Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 32558/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

141. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo colpevole solo di due dei quattro furti in abitazione contestatigli e rideterminando la pena applicatagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; -che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 giugno 2022, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione tabellarmente competente per un approfondito esame delle proposte censure, delle quali chiede, in ogni caso, l'accoglimento; - che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in sentenza: risulta, infatti, da essa che l'elemento evocato dal ricorrente, ossia la collaborazione prestata per far ritrovare la refurtiva e per consentire l'individuazione del complice, è stato valorizzato dalla Corte Territoriale per la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., di gran lunga più favorevole delle richieste circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 141. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconoscendolo colpevole solo di due dei quattro furti in abitazione contestatigli e rideterminando la pena applicatagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; -che, con memoria trasmessa tramite PEC in data 28 giugno 2022, il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia assegnato alla Sezione tabellarmente competente per un approfondito esame delle proposte censure, delle quali chiede, in ogni caso, l'accoglimento; - che il proposto motivo è aspecifico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in sentenza: risulta, infatti, da essa che l'elemento evocato dal ricorrente, ossia la collaborazione prestata per far ritrovare la refurtiva e per consentire l'individuazione del complice, è stato valorizzato dalla Corte Territoriale per la concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., di gran lunga più favorevole delle richieste circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 32558/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris