CassazionesentenzaSezione FDecisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 33892/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che sentenza sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato - quanto alla responsabilità penale - la sentenza del Tribunale di Ravenna del 3 giugno 2019, resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera c), e 2-sexíes, del d.lgs. n. 285 del 1992, per avere circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con un tasso alcolemico superiore al limite di legge, in orario compreso tra le 22,00 e le 7,00. La Corte territoriale ha ridotto la pena a quattro mesi di arresto ed euro 1500,00 di ammenda e la durata della sospensione della patente ad un anno. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, la violazione del diritto di difesa (con rifermento agli artt. 97, 178, 420 e ss., 441 e ss., 599 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 Cedu), per il mancato rinvio della trattazione del procedimento da parte della Corte di appello, a seguito di istanza motivata sulla base di un impedimento del difensore a comparire per concomitanti impegni professionali. Si sostiene, in particolare, che vi sarebbe stata un'udienza, celebrata ai sensi dell'art. 599 con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen., che si sarebbe svolta senza la presenza dell'imputato, del difensore di fiducia o di difensore d'ufficio designato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Sarebbe dunque violato l'art. 420-ter cod. proc. pen., dovendosi ritenere sussistente il diritto della difesa a ottenere il rinvio della trattazione del procedimento, per impedimento professionale, anche nel rito camerale a partecipazione eventuale di cui al richiamato art. 127. Con un secondo motivo di censura, la difesa lamenta vizi della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che sarebbe stata negata "sulla base della sussistenza di precedenti specifici e in difetto di specifica allegazione di meritevolezza", senza considerare la certificazione Asl dalla quale emergeva che il ricorrente non necessitava di terapie da parte del servizio alcologico, essendo attualmente astemio. La difesa ha depositato memoria, con la quale - in adesione alle conclusioni del pubblico ministero - insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza - con cui si lamenta che la Corte di appello non ha preso in considerazione la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento motivata sulla base di un impedimento del difensore per concomitanti impegni professionali - è manifestamente infondato. La sentenza d'appello, nella sua epigrafe, fa riferimento al fatto che il procedimento si è celebrato «ai sensi dell'articolo 23 comma 1 del D.L. 149/2020 e successive modifiche»; disposizione che sanciva la c.d. cartolarizzazione del rito e che effettivamente non era più in vigore alla data di trattazione del procedimento in appello (23 giugno 2021), in quanto abrogata dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con decorrenza del 25 dicembre 2020. Nondimeno, la disposizione applicabile ratione temporis al caso di specie (art. 23 -bis, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) prevede, analogamente a quella abrogata, che: «A decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire». In definitiva, il rito di appello nella fase emergenziale imposta dalla pandemia si svolge in udienza camerale senza la presenza del pubblico, senza la presenza delle parti e dell'imputato, per le ovvie ragioni di contenimento del rischio di diffusione del contagio, in deroga alle forme ordinarie previste dal codice di • procedura penale, e quindi, in via generale, 'della pub-blica udienza soggetta alle stesse regole del giudizio di primo grado ex art. 598 cod. proc. pen., e del rito camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen., nei soli casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen., oltre che nel caso dell'appello proposto avverso le sentenze emesse nel giudizio abbreviato, secondo il disposto dell'art. 443 cod. proc. pen., comma 4 (Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282400). Nel caso di specie, quanto allo svolgimento del giudizio di appello, dalla sentenza non risulta (né il ricorrente prospetta) che fosse stata formulata richiesta di discussione orale, né che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire; con la conseguenza che la Corte d'appello ha correttamente proceduto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, le quali hanno comunque potuto esercitare il contraddittorio con la formulazione di conclusioni scritte, secondo quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 23 -bis. Non assume, dunque, rilevanza l'eventuale impedimento professionale del difensore per la data della trattazione del procedimento davanti alla Corte d'appello, perché si tratta di procedimento in camera di consiglio al quale il difensore non avrebbe potuto comunque partecipare (argomento ex Sez. 6, n. 1167 del 30/11/2021, dep. 13/01/2022, Rv. 282400), non trovando applicazione il combinato disposto degli artt. 443, comma 4, e 599 cod. proc. pen., sul quale prevale - come visto - la disciplina emergenziale di cui all'art. 23 -bis del d.l. n. 137 del 2020. 1.2. La seconda censura del ricorrente - formalmente riferita a vizi della motivazione della sentenza impugnata quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - è inammissibile. La difesa reitera una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale - non riconducibile alla categoria di cui all'art. 606, comma 1, lettera e) , cod. proc. pen., in quanto diretta a ottenere una valutazione di merito - sulla base dell'affermazione secondo cui l'imputato non necessitava 2térapie da parte del servizio alcologico della Asl; elemento non sottoposto alla stessa Corte di appello e di per sé recessivo rispetto all'esistenza di precedenti penali specifici, correttamente valorizzata in senso preclusivo. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della