Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 27 aprile 2023

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:355
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0827_INF

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023 – Banca A/ANAF e Preşedintele ANAF (Applicazione della direttiva fusioni in una situazione interna) (causa C‑827/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 7 – Fusione per incorporazione – Operazione meramente interna – Primato del diritto dell’Unione al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Assenza – Interpretazione del diritto dell’Unione al di fuori del suo ambito di applicazione – Competenza della Corte a titolo pregiudiziale – Presupposto – Diritto dell’Unione reso applicabile dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato»

1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Regime fiscale applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Direttiva 2009/133 – Ambito di applicazione – Operazione meramente interna di fusione di due società aventi, ciascuna, sede sociale nello stesso Stato membro – Esclusione – Obbligo per il giudice nazionale di interpretare in modo conforme a tale direttiva la norma nazionale applicabile a dette operazioni meramente interne – Insussistenza (Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2009/133) (v. punti 35‑40, dispositivo 1)

2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Direttiva 2009/133 – Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato a fatti non rientranti nel loro ambito di applicazione – Assenza – Incompetenza della Corte a fornire tale interpretazione (Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2009/133) (v. punti 43‑56, dispositivo 2) Dispositivo 1) Il diritto dell’Unione non obbliga un organo giurisdizionale nazionale ad interpretare, conformemente alla direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, una disposizione di diritto nazionale applicabile a un’operazione meramente interna di fusione di due società aventi, ciascuna, sede sociale nello stesso Stato membro, qualora siffatta operazione non rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 2) La Corte non è competente a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva 2009/133 qualora, da un lato, la fattispecie su cui verte il procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima e, dall’altro, il diritto nazionale non l’abbia resa applicabile a tale fattispecie in modo diretto ed incondizionato. ( 1 ) GU C 165 del 19.4.2022 .

62021CJ0827_INF Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 27 aprile 2023 – Banca A/ANAF e Preşedintele ANAF (Applicazione della direttiva fusioni in una situazione interna) (causa C‑827/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/133/CE – Articolo 7 – Fusione per incorporazione – Operazione meramente interna – Primato del diritto dell’Unione al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione – Assenza – Interpretazione del diritto dell’Unione al di fuori del suo ambito di applicazione – Competenza della Corte a titolo pregiudiziale – Presupposto – Diritto dell’Unione reso applicabile dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato» 1. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Regime fiscale applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi – Direttiva 2009/133 – Ambito di applicazione – Operazione meramente interna di fusione di due società aventi, ciascuna, sede sociale nello stesso Stato membro – Esclusione – Obbligo per il giudice nazionale di interpretare in modo conforme a tale direttiva la norma nazionale applicabile a dette operazioni meramente interne – Insussistenza (Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2009/133) (v. punti 35‑40, dispositivo 1) 2. Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Limiti – Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione manifestamente inapplicabili nel procedimento principale – Direttiva 2009/133 – Disposizioni del diritto dell’Unione rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato a fatti non rientranti nel loro ambito di applicazione – Assenza – Incompetenza della Corte a fornire tale interpretazione (Art. 267 TFUE; direttiva del Consiglio 2009/133) (v. punti 43‑56, dispositivo 2) Dispositivo 1) Il diritto dell’Unione non obbliga un organo giurisdizionale nazionale ad interpretare, conformemente alla direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri, una disposizione di diritto nazionale applicabile a un’operazione meramente interna di fusione di due società aventi, ciascuna, sede sociale nello stesso Stato membro, qualora siffatta operazione non rientri nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 2) La Corte non è competente a rispondere a questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione della direttiva 2009/133 qualora, da un lato, la fattispecie su cui verte il procedimento principale non rientri nell’ambito di applicazione di quest’ultima e, dall’altro, il diritto nazionale non l’abbia resa applicabile a tale fattispecie in modo diretto ed incondizionato. ( 1 ) GU C 165 del 19.4.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris