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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45585/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 30 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto del 27 novembre 2019 , che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di prova della responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato ad invocare una diversa valutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

In particolare, a pagina 4, la Corte territoriale ha evidenziato la titolarità in capo all'odierno ricorrente del libretto postale su cui era stato effettuato il bonifico di oltre 15000, 00 euro provento della truffa.

Considerato altresì che il ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 30 giugno 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto del 27 novembre 2019 , che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi di prova della responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è finalizzato ad invocare una diversa valutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, a pagina 4, la Corte territoriale ha evidenziato la titolarità in capo all'odierno ricorrente del libretto postale su cui era stato effettuato il bonifico di oltre 15000, 00 euro provento della truffa. Considerato altresì che il ricorso non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 45585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris