché le preclusioni istruttorie delle altre parti valgono per entrambi i tipi di prova (Cass. 22 agosto 2018, n. 20882); non ne viene lesa l'effettività della tutela giurisdizionale dell'interveniente, poiché questi può far valere le sue ragioni in perfetta parità con le altre parti mediante un giudizio autonomo o l'opposizione di terzo (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529). [OSCURATO:PERSONA] che la preclusione istruttoria non possa riguardare la documentazione del suo credito verso [OSCURATO:PERSONA], giacché questa costituisce il titolo stesso della legittimazione ad intervenire.

La tesi non può essere accolta, in quanto la produzione documentale altererebbe comunque la scansione del processo, imponendo di riattivare un contraddittorio istruttorio già definito, con negative ricadute sulla ragionevole durata: per osservare la sua natura rebus sic stantibus, l'intervento che sopravvenga alla definizione del thema probandum non deve Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esigere attività istruttoria neppure ai fini della legittimazione attiva, la quale dovrà essere, quindi, autoevidente ovvero comprovata dal materiale già acquisito al processo.

10. Devono essere respinti sia il ricorso principale che l'incidentale, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato per entrambi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fiorucci, in solido tra loro, quali parti del contratto simulato, devono essere condannati a rifondere le spese processuali della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA].

Tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese sono compensate per soccombenza reciproca.

P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e l'incidentale. [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge.

Dichiara compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.” Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Per la revocazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] LLC sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

La doValue S.p.A., nuova denominazione di doBank S.p.A., resiste con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione impugnata per errore di fatto revocatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 394 co. 1 n. 4 c.p.c., in quanto affetta da errata percezione del fatto, determinante, obiettivo ed evidente.

Si lamenta che la Corte di Cassazione abbia disatteso il settimo e l’ottavo motivo di ricorso a suo tempo proposti, sul presupposto erroneo che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le fideiussioni oggetto di impugnativa erano all’origine dell’intero rapporto obbligatorio, e ciò in quanto anche una sola posta creditoria ad esse estranea sarebbe stata sufficiente a legittimare la proposizione dell’azione di simulazione del contratto.

Si deduce che in realtà sia i decreti ingiuntivi richiamati a sostegno della posizione di creditore della [OSCURATO:SOCIETA], sia le successive sentenze denotano come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati individuati come debitori esclusivamente per la loro qualità di fideiussori.

Ne deriverebbe, secondo la tesi della odierna ricorrente, che non esistono poste creditorie estranee alle fideiussioni oggetto della richiesta di invalidità, il che comporterebbe che la sentenza gravata sia affetta da errore di fatto revocatorio.

Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Il motivo è inammissibile.

In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez.

Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez.

Un. 30/10/2008, n. 26022).

L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -12- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643).

L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata, senza verificare l’effettiva individuazione delle ragioni di credito poste a sostegno della domanda di simulazione del contratto per cui è causa, si è attestata, per così dire, “a monte”, alla declaratoria di inammissibilità del settimo ed ottavo motivo di ricorso a suo tempo avanzati nei confronti della sentenza d’appello, ritenendo che gli stessi, per la loro formulazione, fossero inammissibili, in quanto inidonei ad evidenziare il profilo di decisività relativo alla mancata statuizione ovvero all’omissione di motivazione in merito all’eccezione di nullità delle fideiussioni.

In tale direzione conforta l’ultimo periodo di pag. 5, nella parte in cui si richiama la necessità che, anche laddove si denunci il vizio di omessa pronuncia, è onere del ricorrente illustrarne, evidentemente in ricorso, il carattere della decisività.

Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -13- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La successiva motivazione, richiama poi il contenuto della sentenza d’appello, con il riferimento ad un credito di importo elevato (oltre cinque milioni di euro), specificando che quindi, ed al fine di dare attuazione al principio di specificità del motivo, la ricorrente avrebbe dovuto “documentare che le impugnate fideiussioni erano all’origine dell’intero rapporto obbligatorio”, dovendosi quindi correttamente intendere l’utilizzo del verbo documentare come riferito non già alla prova resa nei precedenti gradi di merito, ma alla illustrazione nel mezzo di impugnazione, di come la questione relativa alla validità delle fideiussioni fosse in grado di incidere sulla stessa ricorrenza di un errore decisivo da parte del giudice di merito.

Non vi è quindi in sentenza un’affermazione circa il fatto che il credito azionato fosse sorretto da ragioni anche diverse da quelle del rapporto fideiussorio, ma vi è un giudizio di inammissibilità dei motivi di ricorso per il difetto della loro formulazione, in quanto reputata inidonea a dare contezza del come una decisione circa la sorte delle fideiussioni fosse effettivamente in grado di ripercuotersi sulla correttezza della decisione di merito.

Ne deriva che la doglianza mira quindi a denunciare un preteso errore di giudizio, e non anche un errore di fatto, il che impone di affermare l’inammissibilità del motivo di revocazione.

Il secondo motivo di ricorso denuncia un ulteriore errore di fatto revocatorio nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato i primi due motivi di ricorso, aventi ad oggetto la pretesa carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e la Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -14- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 sua persistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., anche a seguito della cancellazione della prima.

Si sostiene che sarebbe stato erroneamente affermato che la questione fosse stata oggetto di esame da parte della Corte d’Appello, senza però avvedersi che la sentenza di secondo grado non chiariva di quale [OSCURATO:SOCIETA] si stesse discettando, in assenza di un preciso riferimento al codice fiscale del soggetto.

Inoltre, i giudici di appello avrebbero sostenuto che il credito oggetto di causa fosse transitato all’esito della fusione, mentre invece si trattava di un caso di conferimento, il tutto in assenza dell’allegato C all’atto per notar Mariconda del 14/5/2002, contenente l’elenco dei crediti conferiti.

Anche tale motivo è inammissibile.

La sentenza gravata al punto 1.1 ha rilevato che i primi due motivi contestavano solo l’omissione di pronuncia circa l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA] ed alla persistenza del mandato in capo a [OSCURATO:PERSONA] JV, e che invece dalla sentenza di appello si ricavava che entrambe le questioni erano state invece vagliate, il che denotava l’infondatezza dei motivi, per come formulati, che avrebbero invece dovuto sottoporre a critica il contenuto della sentenza in parte qua.

Peraltro, ove si ritenga che l’erronea individuazione del soggetto [OSCURATO:SOCIETA], prescindendo dal riferimento al codice fiscale, costituisca un errore di fatto, si tratterebbe però di errore commesso dal giudice di appello, e che quindi non legittima la Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -15- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 richiesta di revocazione della sentenza emessa in sede di legittimità.

Lo stesso è a dirsi quanto alla mancanza dell’allegato C al predetto atto per notar Mariconda, non senza però rilevare che il riferimento al fenomeno della fusione, invece che a quello del conferimento (come ritiene sia accaduto parte ricorrente), costituisce oggetto di una motivazione evidentemente resa ad abundantiam dalla Corte di cassazione, una volta ravvisata l’insussistenza dei vizi di omessa pronuncia denunciati dalla ricorrente, il che denota con evidenza come in parte qua il secondo motivo difetti del carattere della decisività dell’errore denunciato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.

Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM Ric. 2020 n. 28371 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -16- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28371-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D’ORO 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura notarile in atti; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l’ordinanza n. 2214/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 30/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Questa Corte con ordinanza n. 2214 del 30/01/2020 così provvedeva: “ [OSCURATO:PERSONA] LLC convenne presso il Tribunale di Roma i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere nei loro confronti sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al preliminare del 27 luglio 2001 tramite il quale essi si erano obbligati alla vendita di alcuni cespiti immobiliari siti in via della Giustiniana a Roma. Intervenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] 3V s.r.l., quale creditrice dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci, per far dichiarare la simulazione assoluta del preliminare od ottenerne, in subordine, la revocatoria; interveniva successivamente, per spiegare analoghe domande, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quale creditrice del [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e respingeva Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 quelle delle intervenienti. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessionaria dei crediti di [OSCURATO:SOCIETA], e appello incidentale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., entrambe per reiterare le domande di simulazione e revocatoria. In accoglimento del gravame principale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Roma ha dichiarato nullo il preliminare del 27 luglio 2001 per simulazione assoluta, e quindi ha rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA]; del pari, ha rigettato l'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LLC ricorre per cassazione sulla base di sedici motivi, illustrati da memoria. Resiste mediante controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso incidentale con unico motivo. I coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia omissione di pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA].; il secondo denuncia omesso esame circa la persistenza del mandato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dopo la cancellazione di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati. L'omessa pronuncia è la completa mancanza del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (tra molte, Cass.4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155). Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 L'omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è la mancata considerazione del fatto decisivo, non di qualche elemento istruttorio che lo riguarda (fin da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice d'appello ha vagliato tanto la legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], quanto l'estensione del mandato a [OSCURATO:PERSONA] JV (pag. 16-17 della sentenza), sicché non l'omissione della pronuncia e dell'esame censura effettivamente [OSCURATO:PERSONA], quanto il contenuto - ad essa sfavorevole - della pronuncia e dell'esame. Per completezza, a proposito dei riflessi processuali delle vicende societarie di [OSCURATO:SOCIETA], si rammenta che, ai sensi dell'art. 2504- bis c.c., la fusione è vicenda non estintiva, ma evolutivo-modificativa, che assicura la continuità, anche processuale, tra gli enti interessati (fin da Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637). 2. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2702, 2719, 2697 c.c., 214 c.p.c.; il quarto denuncia violazione degli artt. 2719, 2697 c.c.; entrambi per non aver il giudice d'appello stigmatizzato l'utilizzo in primo grado della copia di documenti prodotta da [OSCURATO:PERSONA] JV nonostante la contestazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati. Il giudice d'appello ha osservato che la contestazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata assolutamente generica (pag. 17 e pag. 19 della sentenza); lo stesso ricorso di [OSCURATO:PERSONA] trascrive una Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 contestazione di stile («contesta ogni elemento cartaceo depositato da controparte e ne eccepisce la non conformità»: pag. 18). Vale il principio per cui il disconoscimento delle copie, a norma dell'art. 2719 c.c., pur non soggetto a vincoli formali, è inefficace ove non evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali rispetto all'originale, essendo insufficienti clausole di stile e generiche asserzioni (tra molte, Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 20 giugno 2019, n. 16557). 3. Il quinto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell'art. 345 c.p.c.; il sesto denuncia omissione di pronuncia; entrambi per aver il giudice d'appello utilizzato documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] solo in fase di gravame nonostante l'eccezione di tardività sollevata da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono infondati. Per come trascritta nel suo stesso ricorso (pag. 22), l'eccezione di tardività sollevata da [OSCURATO:PERSONA] riguardava i documenti prodotti in copia davanti al Tribunale: è stata legittima, quindi, la produzione degli autentici in grado d'appello, essa avendo natura meramente integrativa rispetto alla produzione in copia avvenuta in primo grado (Cass. 9 marzo 2010, n. 5668). L'impiego del documento integrativo esclude un'omessa pronuncia riguardo all'eccezione di tardività della relativa produzione, tenuto conto che non ricorre il vizio di omessa Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pronuncia quando la decisione adottata comporta una statuizione implicita di rigetto (tra molte, Cass. 8 marzo 2007, n. 5351; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191; Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 4 giugno 2019, n. 15255). 4. Il settimo motivo del ricorso principale denuncia carenza di motivazione; l'ottavo denuncia omissione di pronuncia; entrambi per non aver il giudice d'appello dichiarato la nullità delle fideiussioni rilasciate a [OSCURATO:SOCIETA] dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci. 4.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili. Anche il ricorrente per cassazione che denunci un vizio di omessa pronuncia ha l'onere di illustrarne il carattere decisivo, non essendo ipotizzabili annullamenti inutili ed astratti (Cass. 2 agosto 2016, n. 16102). A fronte di un credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] verso i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci per un importo assai elevato (oltre cinque milioni di euro) e per poste di eterogenea tipologia (ipotecaria e chirografaria) - credito ben descritto dalla sentenza d'appello (pag. 17-18) -, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto documentare che le impugnate fideiussioni sono all'origine dell'intero rapporto obbligatorio, poiché anche solo una posta creditoria ad esse estranea sarebbe stata sufficiente per legittimare [OSCURATO:SOCIETA] all'azione di simulazione. 5. Il nono motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa l'esistenza del credito di [OSCURATO:SOCIETA] verso i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci. Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 5.1. Il motivo è infondato. L'omesso esame non sussiste, poiché, come già veduto, la sentenza d'appello descrive minuziosamente le fonti documentali, i titoli giudiziali e le coperture ipotecarie del credito di [OSCURATO:SOCIETA] (pag. 17-18). 6. Il decimo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame circa il trasferimento del credito nei vari passaggi evolutivi di [OSCURATO:SOCIETA]; l'undicesimo denuncia omesso esame circa la forza probatoria dei documenti prodotti in copia; il dodicesimo omissione di pronuncia «quanto ai punti trattati nei motivi 2, 9, 10 e 11». 6.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili. Essi si risolvono nell'iterazione di censure già respinte, senza manifestare rispetto ad esse un qualche margine di autonomia, idoneo a prospettare un esito diverso. 7. Il tredicesimo motivo del ricorso principale denuncia mancanza di motivazione circa il rigetto dell'eccezione di genericità dei motivi d'appello formulati da [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il motivo è inammissibile. Il giudice d'appello ha esaminato l'eccezione di genericità dei motivi di gravame e l'ha respinta con una motivazione congrua, correlata alla dedotta esistenza di crediti chirografari, laddove il Tribunale aveva fatto leva sulla natura satisfattiva delle garanzie ipotecarie (pag. 17 della sentenza d'appello). Ciò che contesta il motivo in scrutinio non è, quindi, l'esistenza della motivazione, bensì la sua sufficienza, ciò che non è più Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 consentito in sede di legittimità (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053). 8. Il quattordicesimo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 1414 ss., 2697 c.c.; il quindicesimo denuncia mancanza di motivazione; il sedicesimo ancora violazione degli artt. 1414 ss., 2697 c.c.; tutti per aver il giudice d'appello dichiarato la simulazione assoluta del preliminare del 27 luglio 2001 in difetto dei relativi presupposti. 8.1. Da esaminare unitariamente per connessione, i motivi sono inammissibili. La prova della simulazione contrattuale dedotta da terzi è normalmente desumibile soltanto da presunzioni, la selezione e valutazione delle quali, traducendosi in mera quaestio voluntatis, sono rimesse al giudice di merito (Cass. 5 aprile 1971, n. 975; Cass. 6 settembre 2002, n. 12980; Cass. 27 marzo 2018, n. 7512). La sentenza d'appello inferisce la simulazione del preliminare del 27 luglio 2001 da univoci indizi (pag. 19-21): permanente pluriennale godimento degli immobili da parte dei promittenti venditori malgrado il pagamento quasi integrale del prezzo; rapporti esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e società riconducibili alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci; ulteriore acquisto immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]Fiorucci nonostante la loro pregressa inadempienza. Sotto l'apparenza della denuncia per violazione di legge e mancanza di motivazione, le doglianze in scrutinio tendono ad ottenere una riedizione del giudizio induttivo, che invece Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 appartiene istituzionalmente al giudice di merito. 9. Il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 105, 268 c.p.c., per aver il giudice d'appello confermato la preclusione dell'interveniente rispetto alle deduzioni istruttorie. 9.1. Il ricorso incidentale è infondato. La preclusione stabilita dall'art. 268, comma 2, c.p.c., a norma del quale l'interveniente non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti alle altre parti, mentre non opera sul piano assertivo, impedisce l'ingresso tanto alle prove costituende quanto alle documentali, giacché le preclusioni istruttorie delle altre parti valgono per entrambi i tipi di prova (Cass. 22 agosto 2018, n. 20882); non ne viene lesa l'effettività della tutela giurisdizionale dell'interveniente, poiché questi può far valere le sue ragioni in perfetta parità con le altre parti mediante un giudizio autonomo o l'opposizione di terzo (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24529). [OSCURATO:PERSONA] che la preclusione istruttoria non possa riguardare la documentazione del suo credito verso [OSCURATO:PERSONA], giacché questa costituisce il titolo stesso della legittimazione ad intervenire. La tesi non può essere accolta, in quanto la produzione documentale altererebbe comunque la scansione del processo, imponendo di riattivare un contraddittorio istruttorio già definito, con negative ricadute sulla ragionevole durata: per osservare la sua natura rebus sic stantibus, l'intervento che sopravvenga alla definizione del thema probandum non deve Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 esigere attività istruttoria neppure ai fini della legittimazione attiva, la quale dovrà essere, quindi, autoevidente ovvero comprovata dal materiale già acquisito al processo. 10. Devono essere respinti sia il ricorso principale che l'incidentale, con le conseguenze di legge in ordine al raddoppio del contributo unificato per entrambi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Fiorucci, in solido tra loro, quali parti del contratto simulato, devono essere condannati a rifondere le spese processuali della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. Tra ricorrente principale e ricorrente incidentale le spese sono compensate per soccombenza reciproca. P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e l'incidentale. [OSCURATO:PERSONA] LLC, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 10.000,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge. Dichiara compensate le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.” Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Per la revocazione di tale ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] LLC sulla base di due motivi, illustrati da memorie. La doValue S.p.A., nuova denominazione di doBank S.p.A., resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il primo motivo di ricorso chiede la revocazione della decisione impugnata per errore di fatto revocatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 391 bis e 394 co. 1 n. 4 c.p.c., in quanto affetta da errata percezione del fatto, determinante, obiettivo ed evidente. Si lamenta che la Corte di Cassazione abbia disatteso il settimo e l’ottavo motivo di ricorso a suo tempo proposti, sul presupposto erroneo che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che le fideiussioni oggetto di impugnativa erano all’origine dell’intero rapporto obbligatorio, e ciò in quanto anche una sola posta creditoria ad esse estranea sarebbe stata sufficiente a legittimare la proposizione dell’azione di simulazione del contratto. Si deduce che in realtà sia i decreti ingiuntivi richiamati a sostegno della posizione di creditore della [OSCURATO:SOCIETA], sia le successive sentenze denotano come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero stati individuati come debitori esclusivamente per la loro qualità di fideiussori. Ne deriverebbe, secondo la tesi della odierna ricorrente, che non esistono poste creditorie estranee alle fideiussioni oggetto della richiesta di invalidità, il che comporterebbe che la sentenza gravata sia affetta da errore di fatto revocatorio. Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -11- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Il motivo è inammissibile. In materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore di fatto di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l'affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E' invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l'errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass.12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). L'inammissibilità del ricorso discende, quindi, dalla constatazione basilare che l'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -12- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643). L'errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., postula, d'altro canto, un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicché pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l'erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle emergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442). Nella fattispecie, l’ordinanza impugnata, senza verificare l’effettiva individuazione delle ragioni di credito poste a sostegno della domanda di simulazione del contratto per cui è causa, si è attestata, per così dire, “a monte”, alla declaratoria di inammissibilità del settimo ed ottavo motivo di ricorso a suo tempo avanzati nei confronti della sentenza d’appello, ritenendo che gli stessi, per la loro formulazione, fossero inammissibili, in quanto inidonei ad evidenziare il profilo di decisività relativo alla mancata statuizione ovvero all’omissione di motivazione in merito all’eccezione di nullità delle fideiussioni. In tale direzione conforta l’ultimo periodo di pag. 5, nella parte in cui si richiama la necessità che, anche laddove si denunci il vizio di omessa pronuncia, è onere del ricorrente illustrarne, evidentemente in ricorso, il carattere della decisività. Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -13- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 La successiva motivazione, richiama poi il contenuto della sentenza d’appello, con il riferimento ad un credito di importo elevato (oltre cinque milioni di euro), specificando che quindi, ed al fine di dare attuazione al principio di specificità del motivo, la ricorrente avrebbe dovuto “documentare che le impugnate fideiussioni erano all’origine dell’intero rapporto obbligatorio”, dovendosi quindi correttamente intendere l’utilizzo del verbo documentare come riferito non già alla prova resa nei precedenti gradi di merito, ma alla illustrazione nel mezzo di impugnazione, di come la questione relativa alla validità delle fideiussioni fosse in grado di incidere sulla stessa ricorrenza di un errore decisivo da parte del giudice di merito. Non vi è quindi in sentenza un’affermazione circa il fatto che il credito azionato fosse sorretto da ragioni anche diverse da quelle del rapporto fideiussorio, ma vi è un giudizio di inammissibilità dei motivi di ricorso per il difetto della loro formulazione, in quanto reputata inidonea a dare contezza del come una decisione circa la sorte delle fideiussioni fosse effettivamente in grado di ripercuotersi sulla correttezza della decisione di merito. Ne deriva che la doglianza mira quindi a denunciare un preteso errore di giudizio, e non anche un errore di fatto, il che impone di affermare l’inammissibilità del motivo di revocazione. Il secondo motivo di ricorso denuncia un ulteriore errore di fatto revocatorio nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato i primi due motivi di ricorso, aventi ad oggetto la pretesa carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA] e la Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -14- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 sua persistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., anche a seguito della cancellazione della prima. Si sostiene che sarebbe stato erroneamente affermato che la questione fosse stata oggetto di esame da parte della Corte d’Appello, senza però avvedersi che la sentenza di secondo grado non chiariva di quale [OSCURATO:SOCIETA] si stesse discettando, in assenza di un preciso riferimento al codice fiscale del soggetto. Inoltre, i giudici di appello avrebbero sostenuto che il credito oggetto di causa fosse transitato all’esito della fusione, mentre invece si trattava di un caso di conferimento, il tutto in assenza dell’allegato C all’atto per notar Mariconda del 14/5/2002, contenente l’elenco dei crediti conferiti. Anche tale motivo è inammissibile. La sentenza gravata al punto 1.1 ha rilevato che i primi due motivi contestavano solo l’omissione di pronuncia circa l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a [OSCURATO:SOCIETA] ed alla persistenza del mandato in capo a [OSCURATO:PERSONA] JV, e che invece dalla sentenza di appello si ricavava che entrambe le questioni erano state invece vagliate, il che denotava l’infondatezza dei motivi, per come formulati, che avrebbero invece dovuto sottoporre a critica il contenuto della sentenza in parte qua. Peraltro, ove si ritenga che l’erronea individuazione del soggetto [OSCURATO:SOCIETA], prescindendo dal riferimento al codice fiscale, costituisca un errore di fatto, si tratterebbe però di errore commesso dal giudice di appello, e che quindi non legittima la Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -15- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 richiesta di revocazione della sentenza emessa in sede di legittimità. Lo stesso è a dirsi quanto alla mancanza dell’allegato C al predetto atto per notar Mariconda, non senza però rilevare che il riferimento al fenomeno della fusione, invece che a quello del conferimento (come ritiene sia accaduto parte ricorrente), costituisce oggetto di una motivazione evidentemente resa ad abundantiam dalla Corte di cassazione, una volta ravvisata l’insussistenza dei vizi di omessa pronuncia denunciati dalla ricorrente, il che denota con evidenza come in parte qua il secondo motivo difetti del carattere della decisività dell’errore denunciato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della controricorrente e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. PQM Ric. 2020 n. 28371 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -16- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28371/2020 Numero sezionale 4743/2022 Numero di raccolta generale 16813/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 b
Sentenza Cassazione n. 16813/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris