CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12638/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ma, n. 26, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -controindirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende- controricorrente -e nei confronti diAssociazione Aeroporti 2030- intimata -Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza n. 3506/2024 della Corte d’Appello di Milano,depositata il 20.12.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Il curatore del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose, nei confronti diAeroporto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d’ora innanzianche [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), azione revocatoria fallimentareavente ad oggetto alcuni pagamenti di diritti aeroportuali e addizionalicomunali effettuati nel periodo sospetto anteriore alla data delladichiarazione di fallimento.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano accolse ladomanda, ritenendo, da un lato, i pagamenti in questioneoggettivamente suscettibili di azione revocatoria e, dall’altro lato,provata la conoscenza dello stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]. in capoad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.La sentenza di primo grado, impugnata dall’attuale ricorrente,venne parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Milano, che statuìnon essere revocabili i pagamenti a titolo di addizionali comunali (datala natura tributaria dei relativi rapporti obbligatori) e ritenne provata laconoscenza dello stato di insolvenza soltanto da una data successivarispetto a quella accertata dal tribunale (oltre a dichiarareinammissibile l’intervento volontario in causa dell’AssociazioneAeroporti 2030).Contro la sentenza della corte territoriale, Aeroporto CatulloS.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi,cui si aggiungono due sollecitazioni a sollevare questioni di legittimitàcostituzionale.Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si è difeso con controricorso, mentrel’[OSCURATO:PERSONA] 2030 è rimasta intimata.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ilProcuratore generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto delricorso e la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Con il primo motivo di ricorso si denunciano «violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall. (art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.)».La ricorrente invoca l’esonero dall’azione revocatoria fallimentareprevisto per «i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’eserciziodell’attività d’impresa nei termini d’uso» e attribuisce alla corted’appello una errata interpretazione della relativa disposizione,contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall. Il presupposto difatto è che i pagamenti revocati vennero eseguiti con ritardo e doposolleciti della creditrice, ma la ricorrente sostiene che il caratteresistematico dei ritardi e dei solleciti dimostrerebbe l’instaurazione diuna prassi in tal senso, da prendere in considerazione al fine dellaindividuazione dei «termini d’uso» rilevanti ai fini dell’esonero.1.1. – La censura è infondata.Il concetto di «termini d’uso» rilevante al fine dell’esonero dall’azionerevocatoria è esattamente definito in un arresto di questa Corte (Cass.n. 27939/2020) che è citato nel ricorso, ma di cui viene travisato ilsignificato. In detta ordinanza si è statuito che «non sono revocabiliquei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmenteprescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi,nell’ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che nonNumero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti “in ritardo”,ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio alcontrario, esatti adempimenti: con tutte le conseguenze relativeall’inesistenza di un inadempimento dell’altro contraente (in ordine allamora, all’art. 1460 c.c., all’azione di risoluzione, al risarcimento deldanno, ecc.)».In sostanza, i pagamenti effettuati in ritardo non sono mai esoneratidall’azione revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a, legge fall.,anche se reiterati e sistematici, a meno che non sia sopravvenuta unaprassi condivisa nell’esecuzione del rapporto commerciale, tale per cuisi debba constatare che non si tratta, a ben vedere, di pagamentieffettuati in ritardo, bensì di pagamenti tempestivi in virtù della prassisopravvenuta. Del resto, tale interpretazione è coerente con il carattereoggettivo dell’esonero, che, sussistendone i presupposti, opera aprescindere dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore;conoscenza che resterebbe del tutto irrilevante anche se pacifica ericonosciuta dall’accipiens. Una volta escluso l’esonero, invece, laconstatata sussistenza di una risalente abitudine del debitore aritardare i pagamenti e di una consolidata tolleranza (o blandareazione) del creditore potrà essere elemento di cui tenere contonell’ambito dell’apprezzamento della prova sull’elemento soggettivorichiesto per l’accoglimento dell’azione.Nel caso di specie, la corte d’appello ha escluso che il pagamento«costantemente in ritardo» da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. fosse l’effetto diuna prassi accettata (accordo tacito tra le parti), valorizzando inparticolare, non solo i ripetuti solleciti provenienti dalla creditrice, maanche il tono perentorio e minaccioso di questi solleciti, di cui inmotivazione sono riportati alcuni esempi. Sulla base di taleaccertamento in fatto (e sarebbe stata sufficiente anche la sempliceincertezza sull’esistenza di una prassi modificativa dei termini diNumero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026pagamento, posto che l’onere di provare il presupposto dell’esonerograva sul convenuto in revocatoria: v. Cass. n. 27939/2020, cit.), lacorte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di dirittosopra riportato, che esclude l’esonero per i pagamenti effettuati inritardo, salvo precisare il criterio con cui si individuano i «terminid’uso», rispettati i quali, il pagamento deve essere consideratotempestivo.2. — Il secondo motivo censura «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1227, comma 2, c.c. e 1176, comma 2, c.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.); violazione e/o falsa applicazione degli artt. 776e ss. cod. nav., della normativa italiana (Circolare ENAC Serie EAL-16A) e comunitaria (Regolamento CE n. 1008/2008; Regolamento CE785/2004) in tema di sospensione della licenza (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.); violazione dell’art. 3 Cost. con riferimento: i) all’omessoesame circa i fatti decisivi ed eccepiti dall’appellante nel giudizio digravame […] (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.); ii) all’interpretazionedel grado di diligenza richiesto al creditore nell’ambito del rapportonegoziale ed ai fini della conoscenza dello stato di decozione delcreditore (per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 67, comma 2,legge fall.) […]; iii) all’errata interpretazione della normativa ancheregolamentare di settore (trasporto aereo) […]».Le censure si concentrano sulla prova della conoscenza dello stato diinsolvenza. Pur nella consapevolezza «che la valutazione dellasussistenza dei c.d. “indizi” idonei a fondare la prova per presunzionidella conoscenza effettiva nel creditore dello stato di decozione deldebitore è riservata al giudice di merito», si contesta la valutazionedella corte territoriale sulla rilevanza, quali indizi di conoscenza dellostato di insolvenza, dei ritardi e dei solleciti al pagamento, dellerisultanze dei bilanci di [OSCURATO:SOCIETA]. e della sopravvenuta sospensionedella licenza di esercizio dell’attività di vettore aereo.Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/20262.1. – Il motivo è inammissibile.Occorre premettere che la corte d’appello ha deciso la causa sulla basedi una corretta enunciazione della regola giuridica da applicare al casoconcreto: il curatore del fallimento deve fornire la prova di «unaconoscenza effettiva e non meramente potenziale» dello stato diinsolvenza da parte del convenuto nel momento in cui furono effettuatii pagamenti di cui si chiede la revoca. Quindi, nell’ambito del suoinsindacabile accertamento del fatto, la corte territoriale ha ritenutoche tale prova fosse stata raggiunta valutando complessivamente lerisultanze dei bilanci di [OSCURATO:SOCIETA]. relativi agli anni 2017 e 2018,nonché gli insistenti, allarmati e minacciosi solleciti trasmessi daAeroporto [OSCURATO:SOCIETA]. a fronte dei ripetuti ritardi nei pagamenti.Poiché la decisione è fondata sull’accertamento in concreto dellaeffettiva conoscenza dello stato di insolvenza, non ha alcuna rilevanzala critica svolta alle considerazioni della corte d’appello in meritoall’esistenza e alla violazione di un dovere di diligenza del creditore diinformarsi sulle condizioni economiche del debitore e, in particolare, diprendere visione dei suoi bilanci, nel caso in cui si tratti di una societàdi capitali. La revoca dei pagamenti non rappresenta, infatti, unasanzione per un comportamento del creditore contrario ai suoi doveridi informarsi, ma è soltanto una conseguenza (inefficacia) di un attopregiudizievole della par condicio creditorum. Il requisito dellaconoscenza, in capo al creditore, dello stato di insolvenza del debitoredeve essere provato nei termini di una conoscenza effettiva e non comeinadempimento di un dovere di conoscenza (dalla violazione del qualederiverebbe semmai l’ignoranza, sia pure colpevole, di quello stato).Pertanto, le considerazioni sull’applicabilità o meno, nel caso di specie,degli artt. 1176, comma 2, e 1227 c.c. sono – tanto nella sentenza,quanto nel ricorso – superflue e irrilevanti.Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026Analogamente, il riferimento, nella sentenza impugnata, al forte valoreindiziario della sospensione della licenza di esercizio dell’attività divettore aereo di [OSCURATO:SOCIETA]. costituisce un’aggiunta superflua alragionamento presuntivo sulla prova dell’elemento soggettivo, postoche la conoscenza dello stato di insolvenza è stata fissata dal giudicedel merito in una data anteriore (ovverosia quella della conoscibilità delbilancio 2018) rispetto alla data della sospensione della licenza.Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, tale aggiuntanon contraddice il nucleo essenziale (e insindacabile)dell’accertamento, basato sugli altri indizi, ritenuti dalla corteterritoriale necessari e sufficienti per sostenere il ragionamentopresuntivo.3. — Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1460, 1461 e 2597 c.c. e 802 cod. nav., nonché dei principicostituzionali, comunitari ed internazionali sulla libera circolazione dipersone e servizi (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e/o art. 360, comma1, n. 5, c.p.c.)».Con questo motivo la ricorrente ribadisce la pretesa di non essereassoggettabile ad azione revocatoria, non avendo potuto «sceglierecon quali compagnie aeree entrare in rapporti di operativitàaeronautica, né tantomeno impedire di volare da o sulle proprie pisteuna volta che sia stato assegnato lo slot al vettore, neanche nel casoin cui quest’ultimo non paghi le tariffe aeroportuali». In sostanza,[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. invoca l’implicito esonero dall’azionerevocatoria che ritiene spettante al monopolista, qualora esso siaobbligato a contrarre con un determinato soggetto imprenditore e nonpossa avvalersi delle eccezioni di inadempimento e di pericolo diinadempimento di cui agli artt. 1460 e 1461 c.c. A tal fine, evidenziache l’art. 802, comma 2, del codice della navigazione (c.n.), nel testoda ultimo novellato dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2006,Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026potere di vietare la partenza degli aeromobili «quando risultano violatigli obblighi relativi al pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche dipertinenza di [OSCURATO:SOCIETA].».3.1. – Il motivo è infondato nei termini e per le ragioni di seguitoesposte.3.1.1. - Questa Corte ha già affrontato la medesima questione,escludendo l’esonero dall’azione revocatoria, ma con riguardo allavigenza del testo originario dell’art. 802 c.n., in forza del quale eraproprio sul direttore dell’aeroporto che gravava addirittura un divietodi «autorizzare la partenza dell’aeromobile se l’esercente e ilcomandante non hanno … provveduto al pagamento delle tasse e deidiritti dovuti». Si è quindi statuito che la società che gestiscel’aeroporto, nonostante i vincoli cui è sottoposta nell’accettazione deivettori aerei ai quali prestare i servizi, non era tuttavia priva del poteredi autotutela tipico dei rapporti privatistici con cui difendersidall’insolvenza o dal pericolo di insolvenza della controparte (Cass. n.10117/2018; Cass. n. 15715/2023).Secondo la corte d’appello, l’intervenuta modifica normativa nonavrebbe mutato la sostanza della questione, perché, anche in base alnovellato art. 802 c.n., si dovrebbe comunque «ritenere che l’Aeroportopossa, in caso di inadempimento (a maggior ragione se protratto neltempo come nel caso di specie), bloccare la partenza degli aeromobilipurché sussista una successiva ratifica (ex post) da parte di ENAC».Siffatta «lettura sistematica» del combinato disposto degli artt. 1460 e1461 c.c. e 802 c.n. è appunto oggetto della critica svolta con ilpresente motivo. Ma la critica non può giovare all’accoglimento delricorso sotto un duplice profilo.Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/20263.1.2. – Innanzitutto, sebbene non trovi effettivamente riscontronel testo dell’art. 802 c.n. l’affermazione della corte d’appello secondocui il gestore dell’aeroporto potrebbe bloccare la partenza degliaeromobili in attesa di una successiva ratifica da parte di ENAC,nondimeno la norma consente comunque al gestore dell’aeroporto unareazione a fronte dell’inadempimento del vettore aereo, ovverosia lasegnalazione tempestiva all’ENAC, affinché questo possa conoscere lasituazione e adottare il provvedimento di divieto della partenza degliaeromobili. E, come rileva il pubblico ministero nelle sue conclusioniscritte, «non vi è alcuna prova che la ricorrente abbia avviato l’iterprocedurale prodromico all’adozione del provvedimento». Pertanto,quantunque il potere di autotutela della ricorrente di fronteall’inadempimento ripetuto e prolungato di [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse ilmedesimo di cui può comunemente avvalersi il contraente privato,rimane il fatto che una reazione appropriata era consentita dalla leggee che [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non se ne avvalse, mentre continuò aincassare i pagamenti di un debitore di cui conosceva lo stato diinsolvenza.3.1.3. – In ogni caso, non è condivisibile l’affermazione secondocui alla eventuale impossibilità per il creditore di avvalersi dei rimedi dicui agli artt. 1460 e 1461 c.c. conseguirebbe un implicito esonerodall’azione revocatoria dei pagamenti ricevuti (così, in passato, Cass.n. 3085/2018).Al riguardo, deve ricordarsi che con la sentenza n. 1232/2004 le Sezioniunite, riconsiderando il principio in precedenza sancito (Cass. Sez. U.,n. 11350/1998), stabilirono che «non solo l’art. 1460 cod. civ.,sull’eccezione d’inadempimento, ma anche l’art. 1461 cod. civ., sullafacoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione dovuta quandosussista un evidente pericolo di non ricevere il corrispettivo in ragionedelle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, trovano applicazione,Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026in assenza di espressa deroga, in favore dell’imprenditore chesomministri beni o presti servizi in regime di monopolio legale,trattandosi di previsioni compatibili con l’obbligo di contrattare e diosservare parità di trattamento posto dall’art. 2597 cod. civ.».Quindi conclusero che «L'applicabilità di detto art. 1461 cod. civ., comedelle altre disposizioni dettate a presidio del nesso di sinallagmaticitànella fase di esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive,comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dalmonopolista nell'anno che precede la dichiarazione di fallimento delsomministrato o dell'utente, con la consapevolezza del suo statod'insolvenza, resta soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67 secondocomma della legge fallimentare, non trovandosi il monopolista in unasituazione differenziata rispetto agli altri creditori, e difettando diconseguenza i presupposti per cogliere nell’art. 2957 cod. civ. unaimplicita previsione di esenzione dalla revocatoria stessa»; conconseguente accoglimento del ricorso contro una sentenza d’appelloche aveva respinto un’azione revocatoria fallimentare proprio sulpresupposto che al monopolista fossero inibiti i rimedi di cui ai predettiartt. 1460 e 1461 c.c.Tuttavia, le stesse Sezioni unite precisarono che restava assorbito, inquanto relegato «su un piano meramente astratto ed ipotetico,rendendone così ultroneo l’esame, il quesito se l’eventuale carenzadella facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione possadelimitare l’ambito di operatività dell’azione revocatoria, che èaccordata al fine del ripristino della parità di tutti i creditori coinvoltidall’insolvenza dell’obbligato e che è svincolata dalle peculiarità dellanascita e dello svolgimento del singolo rapporto».E, in effetti, adottando le espressioni delle Sezioni unite, non si vedeperché le «peculiarità della nascita e dello svolgimento del singolorapporto» dovrebbero ridurre «l’ambito di operatività dell’azioneNumero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026revocatoria, che è accordata al fine del ripristino della parità di tutti icreditori coinvolti dall’insolvenza dell’obbligato» e che, proprio inragione di questo superiore fine – come sembrano voler affermare lestesse Sezioni unite (con un passaggio la cui importanza è evidenziataanche in Cass. n. 1117/2018, p.to 7) – da quelle peculiarità «èsvincolata».3.1.4. - Può allora sostenersi che tutti i presupposti per larevocatoria dei pagamenti – sia che si tratti degli atti estintivi anomalidi cui all’art. 67, comma 1, n. 2, legge fall., sia che si tratti deipagamenti ordinari di debiti scaduti, di cui all’art. 67, comma 2, leggefall. – vanno valutati al momento in cui il pagamento viene effettuato,senza che assuma alcun rilievo la situazione esistente al tempo in cuisorse l’obbligazione estinta e al tempo in cui l’accipiens eseguì la suacontroprestazione.Pertanto, non può avere alcun rilievo, ai fini dell’accoglimento dellarevocatoria, accertare se l’accipiens fosse libero o meno di entrare inrapporto obbligatorio con il soggetto successivamente fallito, né se egliavesse o meno la possibilità di rifiutare la sua prestazione. In effetti,qualsiasi convenuto in revocatoria potrebbe avere eseguito la suaprestazione in epoca anteriore al periodo sospetto, quando non si fosseancora manifestato alcun pericolo di insolvenza legittimante l’eccezionedi cui all’art. 1461 c.c.; ma ciò non potrebbe impedire l’accoglimentodella revocatoria, perché quel che rileva è soltanto l’epoca delpagamento (un anno o sei mesi prima del fallimento) e la conoscenza(presunta o provata) dello stato di insolvenza nel momento in cui ilpagamento è effettuato. Dati i presupposti di legge, il pagamento vienerevocato semplicemente per ripristinare la par condicio creditorum enon al fine di sanzionare il creditore per la violazione di un (inesistente)obbligo di rifiutare il pagamento, e men che meno per avere stipulatoun contratto con l’imprenditore successivamente fallito o avereNumero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026eseguito la propria controprestazione senza avvalersi dell’autotuteladegli artt. 1460 e 1461 c.c.Data la natura non indennitaria ma redistributiva dell’azionerevocatoria, non vi è dunque alcuna disparità di trattamento delmonopolista – anche laddove gli fosse impedita quella autotutela – chegiustifichi e imponga il rimedio di una sua implicita (perché non previstada alcuna disposizione di legge) esenzione dall’azione revocatoria dipagamenti ricevuti nel periodo sospetto, e conoscendo lo stato diinsolvenza del debitore.3.1.5. - In conclusione, il terzo motivo viene rigettato conl’affermazione del seguente principio di diritto:“Anche dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav., in forza della quale ilgestore aeroportuale non può vietare la partenza degli aeromobili,potendo soltanto segnalare all’ENAC il mancato “pagamento di tasse,diritti e tariffe”, sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare– sussistendone i relativi presupposti di legge – i pagamenti di diritti etariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, non avendoa tal fine alcuna rilevanza l’impossibilità per quest’ultimo di scegliere ivettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi e di negare lapartenza degli aeromobili in caso di inadempimento; ciò in quanto ipresupposti dell’azione revocatoria guardano al momento in cui ilpagamento è effettuato e non all’origine del credito e alla data dellacontroprestazione, sicché non sussiste alcuna disparità di trattamentoche giustifichi un’esenzione dalla revocatoria del monopolista, anchequalora gli sia inibito il potere di autotutela ai sensi degli artt. 1460 e1461 c.c.”.4. — Con il quarto motivo si censura «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 89 d.P.R. n. 602/1973».Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026La ricorrente sostiene che anche i diritti aeroportuali – e non solol’addizionale comunale, di cui si è occupata la Corte costituzionale conla sentenza n. 80/2024, alla quale si è già uniformata la corte d’appello,riformando parzialmente la decisione di primo grado – avrebberonatura tributaria e, quindi, sarebbero sottratti all’azione revocatoria inforza dell’esplicito esonero contenuto nell’art. 89 d.P.R. n. 602 del1973.4.1. – Il motivo è infondato.4.1.1. - La natura non tributaria dei diritti aeroportuali è statastabilita, in via di interpretazione autentica, dall’art. 39-bis del d.l. n.159 del 2007, così come convertito dalla legge n. 222 del 2007, il cuitesto è il seguente: «Le disposizioni in materia di tassa d’imbarco esbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui al decreto-legge 28febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni, di tasse e di diritti dicui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, di corrispettivi dei servizi dicontrollo di sicurezza di cui all’articolo 8 del regolamento di cui aldecreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1999,n. 85, nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarcodi cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportualerelativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all’articolo 1,comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretanonel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di naturatributaria».La disposizione è stata sottoposta più volte all’esame della Cortecostituzionale, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti checonsentono al legislatore di porre norme di interpretazione autentica,con la conseguenza della loro applicabilità retroattiva a decorrere dallaNumero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026data di entrata in vigore delle norme interpretate (sul tema, ex multis,v. Corte cost., n. 73/2017, n. 170/2013, n. 78/2012, n. 209/2010).Ebbene, con la citata sentenza n. 80/2024, il Giudice delle leggi hadichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis … limitatamentealle parole “nonché in materia di addizionale comunale sui diritti diimbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003,n. 350,”». In precedenza, la sentenza n. 167/2018 aveva già dichiarato«l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 478, della legge 28dicembre 2015, n. 218», con cui nell’art. 39-bis erano stati aggiunti,all’elenco delle obbligazioni di natura non tributaria, i «corrispettivi acarico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai serviziantincendi negli aeroporti». Inoltre, proprio nella sentenza n. 80/2024,la Corte costituzionale ha ricordato di essersi «già occupata dell’art.39-bis, riconoscendone la natura interpretativa (sentenze n. 251 del2014, n. 335 e n. 102 del 2008), in relazione ai diritti aeroportuali, deiquali in diverse occasioni ha affermato la natura non di tributi, ma dicorrispettivi di diritto privato (determinati secondo il meccanismo delcosiddetto price cap) di alcuni servizi forniti dalle società di gestioneaeroportuale (prima con la sentenza n. 51 del 2008 e poi con le citatesentenze n. 102 e n. 335 del 2008, e n. 251 del 2014)».La natura non tributaria dei diritti aeroportuali è pertanto un datonormativo vincolante, in virtù della norma di interpretazione autenticae della sua riconosciuta legittimità costituzionale.4.1.2. - A ciò consegue la sicura inapplicabilità dell’art. 89 deld.P.R. n. 602 del 1973, anche senza considerare che quelladisposizione detta (in attesa dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del2025, che riproduce la medesima disposizione nell’art. 190) unaesenzione dall’azione revocatoria, non per i tributi in genere, ma piùprecisamente per le «imposte» e, volendo stare alla rubrica del testonormativo, alle sole «imposte sul reddito». I diritti aeroportuali, invece,Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026quand’anche fossero qualificabili come tributi, dovrebbero essereconsiderati piuttosto «tasse» in quanto dovuti in relazione all’effettivoutilizzo dei servizi aeroportuali.5. — Da quanto fin qui motivato emerge la manifestainfondatezza delle questioni di legittimità costituzionale di cui laricorrente sollecita il rilievo con riferimento, da un lato, all’art. 39-bisdel d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla legge n. 222 del 2007;dall’altro lato, all’art. 67, comma 3, legge fall.5.1. – Dell’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007 si è già occupatala Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2024, la quale, purincentrata sull’affermazione della incostituzionalità della disposizionenella parte in cui ha preteso di attribuire natura non tributaria alla«addizionale comunale sui diritti di imbarco», ha tuttavia ancheprecisato, «in relazione ai diritti aeroportuali», di avere «in diverseoccasioni … affermato la natura non di tributi, ma di corrispettivi didiritto privato».5.2. – L’art. 67, comma 3, legge fall. prevede una serie ditipologie di atti che «Non sono soggetti all’azione revocatoria» e laricorrente prospetta la violazione degli artt. 3, 16, 41 e 119 dellaCostituzione per il fatto che in tale elenco non è incluso «il pagamentodei diritti aeroportuali così come individuati dall’art. 39-bis D.L. 2007,n. 159». Ma è di tutta evidenza che l’individuazione delle ipotesi diesenzione dalla revocatoria rientra nella discrezionalità del legislatore,fermo restando che è ancora attuale l’affermazione che«l’assoggettabilità degli atti leciti di pagamento alla revocatoriaprevista dal secondo comma dell’art. 67 legge fallimentare trovaadeguata giustificazione nelle esigenze di tutela della par condicio» eche «l’attuale regolazione della revocatoria fallimentare “rientracomunque nel bilanciamento – non irragionevolmente operato dallegislatore nell’esercizio della sua discrezionalità – con la utilità socialeNumero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026correlata alla esigenza di un sano e corretto funzionamento del mercatoe con la parità di trattamento tra tutti i creditori in presenza della crisidell’impresa debitrice”» (Corte cost. n. 379/2000, che cita a sua voltaCorte cost. n. 110/1995).Le ragioni addotte dalla ricorrente per sostenere la necessità di unesonero dall’azione revocatoria anche per il pagamento dei dirittiaeroportuali, nella loro genericità, non hanno sostanza giuridica, matutt’al più di proposta rivolta al legislatore, mentre del tuttoinconsistente è il tentativo di stabilire un’analogia con la fattispecie dicui all’art. 67, comma 3, lett. f, ove è esentata la ben diversa ipotesi di«pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate dadipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito».6. – Viene quindi affermato il seguente principio di diritto:“Non è applicabile l’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 89,d.P.R. n. 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributariaè stata stabilita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertitodalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiaratacostituzionalmente illegittima solo per altri voci, quali i corrispettivi acarico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai serviziantincendi negli aeroporti (Corte cost. n. 167 del 2018) e l’addizionalecomunale sui diritti di imbarco (Corte cost. n. 80 del 2024, che hainvece incidentalmente confermato la natura di “corrispettivi di dirittoprivato” dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-bis, così come dell’art. 67, comma 3, legge fall., rientrandol’individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nelladiscrezionalità del legislatore”.7. — Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.Numero registro generale 13540/2025Numero sezionale 1472/2026Numero di raccolta generale 12638/2026Data pubblicazione 05/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.3.2026.La PresidentePaola VELLA