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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 83/1967

ECLI:IT:COST:1967:83
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale), contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

La causa, in assenza delle parti, è stata discussa in camera di consiglio. : Si è denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

La questione è inammissibile.

L'art. 160 è contenuto in un decreto che non ha forma di legge: come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza, esso è un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale), contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La causa, in assenza delle parti, è stata discussa in camera di consiglio. : Si è denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. La questione è inammissibile. L'art. 160 è contenuto in un decreto che non ha forma di legge: come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza, esso è un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 83/1967 — Fons Iuris — Fons Iuris