Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 83/1967
ECLI:IT:COST:1967:83
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il 23 maggio 1966 la Giunta provinciale amministrativa di Taranto
emetteva un'ordinanza di rinvio a questa Corte affermando che l'art.
160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297, poiché dà potestà
giurisdizionale a giudici non imparziali (consiglio comunale),
contrasterebbe con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
La causa, in assenza delle parti, è stata discussa in camera di
consiglio.
:
Si è denunciato l'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297
(relativo ai giudizi di decadenza dei consiglieri comunali), in
riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione.
La questione è inammissibile.
L'art. 160 è contenuto in un decreto che non ha forma di legge:
come risulta dal preambolo, dal contenuto e dalla stessa ordinanza,
esso è un regolamento esecutivo della legge comunale e provinciale 21
maggio 1908, n. 269, cosicché non può essere sottoposto al giudizio
della Corte costituzionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297 (relativo ai giudizi
di decadenza dei consiglieri comunali), proposta dalla Giunta
provinciale amministrativa di Taranto, con l'ordinanza citata in
epigrafe, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
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