Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23344/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 22455/2022R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Empoli, con domicilio eletto presso lo studio della prima in [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura speciale in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 637/16/2022, depositata il 15 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del21 giugno 2023, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Vendita circolare di energia elettrica –Iva e Ires-[OSCURATO:PERSONA] le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Roma, aveva annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ora incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all’anno 2010 per operazioni di cessione di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale con duemotivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente, con memoria del 31 maggio 2023, ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022.

2. Il giudizio, sussistendone i presupposti di legge, va pertanto sospeso e rinviato a nuovo ruolo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 22455/2022R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da Empoli, con domicilio eletto presso lo studio della prima in [OSCURATO:PERSONA] n. 11, giusta procura speciale in atti; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 637/16/2022, depositata il 15 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del21 giugno 2023, fissata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, l. n. 176 del 2020, dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Vendita circolare di energia elettrica –Iva e Ires-[OSCURATO:PERSONA] le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Roma, aveva annullato l’atto di irrogazione delle sanzioni emesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ora incorporata in [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all’anno 2010 per operazioni di cessione di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso , proponendo altresì ricorso incidentale con duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dato atto che la contribuente, con memoria del 31 maggio 2023, ha presentato istanza di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022. 2. Il giudizio, sussistendone i presupposti di legge, va pertanto sospeso e rinviato a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 d
Sentenza Cassazione n. 23344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris