CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40731/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ìd [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Catania del 28 novembre 2014, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa, in relazione al reato di cui all'art. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione con riferimento agli artt.189 e 192 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un fil- mato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'im- putato effettuato attraverso i tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratte- ristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791). Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Ciò posto sui consolidati principi giurisprudenziali in materia, nella fattispecie gli agenti di P.G. ed il titolare del distributore di carburanti in cui si era svolta la vicenda criminosa avevano dichiarato di aver riconosciuto senza nessun dubbio nell'effige ri- producente l'imputato la persona che, dopo aver materialmente forzato lo sportello della macchina da gioco e che si era impossessato della somma di danaro ivi custo- dita. In particolare, le forze dell'ordine riferivano che si trattava di soggetto già a loro noto per i suoi precedenti. L'organo giudicante ha rilevato che, dalla visione delle immagini, si notavano i due uomini entrati nel bar del rifornimento di benzina, mentre si dirigevano nella zona dove erano allocate le slot machine; poi si scorgeva l'imputato chinato ad ar- meggiare per un certo periodo di tempo e il complice (non riconosciuto) che faceva da palo e da spola tra quella zona e l'esterno. Il ricorrente deduce un'inesistente violazione delle regole sulla prova, non appa- rendo necessario che nella fattispecie fosse disposta anche l'individuazione fotogra- fica. La Corte di merito, invece, ha legittimamente attribuito rilievo decisivo ad una prova atipica, in considerazione di tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati. 2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il