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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 31031/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice di appello, riqualificando i fatti di cui al capo 1 nel reato di percosse e riterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo VLA.bo-ci eo grado con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 121=1 [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche del delitto di minaccia (capo 2);_ rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ha dichiarato, conformemente a quanto si evince dalla scrittura privata di reciproca remissione di querela a mezzo di procuratori speciali delle parti, che in data 11 marzo 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese• processuali.

Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] "i Here este sore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] POS1TATA.

D E 1:•:1 C ANCill..1.iR1:\

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice di appello, riqualificando i fatti di cui al capo 1 nel reato di percosse e riterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo VLA.bo-ci eo grado con la quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] 121=1 [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile anche del delitto di minaccia (capo 2);_ rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ha dichiarato, conformemente a quanto si evince dalla scrittura privata di reciproca remissione di querela a mezzo di procuratori speciali delle parti, che in data 11 marzo 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese• processuali. Roma, 8 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] "i Here este sore Il Presidente na [OSCURATO:PERSONA] POS1TATA. D E 1:•:1 C ANCill..1.iR1:\
Sentenza Cassazione n. 31031/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris