CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo meneghino, in data 03/11/2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in quanto la censura è stata dedotta per la prima volta dinanzi a questa Corte e non previamente devoluto alla Corte territoriale con l'atto d'appello, con interruzione della catena devolutiva sul punto (cfr., Sez. 5 - , n. 4835 del 27/10/2021, Polillo, Rv. 282773 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/07/2023 [OSCURATO:PERSONA]